Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16285 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7332/2010 proposto da:
D.N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA
GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI TOSTO Rosella,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LANZETTA Elisabetta, giusta mandato speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 660/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 4.12.09, depositata il 17/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.
Elisabetta Lanzetta) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.G., Dott. Massimo Fedeli;
esaminati gli atti.
Fatto
OSSERVA
con ricorso d’appello l’INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Campobasso, che aveva accolto la domanda proposta dall’attuale ricorrente, ex dipendente INPS, collocata a riposo il 1 aprile 2002, e condannato l’Istituto predetto a computarle, nella base di calcolo utile ai fini dell’indennità di buonuscita, gli emolumenti erogati a titolo di assegno di garanzia, rigettando, invece, la domanda di computo in tale base di calcolo dell’acconto mensile incentivo. Detta sentenza è stata impugnata anche dal D.N. con appello incidentale.
Con sentenza del 4-17 dicembre 2009, l’adita Corte d’appello di Campobasso, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, ha accolto l’appello principale, ed in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte con il ricorso introdottivo.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione D.N. con tre motivi – ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
Le censure formulate nel ricorso per Cassazione, articolate in tre motivi, volte ad evidenziare violazioni di legge (art. 12 disp. gen., comma 1, in riferimento alla L. n. 70 del 1975, art. 13, comma 1, art. 15 disp. gen., in riferimento al regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale INP, L. n. 70 del 1975, art. 31 e art. 1362), nonchè vizi di motivazione, non possono non apparire manifestamente infondate se poste in relazione all’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, basato sul più recente orientamento di questa Corte, ora confermato dalle Sezioni Unite.
Quest’ultima, con un susseguirsi di pronunce ha, infatti, affermato che In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d.
parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione della L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2 il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo (Cass. S.U. n. 7154/2010, 7156/2010, 7157/2010). Per quanto precede il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali che hanno caratterizzato per lungo tempo la problematica in oggetto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011