Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16287 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16287 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20158 del R.G. anno 2012
proposto da:
Prefetto di Catania domiciliato in ROMA via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta

ricorrente

contro
ABU JAHED
avverso

intimato

il decreto in data 18.05.2012 del Giudice di Pace di Catania ; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c del

07.05 .2013 dal Consigliere

Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha condiviso la relazione.

RILEVA
Il cittadino del Bangladesh Abu Jahed venne rinvenuto 1’1.3.2012 sul
territorio nazionale privo di documenti ed in posizione di totale irregolarità di soggiorno e pertanto, su richiesta del Questore di Catania, il Prefetto con decreto 2.3.2012 lo espulse dando termine di sette giorni per
lasciare il territorio nazionale sull’assunto che il conclamato pericolo di
fuga impedisse la concessione del termine per la partenza volontaria;
l’interessato propose opposizione ed il Giudice di Pace di Catania con decreto 18.05.2012 la accolse dichiarando nullo il decreto espulsivo sul rilievo per il quale l’atto era viziato da eccesso di potere per evidente assenza delle comprovate ragioni dell’addotto pericolo di fuga, tali ragioni
essendo consistite nella supina adesione alla proposta del Questore.

Data pubblicazione: 27/06/2013

Il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a
ricorso per cassazione in data 23.7.2012 (A.R. del 25.7.2012) dal Prefetto UTG di Catania al quale non ha resistito l’intimato. Il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c. ha depositato relazione proponendo
l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il ricorso appare manifestamente fondato nel denunziare la violazione di
legge e la apoditticità della valutazione alla base del decreto: da un can-

data (2.3.2012) della espulsione che erano e sono quelle di cui al nuovo
testo degli artt. 13 e 14 del TU risultante dal D.L. 89 convertito nella
legge 129 del 2011, norme rettamente richiamate nel ricorso, sì chè viene invocata una violazione dell’art. 7 Direttiva 115/2008/CE semmai
configurabile solo in termini di difformità da essa della legislazione nazionale; dall’altro canto il decreto assume sussistente una ipotesi di eccesso di potere per supina adesione alla proposta senza aver affatto valutato il dato sintomatico, acclarato, della impossidenza di titoli identificativi, della dichiarata propensione a non ritornare nel Bangladesh (in
quanto migrante economico), della assenza di alcun luogo di rintraccio e
dimora temporanea (commi 4 e 4bis del testo vigente dell’art. 13), tutti requisiti posti in alternativa della norma come idonei ad integrare il
pericolo di fuga controindicante la concessione del termine di partenza
volontaria.
Devesi quindi, accolto il ricorso e cassato il decreto, rinviare al GdP di
Catania per nuovo esame che si svolgerà nel rispetto delle regole e dei
parametri valutativi dianzi indicati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per reegolare le spese, al Giudice di Pace di Catania in persona di dibverso magistrato.
Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il

07.05.2013.

to, infatti, il decreto espulsivo mostra di ignorare le regole vigenti alla

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