Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16286 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30378-2018 proposto da:

Z.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SANT’AGNESE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA DANESI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO COPPOLA, IPPOLITA RIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Z.V. ricorre con due mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, in giudizio di divorzio, aveva revocato l’assegnazione della casa familiare in (OMISSIS) – già assegnatale quale collocataria in via prevalente del figlio L., nato il (OMISSIS), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed affetto da “tetraparesi atasso-spastica, ritardo cognitivo medio ed epilessia sintomatica” con gravi limitazioni fisiche e psichiche -, in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.P..

R. ha replicato con controricorso e depositato nota spese.

Sussistono i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., comma 6, e della L. n. 898 del 1970, art. 6; sostiene che la Corte di appello abbia revocato l’assegnazione tenendo preminentemente conto dell’interesse economico del R. e non dell’interesse prioritario del figlio.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ampiamente motivato sulle circostanze di fatto da cui ha desunto che la casa familiare da tempo non costituiva più la dimora abituale di L., e quindi non soddisfaceva il suo interesse abitativo, senza che quanto accertato risulti essere stato concretamente contestato sotto il profilo motivazionale, nè sia stato indicato quale differente e pertinente interesse del figlio sia stato sottoposto all’attenzione della Corte territoriale e non sia stato esaminato da questa: la decisione risulta pertanto in linea con i principi espressi da Cass. n. 11218 del 10/5/2013 ed immune dal vizio denunciato.

2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, fatto che viene individuato nella statuizione assunta dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza del 24/1/2014, emessa nel giudizio di separazione, che, disattesa la domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, aveva fornito il seguente indirizzo “vedranno i coniugi se accordarsi in modo diverso, riconoscendo un maggior sostegno economico in cambio del rilascio dell’immobile che la moglie ha diritto di coabitare con il figlio”. Si duole in particolare che non sia stata spesa nemmeno una parola sull’omesso adeguamento della statuizione economica a seguito della revoca dell’assegnazione della casa familiare.

Il motivo è inammissibile.

Invero, l’omesso esame di un fatto deve convergere su fatti storici e non può riguardare statuizioni o deduzioni (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; cfr. Cass. n. 14802 del 14/06/2017).

Non emerge, inoltre, che l’eventuale adeguamento delle statuizioni economiche sia stato tempestivamente richiesto dalla Z., quantomeno in via subordinata, nel presente giudizio e, quindi facesse parte del thema decidendum.

Inoltre la Corte territoriale ha dato conto non solo del peggioramento delle condizioni economiche del R., ma anche della possibilità per la madre di avvalersi del sussidio offerto degli enti pubblici dell’effettivo luogo di residenza ((OMISSIS)), per assicurare sia il trasporto del ragazzo che la frequenza del Centro Diurno, considerando altresì le entrate del figlio, accertate come sufficienti a coprire la relativa spesa, senza che la doglianza si faccio carico di esaminare tale passaggi motivazionali.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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