Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16288 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16288 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

sui ricorso iscritto ai

n. 21364 del R.G. anno 2012

proposto da:
Khan Abul domiciliato in ROMA, via Timavo 3 presso l’avv. Francesco
Favi con l’avv. Giuseppe Aveni che lo rappresenta e difende per procura
in calce al ricorso

ricorrente contro
intimato –

Prefetto di Messina
avverso

il decreto in data 13.03.2012 del Giudice di Pace di Messina;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 07.05 .2013 dal
Cons. Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.
Gen.Dott. Ignazio Patrone che ha condiviso la relazione.
RILEVA
Il cittadino del Bangladesh Khan Abul venne espulso dal Prefetto di Messina il 14.2.2012 perché rintracciato sul territorio nazionale in posizione
di irregolare presenza e privo dei documenti identificativi; il decreto recava la notificazione attestante l’avvenuta traduzione in lingua inglese
per la impossibilità di rinvenire un traduttore nella lingua madre; il
Khan ABUL ha opposto il decreto prospettando plurime violazioni di legge ed il Giudice di Pace con decreto 13.3.2012 lo ha respinto affermando, per quel che occupa, che, nella impossibilità di reperire traduttore
nella lingua del Bangladesh ed irrilevante essendo comunque paventare
lesioni al diritto di difesa, stante la tempestiva produzione della opposizione al decreto espulsivo, ben si era provveduto a procedere alla tradu-

I

Cdc 07.05.2013

(4.

Data pubblicazione: 27/06/2013

zione in lingua inglese, lingua che risultava essere lingua parlata in tale
paese, già appartenente al Commonwealth britannico. Il provvedimento,
ricorribile per cassazione, è stato fatto segno a ricorso per cassazione in
data 19.9.2012 – al quale non ha resistito l’intimata amministrazione che articola tre motivi, il primo dei quali denunziante la violazione
dell’art. 13 c. 7 del d.lgs. 286/98. Il relatore ha depositato relazione ex
art. 380 bis c.p.c. proponente l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA

primo motivo, rettamente denunziante la indebita affermazione del carattere risolutivo della proposizione del ricorso

ad opponendum e della

inutilità, ben più che della impossibilità di traduzione in lingua bengalese
(stante la affermata assenza di traduttore), stante la comprovata conoscenza della lingua veicolare ala luce della diffusione nazionale storica
dell’inglese. Detta statuizione appare confondere la traduzione in una
lingua veicolare “di preferenza” con la primaria esigenza di tradurre il
testo nella lingua conosciuta dall’espellendo, con la sola riserva della impossibilità della Amministrazione di operare in tal senso; ed il Giudice di
Pace di Messina ha errato nel considerare assorbita la questione della
impossibilità di tradurre in quella della conoscenza fattuale della lingua
veicolare: sulla prima questione ha infatti palesemente errato. Al proposito ed alla stregua di Cass. 3678 e 7201 del 2012 – operanti tra le
altre una revisione dell’orientamento di questa Corte – si rammenta il
principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge “impossibile”
la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta
dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua “veicolare”, le
volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta
plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o
la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto
assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato
un traduttore.
Le censurate affermazione del Giudice di Pace vanno in senso diametralmente opposto a quello di cui all’indicato principio, avendo quel
giudice assorbito in una errata ratio decidendi la questione della indisponibilità di alcun traduttore e ciò sull’assunto sia che ad opponendum avesse attinto il suo scopo sia che la traduzione in lingua veicolare inglese fosse adeguata “per equivalente”: consegue la cassazione del decreto
e l’annullamento della espulsione in sede di decisione ex art. 384 c.p.c.,
non residuando alcun margine di accertamento dei fatti che imponga il
rinvio per nuovo esane .

2

Il ricorso appare certamente fondato alla stregua dell’assorbente

Ne discende la correlata regolamentazione delle spese in favore del
ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunziando ex art.
384 c.p.c. annulla l’espulsione in data 14.2.2012 condannando il Prefetto
UTG di Messina alla refusione delle spese in favore del ricorrente per €
1.400 (di cui € 100 per esborsi) oltre IVA e CPA sui compensi.
07.05.2013.

Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il

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