Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16289 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 515-2019 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LARIZZA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2179/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’appello di Ancona, a seguito di riassunzione conseguente al rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto da E.K., nato in Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona.

Il ricorrente aveva narrato che, essendo di religione cristiana pentecostale era fuggito, lasciando la Nigeria il 5 aprile 2014, a seguito della guerra tra cristiani e musulmani, in occasione della quale era stata bruciata la sua casa, causando la morte della sorella.

Secondo il giudice del gravame, il resoconto era del tutto generico, sfornito di prova e le risposte rese alla Commissione apparivano evasive, prive di logica e di credibilità, anche in merito alle circostanze della fuga e del viaggio fino all’Italia: inoltre riteneva non verosimile che si fossero verificati a Chibok il 4 aprile 2014 scontri per motivi religiosi tra cristiani e musulmani, perchè dalla consultazione delle fonti ciò non si evinceva, ed il grave episodio consistito nel rapimento di 276 studentesse da parte di Boko Haram si era verificato in detta città il 14/15 aprile 2014. Rimarcando le incongruenze del racconto il giudice di appello ha affermato che il richiedente non conosceva la zona di Chibok ed aveva narrato in maniera distorta fatti altrimenti appresi.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del racconto del richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggetta mento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14 lett. c) della stessa legge, non ravvisando – avendo esclusola provenienza del richiedente da Chibok – una situazione caratterizzata da violenza diffusa tale da esporre i civili presenti nelle altre zone della Nigeria ad un pericolo per la vita e la loro incolumità; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente, ritenuto non credibile, dimostrato una diversa situazione personale di vulnerabilità specifica.

Avverso tale provvedimento ricorre E.K. con due mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione carente, contraddittoria e/o insufficiente, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia sorvolato sulle difese rassegnate dalla parte, abbia trascurato la valenza probatoria delle produzioni documentali effettuate, abbia omesso l’esercizio dei poteri di indagine ufficiosi, non avendo interrogato il richiedente, non avendo consultato siti specifici volti a comprovare la veridicità o meno del racconto, non avendo preso iniziative di carattere istruttorio.

2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame è la reale provenienza del richiedente dal Nord-Est della Nigeria, circostanza che da sola avrebbe consentito il riconoscimento della protezione internazionale nella forma più elevata.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno dichiarati inammissibili.

Innanzi tutto va considerato che la Corte territoriale, nell’esaminare le dichiarazioni del richiedente – che aveva esposto di provenire da Chibok e di essere fuggito dalla Nigeria il 5 aprile 2014 per sottrarsi alla guerra tra cristiani e mussulmani, avendo subito anche l’incendio della propria casa – ha ritenuto il racconto generico e non credibile non solo in relazione ai fatti narrati, ma anche alla provenienza del richiedente da Chibok – ove effettivamente vi erano stati scontri tra cristiani e mussulmani, ma in epoca successiva a quella indicata dal richiedente – posto che dalla consultazione delle fonti non erano emersi episodi di scontri collocabili al 4 aprile 2014 e che il richiedente non aveva saputo descrivere i luoghi e riferire i fatti che ivi erano accaduti.

La Corte d’appello è pervenuta a tale conclusione non solo dopo averlo sottoposto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma dopo avere proceduto anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. n. 21142 del 07/08/2019) ed una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cass. n. 7546 del 27/03/2020) con apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie non solo la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale, ma entrambi i motivi risultano formulati in termini del tutto generici ed astratti e, soprattutto, prescindono dalla decisiva statuizione di non credibilità circa la provenienza del richiedente da Chibok, fondata sulla mancanza di riscontri in merito ai fatti riferiti al 4 aprile 2014.

Tanto premesso, ne consegue che non può trovare spazio la deroga al principio dispositivo della prova, giacchè “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27503 del 30/10/2018) e tale ipotesi, per le ragioni esposte, non ricorre nel presente caso.

Inoltre, le doglianze risultano essere assolutamente generiche anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, prive di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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