Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16284 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25686-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

I.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1836/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a due avvisi di accertamento e cartella di pagamento per gli anni d’imposta 2002-2003, emessi a titolo di Iva, Irpef ed Irap, l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per essersi la C.T.R. limitata ad affermare che “l’appello rimane astratto rispetto alla specificità della causa, nulla eccepisce rispetto alla documentazione con la quale il contribuente ha sostenuto l’azione di opposizione nel merito dell’accertamento fiscale, risultando pertanto mancate dei motivi specifici dell’impugnazione rispetto a quanto motivato dal giudice di prime cure, per come prescritto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1”;

2. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il

Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è fondato, tenuto conto della costante interpretazione non formalistica di questa Corte circa il requisito della specificità dei motivi posto dall’art. 53 cit. (ex plurimis, Cass. 23053/16, 20532/16, 12067/16, 22781/14, 1224/07), sul presupposto che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado ben possa essere giustificata dal fatto che il dissenso investa la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. 16136/16, 14908/14);

4. anche la censura di nullità della motivazione della sentenza merita accoglimento, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciatile in tassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09);

5. nel caso di specie, la motivazione risulta al di sotto di detto “minimo costituzionale”, in quanto del tutto generica e perciò meramente “apparente”, tale essendo una motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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