Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16288 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/06/2017),  n. 16288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29253-2014 proposto da:

D.P.E.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLAUCO

CASTELLANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4221/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), – convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4221/37/14, depositata il 25 giugno 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti del sig. D.P.e.B.P. dal Comune di Roma Capitale, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, aventi ad oggetto talune unità immobiliari del ricorrente.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di Roma Capitale non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3, 6 e 8 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, rilevando come la CTR abbia limitato la propria valutazione esclusivamente alle unità immobiliari censite al (OMISSIS) per l’anno 2005, per le quali il tributo ICI era stato comunque versato dalla moglie legalmente separata dal contribuente, alla quale in sede di separazione era stata assegnata l’ex casa coniugale di proprietà del coniuge, ritenendo erroneamente la stessa assegnataria titolare unicamente di un diritto personale di godimento, omettendo l’esame dei fatti relativi alle ulteriori annualità in contestazione ed alle altre unità immobiliari oggetto di accertamento.

Con il secondo motivo, il contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare la sussistenza di giudicato esterno, valevole anche per le annualità relative agli avvisi di accertamento oggetto d’impugnazione nel giudizio in esame, in quanto relativa alle stesse unità immobiliari nella comunanza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, con riferimento a sentenza della CTP di Roma n. 124/20/09 depositata il 16 marzo 2009, divenuta definitiva per omessa impugnazione.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia omesso esame su fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso l’esame dell’avvenuto pagamento del tributo per gli anni 2006 e 2007 per le unità immobiliari contraddistinte ai sub. (OMISSIS) concesse per dette annualità ai figli, così come quello inerente al pagamento dell’imposta per dette annualità relativamente agli immobili censiti ai sub. (OMISSIS), uno concesso in locazione a terzi e l’altro detenuto dal contribuente come propria abitazione secondaria.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Essi presentano analoghe carenze nell’esposizione dei fatti di causa che ne comportano l’inammissibilità per carenza di autosufficienza.

Premesso che qui si ha riferimento al primo motivo nella sua dedotta formulazione come censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, avendo esso anche riferimenti alla censura poi propriamente articolata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che sarà di seguito autonomamente esaminata, va rilevato che, con riferimento all’eccezione di giudicato esterno, che, ove fondata, avrebbe avuto effetto preclusivo, parte ricorrente si limita ad indicare la pronuncia alla quale avrebbe dovuto essere riconosciuta detta autorità, ma non la indica tra i documenti allegati al ricorso, nè ne riporta l’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, nè ne trascrive il contenuto, impedendo così alla Corte di verificare se effettivamente il giudice di merito abbia, in modo non corretto, come assunto dal ricorrente, disconosciuto l’esistenza del giudicato esterno in relazione a detta pronuncia relativa a precedente anno d’imposta (cfr. Cass. sez. lav. 30 aprile 2010, n. 10537; Cass. sez. 3, 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. sez. lav. 13 dicembre 2006, n. 26627).

Nel resto, con specifico riferimento al primo motivo, relativamente alle unità immobiliari sub. (OMISSIS) e con riferimento all’anno d’imposta 2005, il riconoscimento della soggettività passiva d’imposta del ricorrente è corretta alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, comma 1, dovendo alla moglie legalmente separata del contribuente, quale assegnataria in sede di separazione delle stesse, costituenti l’ex casa coniugale, essere riconosciuta per l’annualità d’imposta in contestazione unicamente la titolarità di diritto personale di godimento su di essa (più di recente, con riferimento a fattispecie relativa ad imposta di registro, Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, 14673).

invece manifestamente fondato il terzo motivo.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito le condizioni in forza delle quali il vizio di omesso esame assume rilevanza nel quadro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da ultimo novellato. Deve specificamente essere indicato dal ricorrente il fatto del quale si lamenti l’omesso esame, da intendersi cioè come fatto storico vero e proprio, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, purchè controverso, che abbia cioè costituito oggetto di discussione tra le parti, e decisivo per il giudizio (si vedano anche, tra la giurisprudenza successiva, Cass. sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892 e Cass. sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17761).

Non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso di considerare le circostanze fattuali relative al dedotto pagamento, secondo le aliquote indicate, dell’ICI per le unità immobiliari sub. (OMISSIS) attribuite per gli anni 2006 e 2007 in comodato ai figli del contribuente, nonchè quelle inerenti al dedotto pagamento del tributo per le annualità in contestazione con riferimento alle altre unità immobiliari sub. (OMISSIS).

La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente all’accoglimento del terzo motivo, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che accerterà, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, se effettivamente il contribuente abbia dato prova di avere estinto la propria obbligazione tributaria con riferimento alle annualità d’imposta ed alle unità immobiliari sopra indicate.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo, nei termini di cui in motivazione, ed il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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