Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16288 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9597-2013 proposto da:

MARR SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore

A.D. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.V. & FIGLI SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PAOLO

SPINELLI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato MARIO PISELLI;

udito l’Avvocato FRANCESCO SCHILLACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

In data 30 settembre 2009 la A.V. e Figli s.p.a. (d’ora innanzi, V.) intimava sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida alla Marr s.p.a., la quale eccepiva di aver sempre provveduto a pagare i canoni, sebbene con lieve ritardo, e previa autoriduzione del canone a seguito della parziale demolizione dell’immobile con conseguente riduzione dell’area locata.

Il tribunale adito rigettava la domanda della locatrice di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, accogliendo la riconvenzionale di questa volta ad ottenere una riduzione del canone locatizio nella misura del 25%.

La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, sovvertiva l’esito del giudizio di primo grado dichiarando risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione tra le parti.

Marr s.p.a. propone cinque motivi di ricorso per cassazione nei confronti della A.V. e Figli s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 33/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Genova il 20.1.2013, notificata i17.2.2013, della quale è stata regolarmente depositata la copia notificata.

Resiste con controricorso la V..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Man denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 437 e 345 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 447 bis, 414, 415 e 416 c.p.c. nonchè con l’art. 115 c.p.c. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto, andando in diverso avviso rispetto al primo grado, che il contratto di locazione commerciale non prevedesse, in conformità a quanto sostenuto dalla Marr, che il dies a quo del pagamento mensile del canone fosse ancorato al momento dell’invio della fattura alla conduttrice.

Assume che l’accordo relativo all’effettuazione dei pagamenti dietro invio di fattura era incontestato tra le parti e non necessitava pertanto nè di prova nè di essere incorporato nel contratto (come ritenuto dal giudice di primo grado, il quale ebbe ad affermare che “l’invio delle fatture era pertanto un onere posto a carico della società locatrice ai fini della concreta utilizzazione della sua pretesa”). Solo con il ricorso in appello tale accordo sarebbe stato negato dalla locatrice, che avrebbe introdotto, tardivamente, un tema di indagine nuovo.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. Denuncia la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio laddove la corte d’appello avrebbe ritenuto che la conduttrice non avesse fornito la prova del pagamento neppure dopo la ricezione delle fatture.

Sostiene che invece è mancata la prova, gravante sulla locatrice, dell’invio e poi della ricezione delle fatture, in quanto solo a fax data dalla ricezione la locatrice avrebbe potuto pretendere il pagamento.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono infondati.

La corte d’appello ha accertato, riproducendo l’unica, scarna clausola contrattuale relativa al pagamento dei canoni, che nel contratto non fosse stata inserita alcuna clausola che subordinasse l’obbligo del pagamento dei canoni all’invio di fattura, ed ha puntualizzato che, in virtù della clausola contrattuale n. 14, qualunque modifica alle pattuizioni contenute nel contratto potesse avere effetto solo se approvata con atto scritto.

Di conseguenza ha escluso che fosse stata non solo dimostrata, ma neppure allegata alcuna convenzione successiva al riguardo: per cui nell’accertamento del giudice di appello una modifica degli accordi che desse rilievo alla spedizione o ricezione fattura quanto alla decorrenza del termine per il pagamento dei canoni non solo non costituiva circostanza non contestata, ma la corte la dà come neppure allegata (oltre che invalida come pattuizione, ove sussistente, per difetto del requisito della forma scritta ad sustantiam).

Questa ratio decidendi, contenuta nella sentenza di appello, non risulta neppure impugnata.

A ciò si aggiunga che l’invio di fattura in relazione al pagamento di un canone di locazione tra società commerciali è attività dovuta e connessa alla regolarità fiscale del pagamento: dal semplice invio delle fatture, di per sè, senza elementi aggiuntivi integranti un accordo che attribuisca una qualche diversa rilevanza all’invio della fattura, trasfusi nel contratto o dedotti dal comportamento anche successivo delle parti (ove non sia previsto, come nella specie, un onere di forma scritta per le modifiche), non può legittimamente ricavarsi un qualche condizionamento del pagamento del canone ad emissione o a ricezione di fattura.

Non avendo la corte d’appello ritenuto – nell’ambito della sua interpretazione del contratto e degli accordi tra le parti – che esistesse un accordo condizionante il pagamento all’invio – e neppure alla ricezione – della fattura, ha applicato correttamente la regola di ripartizione dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, ritenendo che, una volta che il creditore ha provato l’esistenza del contratto e allegato l’inadempimento, sia il debitore che deve fornire la prova del pagamento nel rispetto dei tempi previsti dal contratto, e che risultassero di conseguenza irrilevanti i tempi di spedizione delle fatture.

