Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16289 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16289 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21368 del R.G. anno 2012
proposto da:
Md Sujan domiciliato in ROMA, via Timavo 3 presso l’avv. Francesco
Favi con l’avv. Giuseppe Aveni che lo rappresenta e difende per procura
in calce al ricorso

ricorrente

contro
intimato –

Prefetto di Messina
avverso

il decreto in data 16.03.2012 del Giudice di Pace di Messina

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

07.05 .2013 dal

presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha condivisdo
la relazione
RILEVA
Il cittadino del Bangladesh Md Sujan venne espulso in data 14.02.2012
dal Prefetto di Messina per irregolare presenza sul territorio nazionale e
impugnò l’espulsione innanzi al Giudice di Pace di Messina articolando
tre ragioni di opposizione: il GdP adìto con decreto 16.3.2012 esteso a
verbale dell’udienza sull’assunto che sussistessero i presupposti di cui
agli artt. 13 e 14 del T.U. non ha accolto il ricorso

Il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a
ricorso per cassazione in data 25.9.2012 al quale non ha resistito

Data pubblicazione: 27/06/2013

l’intimata amministrazione. Il relatore nella relazione ex art. 380 bis
c.p.c. ha proposto l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il ricorso denunzia la carenza assoluta di motivazione su tutte le ragioni
di opposizione articolate (e che, in osservanza del principio di autosufficienza, compiutamente riporta).
L’impugnazione è indubbiamente fondata posto che la surriferita proposizione del decreto, assunta a livello di motivazione, tale non può rite-

ricorso si rigetta perché l’atto censurato deve ritenersi legittimo e fondato ( ritenuto che sussistessero i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del
T.U.) senza neanche indicare, pur con clausola di stile, la infondatezza e
non plausibilità dei motivi ed è quindi una motivazione astratta, totalmente apparente e viziante irrimediabilmente l’atto processuale (decreto) che la ha adottata.
Si cassa pertanto il decreto, con rinvio per nuovo esame della opposizione ed anche per regolare le spese di questo giudizio.

P.Q. M .
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Messina in persona di altro magistrato
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il

07.05.2013.

nersi, essa consistendo nella mera espressione tautologica per la quale il

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