Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16287 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.30/06/2017), n. 16287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27663-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2124/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCI depositata il
24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del
16/03/2017.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento emessi per Irpef degli anni d’imposta 2002-2004-2005 a titolo di maggiori redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta compagine societaria, la C.T.R., previa riunione degli appelli proposti separatamente dalla contribuente per ciascuno degli anni in contestazione, ha accolto parzialmente quello afferente l’anno d’imposta 2002;
2. l’Amministrazione censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione: 1) del D.P.R. n. 600 del 73; artt. 2728 e 2697 c.c.; artt. 113 e 115 c.p.c., avendo il giudice d’appello “deciso sul merito dell’accertamento nei confronti della società, ormai non più contestabile in quanto non impugnato nei termini”; 2) dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sulla corrispondente “eccezione sollevata dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado”;
3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il
Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il ricorso merita accoglimento, poichè il giudice d’appello, pur dando atto che la contestazione atteneva solo “al merito dell’accertamento operato nei confronti della società, presupposto del successivo accertamento a carico della P.”, non solo non si è pronunciato sulla specifica eccezione di sopravvenuta definitività (per mancata impugnazione) dell’accertamento di maggiori ricavi a carico della società, ma anzi ha fondato la riduzione dei redditi di partecipazione della contribuente per l’anno 2002 proprio – e solo – sull’abbattimento dei corrispondenti ricavi societari (ritenendo che i pagamenti effettuati per cassa costituissero “costi che non potevano semplicemente essere considerati utili”);
5. così facendo, la C.T.R. si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa. è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale meni deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale si sia concluso con perdite contabili” (Cass. sez. 5, n. 15834/16; cfr. Cass. 17928/12, 20851/10, 9519/09, 18640/08, 6197/07, 16885/03, 6780/03, 10951/02, 7174/02);
6. del resto, quand’anche l’accertamento a carico della società fosse stato impugnato, pur non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario come per le società di persone, si sarebbe comunque dovuta disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio relativo all’accertamento nei confronti del socio, rispetto al quale l’accertamento a carico della società “costituisce un indispensabile antecedente logico – giuridico, in virio dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano” (Cass. nn. 23323/14, 1865/12, 2214/11);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra richiamati.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia – sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017