Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1629 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 02/07/2021, dep. 19/01/2022), n.1629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24971/2018 R.G. proposto da:

I.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO

MENGARINI 91, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CURCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO RENZULLI;

– ricorrente –

contro

CHEBANCA SPA, in persona dei suoi procuratori, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CAPUTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO PESENTI;

– controricorrente –

nonché contro

BANCO DI NAPOLI SPA, ORA GUBER SPA, D.S.A., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 370/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 23/02/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 02/07/2021 d-al Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.U. ricorre, con atto articolato su tre motivi e notificato dal 20/08/2018, per la cassazione della sentenza del 23/02/2018, con cui il Tribunale di Avellino ha respinto la sua opposizione agli atti esecutivi dispiegata avverso l’aggiudicazione di un bene oggetto di un’espropriazione immobiliare pendente presso quell’ufficio giudiziario, siccome eseguita senza incanto nonostante nell’ordinanza con cui era stata posta in vendita fosse stata indicata quale modalità quella con incanto;

degli intimati (in ricorso indicati in CheBanca spa, “Banco di Napoli spa (ora Guber spa)”, P.G., D.S.A.) notifica controricorso solo “CheBanca spa (già Micos Banca spa)”;

infine, per l’adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, parte ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma, preceduta da istanza per la liquidazione del compenso spettante al difensore dell’ammessa a patrocinio a spese dello Stato e da successiva declaratoria di cessazione della sussistenza dei requisiti per l’ammissione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione rivolta a questa Corte dal difensore del ricorrente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, per difetto di competenza della Corte di cassazione (Cass. ord. 16/06/2020, n. 11677);

dei motivi di ricorso (il primo, di “violazione dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e/o n. 4”; il secondo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 490,569,570,571,572,573,574 e 576, nonché artt. 159,586,596 e 598 c.p.c….”; il terzo, di “omessa valutazione di un punto decisivo della controversia”), come delle difese e repliche della controricorrente, è superfluo pure solo dar conto, attesa l’inammissibilità di quello, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

infatti, in esso – né valendo, per consolidata giurisprudenza, alcuna integrazione con atti a quello successivi (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) – manca ogni indicazione idonea ad identificare con la necessaria sicurezza gli elementi del processo esecutivo cui si riferisce l’opposizione definita con la sentenza oggi gravata, tra cui l’identità di debitore, procedente, eventuali intervenuti ed aggiudicatario, nonché gli estremi del pignoramento e gli sviluppi essenziali del processo esecutivo culminato nella pure opposta aggiudicazione;

a tanto si aggiunga che, in violazione anche dell’art. 366 c.p.c., n. 6, neppure sono compiutamente ed adeguatamente ivi trascritti gli atti cui il ricorso si limita a riferirsi, tra cui segnatamente l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione – cui pure si riferisce accennando ad ampie ed articolate argomentazioni, rimaste però ignote in questa sede – e l’ordinanza di vendita, che la qui gravata sentenza interpreta complessivamente, esponendo analiticamente gli elementi in base ai quali la ha qualificata come univocamente riferita alla vendita senza incanto, a dispetto dei due evidentemente erronei passaggi posti in luce dall’opponente;

inoltre, nemmeno sono chiaramente riportati ed idoneamente indicati i passaggi degli atti di merito in cui le singole questioni agitate coi tre motivi di ricorso oggi proposti sono state sottoposte al giudice del merito, sicché difetta l’autosufficienza anche sulla non novità di tutte le questioni e, soprattutto, della terza di esse;

va quindi senz’altro dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità;

infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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