Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16287 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesc – Presidente di sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P.L. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato

DELLA VALLE GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VALCAVI GIAN PAOLO, per delega in calco al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 329/2009 della CORTE dei CONTI – Terza sezione

giurisdizionale centrale d’appello – ROMA, depositata il 23/07/2009;

udito l’avvocato Francesco SENALDI per delega dell’avvocato Gian

Paolo Valcavi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti costituite:

“Il relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osserva:

1) Con atto di citazione del 20/7/2006 S.P.L., dipendente e poi dirigente dell’ufficio tecnico della s.p.a.

Snamprogetti controllata dall’ENI veniva convenuto in giudizio innanzi la Sezione giurisdizionale della corte dei conti per la Lombardia per risarcire il danno causato, tramite condotte poste in essere in violazione di obblighi di servizio, alle controllate ENI ed al Ministero dell’economia e delle finanze azionista dell’ENI. 2) Il convenuto, costituitosi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione della corte dei conti in considerazione della natura privatistica della societa’ di appartenenza e dell’ENI. 3) La Sezione Lombardia della corte dei conti, con sentenza 14/7/2007, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e, in parziale accoglimento della domanda, condannava il S. a risarcire il danno da disservizio – patito dalla societa’ di appartenenza – per la somma di Euro 600.000,00 e il danno all’immagine – patito sia dalle societa’ Snamprogetti che dall’ENI e dal Ministero dell’economia e delle finanze – per la somma di Euro 250.000,00.

4) Avverso la detta sentenza il S. proponeva appello sollevando di nuovo l’eccezione di difetto di giurisdizione.

5) Con sentenza non definitiva n. 329 del 23/7/2009 la Corte dei Conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello – rigettava i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione “in ordine alla vicenda de qua, con riguardo alla forma societaria di “Erri” e delle sua controllate”.

6) La cassazione della sentenza n. 329 del 23/7/2009 pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello – e’ stata chiesta da S.P.L. con ricorso affidato a due motivi attinenti alla giurisdizione.

7) Il relatore ravvisa la presenza delle condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), dovendo il ricorso essere accolto in relazione alla parte della sentenza impugnata concernente il danno subito dalla societa’ Snamprogetti e dalla societa’ ENI e non dallo Stato che detiene una limitata parte del capitale sociale della s.p.a. ENI – con conseguente cassazione senza rinvio in parte qua di detta sentenza e dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario – ed essere rigettato con riferimento alla parte di detta sentenza concernente il danno all’immagine patito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

8) A tale conclusione si deve pervenire in applicazione del seguente principio di recente e piu’ volte affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una societa’ a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti (nella specie, consistenti nell’avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell’aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), non essendo in tal caso configuratole, avuto riguardo all’autonoma personalita’ giuridica della societa’, ne’ un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, ne’ un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilita’ trovi fondamento nel danno all’immagine subito dallo Stato quale azionista di tali societa’ (in tali sensi, tra le tante, sentenza 19/12/2009 n. 26806; ordinanza 15/1/2010 n. 519; sentenza 23/2/2010 n. 4309).

9) Considerato quindi che il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio e visto l’art. 380 bis c.p.c..

Rimette gli atti al Primo Presidente per la fissazione dell’adunanza della Corte a Sezioni Unite a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2″.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio – letta la memoria presentata dal ricorrente – condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione per cui va dichiarato il difetto di giurisdizione della corte dei conti in merito alla domanda proposta dalla Procura della Corte dei Conti limitatamente ai soli danni attinenti alle societa’ ENI e Snamprogetti – con conseguente rimessione delle parti innanzi al tribunale competente per territorio – con esclusione della domanda attinente al risarcimento del danno all’immagine subito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Ministero, con conseguente prosecuzione del relativo giudizio davanti alla Corte dei Conti Sezione terza giurisdizione centrale di appello;

che sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia, della complessita’ delle questioni trattate e dell’esito complessivo di questo giudizio – che inducono a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in merito alla domanda proposta dalla Procura della Corte dei Conti limitatamente ai soli danni attinenti alle societa’ ENI e Snamprogetti, con esclusione della domanda attinente al risarcimento del danno all’immagine subito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza in relazione alla detta domanda per i danni attinenti alle menzionate societa’ e rimette le parti innanzi al tribunale competente per territorio; rigetta per il resto con conseguente prosecuzione del relativo giudizio davanti alla Corte dei Conti Sezione terza giurisdizione centrale di appello; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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