Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16284 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6960/2010 proposto da:

L.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CAVASINO Giuseppe, giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2190/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

17.12.09, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G. Dott. Massimo Fedeli;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

1 – La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza del 17-22/12/2009, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS, ha rigettato la domanda avanzata da L.V.M., diretta a conseguire il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, condannando quest’ultima alle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. -Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la soccombente L. sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS si è costituito con sola procura.

Diritto:

3. – Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la L. contesta l’avvenuta condanna alle spese di giudizio, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorso appare palesemente infondato.

Le questioni esaminate concernono l’individuazione delle condizioni formali richieste per potere beneficiare dell’esonero dal pagamento delle spese processuali per il caso di soccombenza in base all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente.

Al riguardo vanno formulati i seguenti principi di diritto:

“L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi “all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio” e alle “conclusioni dell’atto introduttivo” nonchè dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti “fino a che il processo non sia definito”; l’evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicchè, salvo sempre l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l’interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. c.p.c..

“L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè deve ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo”.

Nella specie, la Corte palermitana, a sostegno della decisione, ha affermato che “dalla autocertificazione in atti emerge la sua titolarità di un reddito superiore a quello legittimante l’esonero dalle spese”; e tale affermazione ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni della ricorrente, laddove, sia nel ricorso che nella memoria illustrativa, ha tenuto a precisare che, “nell’anno precedente l’instaurazione del giudizio di primo grado- come desumibile dal l’autocertificazione prodotta e contrassegnata con il numero 7 del fascicolo di parte di primo grado – risultava titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari ad Euro 16.404,39, …. E risultava, altresì, titolare di reddito (Euro 17.051,82) …nell’anno antecedente l’introduzione del giudizio di secondo grado, come si evince chiaramente dall’autocertificazione depositata in quel grado di giudizio e contrassegnata sotto la lettera ) del fascicolo di parte di secondo grado”.

Subito dopo tali precisazioni ha affermato testualmente: “Sotto il profilo che qui interessa, si evidenzia che l’importo di Euro 9.723,84, indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è stato aggiornato in Euro 10.628,16 giusta decreto del 20 gennaio 2009.

L’odierna ricorrente, dunque, sia in primo che in secondo grado, per sua stessa ammissione, non versava nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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