Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16286 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 04/08/2016), n.16286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12273-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GOVERNATORI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MACERATA, (OMISSIS), FONDIARIA SAI;

– intimati –

nonchè da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA (OMISSIS) in persona del

Presidente della Provincia Dr. P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCO GENTILI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.L., (OMISSIS), FONDIARIA SAI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 822/2012 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 02/11/2012, R.G.N. 3945/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO GOVERNATORI;

udito l’Avvocato FRANCO GENTILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’istanza di sospensione con assorbimento del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Macerata la Provincia di Macerata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un animale selvatico (istrice) che aveva improvvisamente attraversato la strada.

Si costituì la Provincia di Macerata contestando la pretesa attorea e chiedendo e ottenendo di chiamare in causa in garanzia la Fondiaria SAI S.p.A., la quale rimase contumace.

Avvero la sentenza di accoglimento della domanda, la Provincia di Macerata ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Macerata, il quale, con sentenza del 2.11.2012, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal P., condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Affermata la legittimazione passiva della Provincia di Macerata, riteneva il Tribunale che il danneggiato non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare che l’evento dannoso fosse riconducibile ad una condotta colposa dell’ente.

Contro la suddetta sentenza P.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi ed illustrato da memoria.

La Provincia di Macerata resiste con controricorso e propone contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.

La Fondiaria – SAI S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine logico, va anzitutto esaminato il ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, con il quale la Provincia di Macerata deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso è infondato.

Premesso che le questioni inerenti la mancata apposizione di recinzione lungo i margini della strada nonchè di segnaletica verticale con indicazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici involgono profili attinenti alla titolarità passiva in capo all’ente del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, va osservato come la corte territoriale abbia adeguatamente argomentato in merito alla gestione diretta del territorio e al controllo della fauna esercitati dalla Provincia di Macerata in forza del disposto della L.R. n. 7 del 1995, art. 2 da cui si evince che la delega di funzioni attribuita dalla Regione Marche alla Provincia di Macerata conferiva a quest’ultima autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentire all’ente delegato di gestire efficacemente i rischi correlati ai danni a terzi derivanti dalla fauna selvatica.

2. Passando all’esame del ricorso principale, con i primi sette motivi, rubricati come errores in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, P.L. deduce: violazione del divieto dei nova in appello con riferimento alla domanda e/o eccezione formulata dalla Fondiaria – SAI S.p.A. per la prima volta in appello circa la condotta di guida dell’odierno ricorrente; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di appello proceduto ad una diversa valutazione della documentazione, in specie fotografica, prodotta in primo grado, in assenza di specifica contestazione; violazione dell’art. 2712 c.c. per avere il giudice di appello, nell’esaminare una serie di fotografie, rappresentato una realtà non riconducibile a quella espressa dai rilievi fotografici; violazione del principio dispositivo per avere il giudice di appello identificato come “tamponamento” l’urto tra l’autovettura e l’istrice ricostruendo poi il sinistro sulla base di tale circostanza; violazione del principio della domanda per avere il giudice di appello operato una diversa valutazione basata su elementi di fatto non rinvenibili agli atti; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per essere pervenuto il giudice di appello alla individuazione della asserita eccessiva velocità dell’autovettura sulla base del notorio; violazione dell’art. 244 c.p.c. e carente e/o omessa motivazione in merito alla prova testimoniale. Con gli altri motivi di ricorso, evocando errores in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce: carenza di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di responsabilità della Provincia di Macerata; sussistenza in concreto della prova della responsabilità della Provincia medesima; mancata valutazione dei presupposti dell’art. 2043 c.c.; omessa e insufficiente motivazione circa il dolo e la colpa della Provincia di Macerata con riferimento all’apposizione di segnaletica stradale; erronea motivazione circa l’idoneità delle recinzioni ad impedire l’ingresso della fauna selvatica; omessa pronuncia in ordine al nesso eziologico ex art. 2043 c.c..

I motivi, in quanto intrinsecamente connessi ed in parte ripetitivi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Con riferimento al primo motivo, che involge un tipico error in procedendo, va osservato che il concorso di colpa del danneggiato non concreta un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, e deve essere verificato dal giudice anche d’ufficio (in termini, Cass. civ., sez. 3, 22-03-2011, n. 6529).

Con riguardo agli altri motivi di ricorso, va rilevato che il ricorrente, pur evocando (anche) vizi di violazione di legge ovvero di ordine processuale, ha dedotto, nella sostanza, vizi di motivazione della sentenza impugnata, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie come accertate e ricostruite dalla corte di merito, sulla base delle quali il giudice di appello ha attribuito in concreto la esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta dello stesso danneggiato.

Le censure sono quindi inammissibili, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – norma applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, emessa il 2.11.2012 – secondo cui rileva in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., sez. un., 07-04-2014, n. 8053).

Mette conto peraltro di rilevare che costituisce principio di diritto consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo – sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica dell’esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, come se il giudizio di cassazione fosse un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di cassazione).

6. Conclusivamente, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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