Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16286 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesc – Presidente di sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORREALE GIULIO,

CELOTTO ALFONSO, per deleghe in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL LAZIO, in persona del Procuratore Regionale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 14953/2008 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA,

rappresentato e difeso dagli avvocati CORREALE GIULIO, CELOTTO

ALFONSO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL LAZIO, in persona del Procuratore Regionale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6014/2006 della CORTE CONTI -Sezione giurisdizionale per il Lazio;

uditi gli avvocati Andrea GEMMA, Alfonso CELOTTO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

PIVETTI Marco, il quale chiede che sia disposta la riunione dei

procedimenti indicati in epigrafe e che sia dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ENI S.P.A. partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 20% e dalla Cassa Depositi e Prestiti per una percentuale del 20%, opera nell’attività del petrolio e del gas naturale, della generazione di energia elettrica, dell’ingegneria delle costruzioni e della petrolchimica.

Nell’ambito di alcune indagini svolte dalla Guardia di Finanza, attivate per ipotesi di riciclaggio relative all’anomala gestione di un conto bancario intestato ad una dipendente della società ERG, emergevano alcune attività, definite truffaldine. nella compravendita di greggio da parte di P.A. e G.G., dirigenti dei gruppo ENI S.p.A., in concorso con altre persone ed in danno dell’ente di appartenenza. In particolare le attività consistevano: nel cd. “trigger price”, in cui il valore di vendita nella borsa ed ufficializzato non coincideva con quello realizzato sul mercato, ma veniva decurtato di uno “spread”(in cui il profitto nascosto veniva ripartito fra i correi); oppure in altri meccanismi in cui venivano escogitati meccanismi fittizi (ad es. artificiose eccezioni a lettera di credito), che avvantaggiavano i sodali, in periodi di grande oscillazione del prezzo del greggio.

La Procura Regionale della Corte dei Conti, avendo ravvisato nei fatti gli elementi integrativi della responsabilità amministrativo – contabile, dapprima esercitava l’azione revocatoria nei confronti del P., in ordine ad alcuni atti di disposizione patrimoniale, poi chiedeva ed otteneva il sequestro conservativo di tutti i beni di proprietà dei due dirigenti, e da ultimo promuoveva nei confronti dei medesimi l’azione di responsabilità davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. Il procedimento penale relativo si concludeva con richiesta di archiviazione, per l’inutilizzabilità degli atti processuali (intercettazioni telefoniche) che fondavano l’accusa.

P.A. e G.G. hanno proposto – con separati ricorsi poi illustrati da memoria – regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione della corte dei conti.

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio – con separati controricorsi ha resistito ai due ricorsi chiedendone rigetto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.

Il P.G. al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi n. 14952/08 e 14953/08 in quanto proposti con riferimento allo stesso giudizio.

La riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Procuratore Generale, nella sia relazione scritta, ha osservato quanto segue:

“Con varie sentenze pronunziate all’udienza del 27 ottobre 2009, le Sezioni Unite della corte di cassazione hanno affermato (Sentenza n. 26806 del 19/12/2009) che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (sussiste invece La giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. (Nell’affermare l’anzidetto principio, le S.O hanno altresì precisato che in quest’ultimo caso l’azione erariale concorre con l’azione civile prevista dall’art. 2395 c.c. e dall’art. 2476 c.c., comma 6).

Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale appare doversi ritenere che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio di responsabilità nei confronti dei due ricorrenti.

La Corte condivide le riportate osservazioni del Pubblico Ministero e le fa proprie.

A tale conclusione si deve pervenire in applicazione del seguente principio più volte affermato da questa Corte a Sezioni Unite – richiamato da Procuratore Generale – secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica, per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel danno all’immagine subito dallo Stato quale azionista di tali società (in tali sensi. tra le tante, sentenza 19/12/2009 n. 26806; ordinanza 1 5/1/2010 n. 519; sentenza 23/2/2010 n. 4309).

Nella specie il danno per il quale i ricorrenti sono stati citati in giudizio innanzi alla Corte dei Conti è quello direttamente subito da società a partecipazione pubblica e non dallo Stato che detiene una limitata parte del capitale sociale della s.p.a. ENI. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, i ricorsi per regolamento di giurisdizione devono essere accolti e dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria con conseguente rimessione delle parti innanzi al tribunale competente per territorio.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione del carattere formale della parte che ha promosso il giudizio di responsabilità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi n. 14952/08 e 14953/08 e, in accoglimento di detti ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti al tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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