Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16288 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15808/2010 proposto da:

CARPENTERIA RIPARAZIONI ALLESTIMENTO SRLU (OMISSIS) (di seguito

detta anche solo CRA srlu) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 197, presso

lo studio dell’avvocato D’AMICO FELICIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato NERI Bruno, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè

mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARITATO Lelio, CALIULO LUIGI, SGROI

ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

9.2.2010, depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

aVV. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Livorno, regolarmente notificato, la Carpenteria Riparazioni Allestimento srlu, chiedeva che venisse dichiarato giudizialmente il diritto della stessa al beneficio di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, con riferimento ai dipendenti assunti dalla mobilità e provenienti dalla Cooperativa SCA. Con sentenza n. 1191/07 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.2 – 4.3.2010, accoglieva l’appello e rigettava la domanda avanzata dall’originaria ricorrente.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Carpenteria Riparazioni Allestimento srlu con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva interpretato in maniera non corretta la disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, ritenendo che costituisse elemento idoneo e sufficiente ai fini dell’applicazione della disposizione suddetta la circostanza che il legale rappresentante della società ricorrente, che aveva proceduto all’assunzione dei lavoratori provenienti dalla mobilità, fosse stato anche membro del Consiglio di Amministrazione della società da cui provenivano i lavoratori assunti.

Col secondo motivo di ricorso lamenta omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, nell’adottare la decisione impugnata, aveva omesso di valutare in sede di motivazione una serie di elementi portati all’attenzione del giudicante già nel giudizio di primo grado, che espressamente indicava.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che l’art. 8, comma 4 bis (introdotto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451), della L. 23 luglio 1991, n. 223, prevede che “il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”. La norma ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall’intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un’utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza. Deve ricordarsi, infatti che l’art. 4, comma 2, autorizza l’assunzione a termine per un massimo di dodici mesi dei lavoratori in mobilità, con corresponsione dei modesti contributi previsti per gli apprendisti. Nel caso poi di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, detto beneficio è prorogato di un anno e si aggiunge a quello previsto dal comma 4, consistente in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un periodo di dodici mesi, raddoppiabile per i lavoratori di oltre cinquanta anni di età e triplicabile per quelli provenienti da determinate aree.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che questa Corte ha avuto modo di evidenziare che per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell’altra (Cass. sez. lav., 1.7.2002 n. 9532).

Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono pertanto qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass. sez. lav., 4.7.2008 n. 8988; Cass. sez. lav., 25.7.2008 n. 20499).

La norma richiede quindi una indagine sostanziale, per cui quando l’impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente – nel senso sopra indicato – ovvero sia collegata con l’impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Trattasi di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità (Cass. sez. lav., 28.1.2009 n. 2164).

Orbene, nel caso di specie la Corte di merito ha accertato, con motivazione esaustiva e coerente, l’esistenza di elementi di continuità fra gli assetti proprietari, intesi nel predetto senso atecnico, della ricorrente con la Cooperativa SCA, concludendo per la non spettanza dei benefici contributivi richiesti.

Tale considerazione introduce l’esame del secondo motivo di ricorso;

sul punto devesi evidenziare che dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge chiaramente come la Corte territoriale abbia considerato non rilevanti i fatti indicati dalla società appellante, ritenendo decisiva la circostanza, al fine della esclusione del chiesto beneficio sotto il profilo della esistenza di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, della presenza di un medesimo soggetto quale componente del consiglio di amministrazione della società di provenienza dei lavoratori assunti e quale amministratore unico della società che aveva proceduto alla assunzione. La motivazione adottata appare senz’altro corretta, esente da errori logico – giuridici, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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