Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16289 del 04/08/2016
Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16289
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21257-2014 proposto da:
L.F., quale titolare dell’omonima impresa individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANLUIGI CARPEGGIANI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F. quale titolare dell’Impresa individuale EDILIZIA PIEMME
DI P.F. e PIEMME IMMOBILIARE SRL in persona del legale
rappresentante P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO, 32/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA TIEGHI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 408/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata
il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato ANDREA MANCINI per delega;
udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
L.F. propone cinque motivi di ricorso per cassazione nei confronti di P.F., titolare della ditta individuale Edilizia Piemme e nei confronti della Piemme Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante P.F. per la cassazione della sentenza n. 408/2014, depositata dal Tribunale di Ferrara in data 9.4.2014, avente ad oggetto una opposizione a precetto.
Resistono con unico controricorso Franco Piva quale titolare della ditta individuale Edilizia Piemme di P.F. e la Piemme Immobiliare s.r.l.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va puntualizzato che manca la procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione rilasciata dalla controricorrente società Piemme Immobiliare s.r.l.. In calce al controricorso sono spillate infatti due copie della medesima procura, rilasciata da P.F. quale titolare della ditta individuale Edilizia Piemme di P.F.. Pertanto svolge attività difensiva quale controricorrente in questo giudizio esclusivamente il P.F. come persona fisica.
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, in quanto in primo luogo non indica adeguatamente la sentenza impugnata, in particolare non ne indica mai il numero, che è ricavabile solo dalle difese del controricorrente e, quanto al n. 3, è del tutto privo della esposizione sommaria dei fatti di causa che non è desumibile agevolmente neppure attraverso la lettura dei motivi. Il ricorso si limita infatti a riportare i dispositivi delle sentenze di primo e di secondo grado, quindi prosegue con l’esposizione dei motivi senza che sia dato comprendere qual’è la vicenda intercorsa tra le parti nè tanto meno quali sono le questioni che ne residuano e che sono sottoposte all’attenzione di questa Corte.
Le ragioni di inammissibilità sopra enunciate esimono dall’esaminare ed anche dal dover esporre i motivi articolati dal ricorrente, anch’essi peraltro ai limiti, oltre che dell’ammissibilità, della comprensibilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente P. e le liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016