Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16286 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16286

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26863/2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA

VIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO SCALA e PASQUALE

AMODIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3281/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

l’8/04/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLI nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento emesse a titolo di Irpef dell’anno di imposta 2007 – sulla base di dichiarazioni relative all’anno d’imposta precedente presentate il 22/7/07 ed emendate con dichiarazioni integrative del 30/7/09, per rimediare agli errori commessi per mancata indicazione di alcuni dati (perdite di partecipazione, rigo RH8; perdite di impresa non compensate nell’anno, rigo RS11; acconti, rigo RN27) – la C.T.R. ha accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria per tardività della dichiarazione integrativa, in quanto “finalizzata ad un mutamento della base imponibile e non ad ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi”;

2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, contestando che si sia in presenza di un mutamento della base imponibile e chiedendo se “sia emendabile senza limiti di tempo la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente ove per effetto della rettifica non muti la base imponibile ne si operi alcuna compensazione con l’amministrazione finanziaria”;

3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

4. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di mi maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis”; tuttavia, “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. Un. 30 giugno 2016, n. 13378).

5. non avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, al fine di tenerne debitamente conto.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania – sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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