Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16285 del 30/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26802-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NIKENNY CORPORATION S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1688/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento IVA anno 2003, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente per violazione del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, non giustificato dalla “imminente scadenza del termine la notificazione dell’avviso di accertamento”, “in asservanza di casi fortuiti, di forza maggiore o di terzi”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, e della sentenza Kamino (C.giust. 13/7/14), stante la necessaria rilevanza sostanziale della violazione formale in questione; 2) violazione e falsa applicazione anche del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ricorrendo solo a fronte di ingiustificata inerzia o negligenza colpevole dell’amministrazione l’ipotesi di “particolare e motivata urgenza” esonerativa dal rispetto del termine medesimo; 3) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla ritenuta colpevolezza del ritardo dell’amministrazione; 4) in subordine, omesso esame del fatto decisivo che il p.v.c. a carico della società contribuente originava “da altra complessa verifica nei confronti della propria fornitrice Full Service … che aveva emesso “alture per operazioni inesistenti” e che “la condotta degli amministratori della società ricorrente era sicuramente ascrivibile alla consumazione di reati tributati, atti a giustificare l’urgenza dell’amministrazione nell’emissione dell’avviso di accertamento”;

3. all’esito della camera di consiglio in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo ed il quarto motivo meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate, che giustificano anche il rigetto dei restanti;

5. sul primo, va richiamato l’insegnamento di questa Corte per cui, “differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto”, sicchè (solo) “in tema di tributi ed, armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto, da intendersi “nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali” (Cass. Sez. Un. 24823/15);

6. nel caso di specie, trattandosi di un tributo armonizzato (IVA), il giudice d’appello avrebbe dovuto dare atto dell’assolvimento del suddetto onere gravante sul contribuente, con la enunciazione concreta delle ragioni che questi avrebbe potuto far valere, non essendo a tal fine sufficiente un’opposizione meramente pretestuosa, tale da non affrontare in alcun modo il merito di una eventuale, ma sostanziale, strategia difensiva (Cass. civ. Sez. 5, Sent. 29/11/2016, n. 24199; Sez. 6 – 5, Ord. 29/11/2016, n. 24368);

7. con riguardo al quarto motivo, il giudice d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze di fatto di rilevanza penale ivi allegate a giustificazione della violazione del termine dilatorio in questione, tenuto conto che, dopo la pronuncia di Cass. Sez. Un. 18184/13, si è consolidato il principio per cui, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per inosservanza della L. 31 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza” ma da ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica” (Cass. Sez. 6-5 1082/17 e n. 1013/17; cfr. Cass. Sez. 5, 5137/16, 13032/15, 25759/14, 2587/14);

8. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA