Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16286 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16286 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11784 del R.G. anno 2012
proposto da:
Amministrazione Provinciale di Benevento,

domiciliata in ROMA,

C.so Trieste 88 presso l’avv. Luca Coletta (studio Recchia-Bozzi) con
l’avv. Vincenzo Catalano del Foro di Benevento che la rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso

ricorrente –

contro
Falzarano Pasquale s.r.l. domiciliata in Roma presso la cancelleria
della Cassazione con gli avvocati Vincenzo Megna e Vincenzo Zahora
che la rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso
contro ricorrente avverso la sentenza n. 1428 in data 28.04.2011 della Corte di
Appello di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
07.05 .2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;udito l’avv. Martinelli
(per delega dell’avv. Catalano); presente il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha condiviso la
relazione
RILEVA
L’A.P. di Benevento convenne innanzi alla Corte di Napoli la soc. Falzarano Pasquale opponendosi alla stima che era stata effettuata in data
26.7.2007 dalla CPE di Benevento per C 1.399.308 con riguardo ad una
area di proprietà della società e destinata alla realizzazione di una disca-

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U. C-I

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Data pubblicazione: 27/06/2013

,

(

rica di rifiuti. Con ordinanza 19.11.2008 il giudizio innanzi alla Corte di
Appello venne sospeso ex art. 295 c.p.c. per la pregiudiziale pendenza
innanzi al TAR Campania del ricorso RG 3230/2006 proposto dalla soc.
Falzarano per l’annullamento degli atti della procédura ablatoria. Il procedimento pregiudicante era stato definito con sentenza 6.11.2008 con
la quale il TAR Campania declinava la propria competenza con riguardo a
quella funzionale statuita dalla legge in favore del TAR Lazio. Non essendo stato riassunto il giudizio innanzi al G.A. indicato, la soc. Falzara-

giudizio ex art. 297 c.p.c. esso non essendo stato riassunto nei termini
di legge. Con sentenza 28.4.2011 la Corte di Napoli, considerato che la
declinatoria 6.11.2008 non era stata impugnata e che il processo non
era stato riassunto, sì che la sentenza di incompetenza era passata in
giudicato e rilevato che a nulla valeva eccepire il carattere “processuale”
della pronunzia che aveva comunque posto termine al giudizio pregiudicante (con acquisizione di irrevocabilità degli atti impugnati), ha dichiarato estinto il giudizio. Per la cassazione di tale sentenza l’A.P. di Benevento ha proposto ricorso il 4.5.2012 – resistito da controricorso della
soc. Falzarano Pasquale – nel quale ha lamentato la falsa applicazione
degli artt. 297 e 307 c.p.c.: a criterio dell’Amministrazione la ragione
della sospensione era stata quella di accertare (da parte del TAR) la legittimità degli atti del procedimento espropriativo e, pertanto, a determinare la cessazione della causa di sospensione occorreva una pronunzia di merito nel giudizio pregiudicante, come risultava palese dalla lettura del testo dell’art. 297 c.p.c. E poiché il TAR Campania aveva solo
declinato la competenza senza pronunziare sulla impugnazione si era
verificato solo un giudicato formale non definitivo del merito della controversia e quindi inidoneo a determinare la cessazione della causa di
sospensione . Il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c. ha propostro la
reiezione del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente non ha depositato memoria contenente rilievi critici ma in discussione ha solo reichiamato il ricorso.
OSSERVA
Pare al Collegio, in condivisione di quanto affermato dalla relazione, essere evidente la infondatezza della proposta interpretativa della ricorrente A.P. e la correttezza del decisum della Corte di Napoli, sol che si consideri come né lettera né ratio della norma confortano la tesi per la quale
solo un giudicato sul merito della controversia pregiudicante sarebbe idoneo a determinare la cessazione di essa e quindi a far decorrere il
termine di cui all’art. 297 c.p.c.. E’ invece chiaro che quel che rileva è

no istava innanzi alla Corte di Napoli per la declaratoria di estinzione del

la emissione di una sentenza che definisca la controversia pregiudicante
e che essa passi in giudicato (Cass. 8388/2003 e 4231/2007) ed è
indiscutibile che una declinatoria che, come nella specie, non sia seguita
da alcuna riassunzione è sentenza che definisce quel giudizio come incardinato innanzi a quel giudice (ed a nulla rilevando che altro giudizio
con diverso oggetto sia proposto “in successione” al primo). Una diversa
interpretazione porterebbe alla conseguenza di ritenere o sempre sospeso o sine die riassumibile il processo sospeso, in una logica di assoluta

pio di ragionevole durata.
Per detta ragione la censura – che si appunta su una corretta statuizione
del giudice del merito di estinzione del giudizio di opposizione alla stima,
sospeso, per mancata riassunzione del giudizio pregiudicante a seguito
della declinatoria di competenza territoriale del giudice di detto procedimento – è da rigettare senza alcun dubbio, con le conseguenze di legge
in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Provincia di Benevento alla refusione delle spese di lite in favore della società controricorrente, spese che determina in € 4.100 (di cui € 100 per esborsi) oltre ad IVA e CPA sui compensi.
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il

07.05.2013.

libertà di riattivazione del processo che è contraria a qualsivoglia princi-

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