Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16287 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9045/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4596/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27.5.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Rizzo che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., Dott. Massimo Fedeli;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda proposta da M.A. nei confronti di Poste Italiane spa, diretta a far valere la illegittimità dei termini apposti a due contratti di lavoro: il primo dal 3 luglio al 30 settembre 1997 ed il secondo dal 4 giugno al 30 ottobre 1999.

La pronuncia di rigetto della domanda, fondata sull’accertamento della intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 27 maggio- 27 novembre 2009.

La M. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi -ulteriormente illustrati da memoria -, cui resiste Poste Italiane spa con controricorso.

Diritto

1. Con il ricorso in esame, articolato in cinque motivi, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., vizio di motivazione e poi, ancora, violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, art. 2729 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., comma 2, contesta, sotto vari profili, l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento della loro rilevanza, posti dalla Corte d’appello di Roma, a base della decisione.

2. la. giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23554/2004) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto, nonchè, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto;

3. al riguardo è stato peraltro reiteratamente affermato che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non può ritenersi sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 20390/2007; 26935/2008; 65/2011; 5887/2011); inoltre la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che non appaiono indicative di una intenzione risolutoria l’accettazione del TFR e la mancata offerta della prestazione, trattandosi di “comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione del termine” (cfr., Cass., n. 15628/2001, in motivazione), ovvero la condotta di “chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni” (cfr., Cass., n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass., n. 15900/2005, in motivazione);

4. deve pertanto convenirsi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale va considerata insufficiente, in quanto è principalmente fondata su un fatto (il mero decorso del tempo – circa sei anni- tra la cessazione del secondo ed ultimo contratto a termine e la prima formulata contestazione) di per sè giuridicamente non rilevante e risulta accompagnata dalla valorizzazione di circostanze non suscettibili di essere interpretate come sintomatiche di una chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo.

Per quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della impugnata decisione e rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame da effettuarsi alla luce del sopra riportato principio di diritto.

La stessa corte provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA