Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16285 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21039/2013 proposto da:

B.N. c. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma via

Dardanelli 37 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Campanelli,

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Marotta del Foro di

Torino;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difesa ope legi s dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARLI CENTRALE

del PIEMONTE sez. Torino depositata in data 1.02.2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha opposto avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi agli anni 1983 e 1984 I ricorsi del contribuente sono stati respinti in primo grado e accolti in grado di appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale appello che lo ha accolto con sentenza depositata in data 1.02.2013.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato richiesta di sospensione del processo, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6. In data 12.2.2018 l’Avvocatura ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio e pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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