Poichè il contratto di locazione prevedeva un pagamento quadrimestrale posticipato, esso lasciava intendere che il versamento del corrispettivo dovesse avvenire a prescindere dall’invio del documento, per cui se la ricorrente voleva dimostrare l’assunto di aver pagato tempestivamente a ricezione fattura incombeva ad di essa la prova della legittimità di tale comportamento.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel momento di effettivo invio da parte della locatrice e ricezione da parte della conduttrice delle fatture inerenti i canoni di locazione.

Il motivo, che è formulato in riferimento alla nuova e più ristretta nozione di vizio di motivazione pro tempore vigente, è infondato perchè la circostanza della quale la ricorrente deduce l’omesso esame (ovvero i tempi di invio e di ricezione delle fatture) manca di decisività, per le ragioni esposte a fondamento del rigetto dei due precedenti motivi di ricorso, ovvero alla luce della ricostruzione delle pattuizioni contrattuali operata dalla corte d’appello, alla stregua della quale non esisteva un accordo condizionante il pagamento dei canoni ad emissione, invio o ricezione fattura.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. Sostiene la ricorrente Marr s.p.a. che la corte d’appello è incorsa in ultrapetizione allorchè ha ritenuto illegittima l’autoriduzione del canone praticata dalla conduttrice, ed ha ritenuto che la stessa, congiuntamente ai ritardi nel pagamento, integrasse un inadempimento tale da poter essere causa di risoluzione del contratto.

La ricorrente riproduce testualmente le conclusioni tratte in appello dalla Verrini, dalle quali risulterebbe che essa ebbe a chiedere la risoluzione per arbitraria riduzione del canone solo in subordine, in caso di rigetto dell’appello principale fondato sui tardivi e irregolari pagamenti. Essa non precisa, nè in quale atto siano indicate queste conclusioni (se nell’atto di appello o in modifiche successive o in udienza) e neppure dove l’atto in cui sono contenute le conclusioni risulti depositato nè se sia stato nuovamente prodotto in questa sede, per consentire a questa Corte di accedere agli atti senza dover compiere una ricerca in tutto il fascicolo processuale allo scopo di verificare l’effettivo tenore delle conclusioni, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Tuttavia, nella sentenza d’appello sono riportate le conclusioni e con la domanda principale si chiede l’integrale riforma della sentenza di primo grado, mentre in subordine si chiede che la corte almeno si pronunci sulla illegittimità della autoriduzione del canone, in caso di rigetto delle conclusioni principali sul grave inadempimento.

Non è quindi configurabile il denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto la corte territoriale ha preso in considerazione il comportamento del conduttore consistente nella autoriduzione del canone solo per considerarne l’illegittimità all’interno della valutazione di non scarsa importanza dell’inadempimento.

Infine, con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonchè dell’art. 1460 in relazione all’art. 1578 c.c. per non aver la corte di merito considerato che il pagamento del canone in misura ridotta, che ha posto a base di una valutazione di gravità dell’inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione, fosse giustificato in via di eccezione di inadempimento, in quanto conseguente alla riduzione dell’area locata in conseguenza della parziale demolizione del locale eseguita dal locatore per ottemperare all’ordine impartito dalla pubblica amministrazione.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte applicati da questa corte (e richiamati espressamente nella sentenza impugnata) secondo i quali l’autoriduzione del canone, pur in presenza di un più limitato godimento dell’immobile, anche se imputabile al locatore, non è consentita. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (v. in questo senso, tra le altre, Cass. n. 261 del 2008).

Come correttamente osserva la corte d’appello a pag. 22 della sentenza impugnata, nel caso di specie non è venuta completamente a mancare la controprestazione del locatore, quindi l’autoriduzione non era legittima.

Da ultimo, la ricorrente sostiene che, non avendo la Verrini impugnato in via principale il punto della decisione di primo grado che affermava la legittimità della autoriduzione, quel punto della sentenza di primo grado sarebbe passato in giudicato: l’osservazione non è veicolata in un apposito motivo, e tuttavia non può essere ignorata perchè la Corte anche d’ufficio è chiamata a verificare l’intervenuta formazione del giudicato.

Si deve però escludere che si sia verificato un giudicato interno, richiamandosi alle osservazioni svolte in relazione al quarto motivo di ricorso, perchè alla corte d’appello è stato chiesto di riesaminare la configurabilità o meno di un inadempimento del conduttore idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e quindi implicitamente è stata devoluta l’intera pronuncia di primo grado che rigettava la domanda di risoluzione sul presupposto del diritto alla riduzione parziale del canone: la corte d’appello ha riesaminato tutte le circostanze di fatto del caso concreto, giungendo a diversa valutazione sulla gravità dell’inadempimento, in considerazione degli ingiustificati e ripetuti ritardi, congiunti con una illegittima attività di autoriduzione del canone.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citt. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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