Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16285 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18178-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 7/5/2019 il Tribunale di L’Aquila – Sezione specializzata in materia di protezione internazionale ha rigettato, a spese compensate, il ricorso presentato da O.C., cittadino nigeriano, avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di (OMISSIS), che aveva rigettato la sua richiesta di protezione sussidiaria o umanitaria;

il ricorrente, proveniente dal Delta State, aveva narrato di essere stato costretto ad abbandonare la regione d’origine a causa delle minacce dei creditori che reclamavano il pagamento della merce e, raggiunto da costoro anche a (OMISSIS), ove si era rifugiato, di aver lasciato il suo Paese alla volta dell’Italia.

avverso il predetto decreto del 7/5/2019, comunicato nella stessa data, ha proposto ricorso per cassazione O.C. con atto notificato il 4/6/2019, affidato a quattro motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza di appello (rectius: decreto di primo e unico grado di merito) ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione carente, contraddittoria c/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione a causa di motivazioni contraddittorie, inidonee, illogiche a giustificare il rigetto del gravame;

il motivo è del tutto generico e il ricorrente non provvede a indicare specificamente le circostanze allegate negli atti processuali circa il pericolo di danno grave alla vita e alla persona del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), da lui corso che sarebbero state trascurate dal Tribunale;

il ricorrente omette poi di considerare e criticare le motivazioni esposte nel contesto della stessa pronuncia impugnata, sia pur ad altro titolo, e cioè relativamente alla richiesta di protezione umanitaria, ma oggettivamente riferibili anche alla richiesta di protezione sussidiaria per rischio di danno grave “individualizzato” di cui al predetto D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), circa il carattere del tutto privato della vicenda personale da lui riferita e la possibilità di ottenere adeguata tutela dalle forze dell’ordine; con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al mancato riconoscimento di una situazione di violenza indiscriminata meglio descritta nella sentenza della Corte di Giustizia UE proc. C-465/2007 (caso Elgafaji);

anche il secondo motivo è generico e riversato nel merito, perchè, lungi dal proporre una effettiva doglianza di violazione di legge, mira in realtà a richiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione dell’accertamento di fatto e dell’apprezzamento delle prove compiuto dal Tribunale;

inoltre, le censure del ricorrente appaiono manifestamente infondate laddove attribuiscono rilievo alla mancata trasposizione – quanto alla disciplina applicabile ratione temporis prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, – nel nostro ordinamento del principio di cui alle Dir. n. 2004/83/CE, art. 8, e n. 2011/95/UE;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, lo straniero non può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione (Sez. 1, n. 18540 del 10/07/2019, Rv. 654660 – 01; Sez. 1, n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 01);

è infatti nel caso opposto, ossia nell’ipotesi in cui il richiedente asilo provenga da un’area territoriale insicura del suo Paese di origine, in cui vi siano anche altre regioni sicure, che, sino alle recenti modifiche normative del 2018, per effetto della mancata trasposizione delle citate Dir. Europee, art. 8, non si poteva pretendere dal richiedente asilo la “rilocalizzazione” interna (Sez. 6, 16/02/2012, n. 2294; Sez.6, 9/4/2014 n. 8399; Sez. 1, 27/10/2015 n. 21903);

con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè la Corte (rectius: Tribunale) aveva omesso di valutare la credibilità del richiedente alla luce dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e di applicare il principio dell’onere probatorio attenuato e deduce altresì contraddittorietà o apparenza della decisione di cui non sarebbe possibile scorgere il fondamento;

la censura è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, rispetto alla quale risulta del tutto defocalizzata, poichè il Tribunale, senza porre in dubbio la credibilità del richiedente asilo, ha ritenuto che la vicenda personale da lui narrata descrivesse fatti che non davano titolo a forme di protezione internazionale; con il quarto motivo (erroneamente rubricato anch’esso con il n. 3) il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè il Tribunale non ha riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per il riconoscimento di tale tutela e deduce altresì contraddittorietà o apparenza della decisione di cui non sarebbe possibile scorgere il fondamento;

la censura è totalmente generica, riversata nel merito e per di più non mette neppure a fuoco correttamente la ratio decidendi (possibilità di tutela da parte delle forze dell’ordine quanto al rischio specifico corso in caso di rimpatrio); ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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