Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16284 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18083-2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE 1NTENAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 25/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 25/4/2019 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di protezione internazionale ha rigettato, a spese compensate, il ricorso presentato da O.I., cittadino nigeriano, avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di (OMISSIS), che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria;

il ricorrente, cristiano di etnia (OMISSIS), nato nel villaggio di (OMISSIS), in Edo State, trasferitosi all’età di tre anni presso la sorella ad (OMISSIS), in Delta State, aveva narrato che dopo la morte della sorella era andato a vivere a (OMISSIS); di essere sposato con due figli; di aver rivendicato a distanza di tempo l’eredità paterna, che la madre aveva trascurato di richiedere e che era stata acquisita dalla seconda moglie del padre e dai suoi figli; che nella rissa che ne era scaturita uno dei fratellastri era stato ferito da un suo amico; di essersi rifugiato ad (OMISSIS); che la madre lo aveva avvertito delle intenzioni di vendetta dei fratellastri, che lo avevano dipinto come un cultista;

avverso il predetto decreto del 25/4/2019, notificato il 9/5/2019, ha proposto ricorso per cassazione O.I. con atto notificato il 4/6/2019, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 16/7/2019 l’Amministrazione dell’Interno, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

dopo la proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380 c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per il mancato assolvimento da parte del Tribunale di Milano del dovere di cooperazione istruttoria;

con la censura il ricorrente manifesta inammissibilmente in sede di legittimità un mero dissenso nel merito dalle valutazioni espresse dal Tribunale e non affronta specificamente, e tanto meno confuta, le osservazioni esposte nel decreto alle pagine 7 e 8, svolte proprio con riferimento alle informazioni attualizzate sul Paese di origine del richiedente asilo (COI), acquisite dal Tribunale milanese in adempimento del dovere di collaborazione istruttoria mediante consultazione di accreditate fonti internazionali;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per il mancato riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del livello di integrazione e radicamento raggiunto in Italia e dell’attuale situazione interna del Paese di origine;

anche questa censura è formulata in modo totalmente generico ed esprime dissenso riversato nel merito dalle motivate valutazioni compiute dal Tribunale milanese, nell’ambito del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;

secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili;

il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo non integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza;

il Tribunale, puntualmente allineato a tale orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite, ha escluso sia la sussistenza di una condizione di specifica e personale vulnerabilità soggettiva del richiedente, anche in considerazione dei suoi legami familiari in patria e della dimostrata capacità di svolgimento in passato di attività lavorative, sia la dimostrazione da parte sua di un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, diverso dal mero e irrilevante svolgimento di attività formative in regime di accoglienza;

con la memoria il ricorrente ha prodotto un documento dichiaratamente nuovo e pertanto inammissibile ex art. 372 c.p.c., ossia la lettera dell’avv. D.E. del 14/10/2019;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che le spese debbano seguire la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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