Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16287 del 04/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 04/08/2016), n.16287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13600-2013 proposto da:

COMUNE CATANZARO, (OMISSIS) in persona del suo sindaco p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 473/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato VALERIO ZIMATORE;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Comune di Catanzaro chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’omessa manutenzione della rete urbana di deflusso delle acque che, in occasione della mareggiata e delle piogge del 18.2.1994, aveva determinato l’allagamento dei locali della farmacia di cui era proprietaria.

Si costituì il Comune di Catanzaro deducendo il carattere del tutto eccezionale dell’evento.

Avverso la sentenza di rigetto di primo grado, interpose gravame la P. dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, che accolse la domanda e condannò il Comune di Catanzaro al pagamento della somma di Euro 19.930,80, oltre accessori.

Proposto ricorso per cassazione, con sentenza del 22.9.2006 la Corte cassò la sentenza impugnata rimettendo la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, al fine di valutare se i due eventi atmosferici verificatisi il 18.2.1994 (mareggiata e precipitazioni), non eccezionali se singolarmente considerati, nella loro concomitanza potessero dar luogo ad un evento eccezionale, idoneo ad integrare il caso fortuito.

Il giudice del rinvio, con sentenza del 24.4.2012, ha confermato la statuizione di condanna del Comune di Catanzaro al risarcimento dei danni in favore della P., con rifusione delle spese dell’intero processo.

Contro la suddetta sentenza il Comune di Catanzaro propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Catanzaro denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio della natura eccezionale della quantità di acque prodotta dalla concomitanza dei due eventi atmosferici – Violazione art. 2051 c.c. e violazione art. 364 c.p.c.; violazione del giudicato”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva omesso di valutare la questione demandata al suo esame dalla Corte di cassazione, e cioè se la concomitanza dei due eventi atmosferici (mareggiata e precipitazioni), verificatisi il 18.2.1994, avesse determinato un evento eccezionale integrante il caso fortuito, limitandosi il giudice del rinvio ad osservare che non sarebbe “extra ordinem che violenti acquazzoni si accompagnino a violente mareggiate, affermando poi contraddittoriamente che “se tali eventi singolarmente considerati si mantengono nell’alveo della ordinarietà, lo stesso valore assumono anche se considerati unitariamente, in quanto il concomitante loro verificarsi appartiene anch’esso all’ambito degli eventi ordinari e imprevedibili”. Inconferenti si rileverebbero, secondo il ricorrente, i dati elencati in sentenza relativi agli eventi atmosferici verificatisi prima e dopo i fatti di causa, come pure le argomentazioni svolte dalla corte territoriale in ordine alle cattive condizioni di manutenzione della rete fognaria, in quanto tale situazione era stata constatata in sede di accertamento tecnico preventivo dopo il verificarsi dell’evento che aveva procurato l’intasamento dell’impianto.

2. Il ricorso è infondato.

Nella sentenza impugnata (pag. 5) si legge che “dalle risultanze dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Catanzaro emerge infatti che nella giornata del 17 febbraio cadde una pioggia di altezza pari a 11 mm., nettamente inferiore a quelle registrate nei mesi precedenti”…. I dati APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) forniscono i valori massimi delle altezze delle onde registrate in quella stessa giornata (oscillanti tra mt 5,20 e mt 4,80), valori che si registrano, nemmeno tra i più alti, in tutti gli anni delle rilevazioni (dal 1990 al 1998) e anche più volte nello stesso anno”. La corte di appello ha poi rilevato (pag. 6) che “il 6 febbraio, appena dodici giorni prima, si registra una pioggia di mm. 13,40 ed una mareggiata con onde alte da mt 4,90 a mt 5,00, senza che vi siano stati gli effetti verificatisi invece nella giornata del 18 febbraio 1994”.

Pertanto, indipendentemente dalla astratta affermazione, contestata dal ricorrente, circa il carattere di ordinarietà dei due eventi pur unitariamente considerati, la corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in quanto coerente sotto il profilo logico, ha escluso in concreto l’eccezionalità dell’evento verificatosi il 18.2.1994 sulla base della considerazione che, appena dodici giorni prima, aveva avuto luogo analogo evento, caratterizzato da un livello di pioggia superiore e mareggiata con onde di altezza pressochè equivalente, senza che si verificasse alcun fenomeno di fuoriuscita delle acque non smaltite dalla rete fognaria bianca comunale. La corte di appello ha poi correttamente rilevato che il ripetersi di simili eventi aveva progressivamente cagionato l’ostruzione e il totale interramento del canale di scolo delle acque bianche, dovendosi quindi escludere che tale situazione si sia verificata, come sostiene il ricorrente, esclusivamente a seguito degli eventi del 18.2.1994.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA