Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16284 del 12/07/2010
Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato MEDUGNO LUIGI,
che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 10/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato Annalisa LAUTERI per delega dell’avvocato Luigi
Medugno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. S.C., giudice del Tribunale di Roma, propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, in base ad un unico motivo, avverso la sentenza del 25/1 – 10/2/10 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che gli ha inflitto la sanzione della rimozione, ritenendolo responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g) e ff).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con l’unico motivo il ricorrente, sotto il profilo della mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, censura la sentenza impugnata quanto alla scelta della sanzione piu’ grave.
Assume il ricorrente che, nella specie, la sanzione della rimozione e’ stata irrogata sullo specifico presupposto del compimento, da parte dell’incolpato, di tre atti ritenuti abnormi, mentre in realta’ unica e’ la vicenda sulla quale l’addebito disciplinare si fonda. La Sezione Disciplinare non avrebbe dunque tenuto conto che gli atti in questione sono “diretta conseguenza l’uno dell’altro” ed in definitiva riconducibili “al medesimo comportamento complessivo del ricorrente”.
1.1.- Il mezzo e’ infondato.
Va innanzitutto premesso che la motivazione della sentenza, quanto all’irrogazione della sanzione della rimozione, non si fonda solo sulla pluralita’ di atti abnormi contestata all’incolpato, ma anche sul “profilo della capacita’ professionale del dott. S., unita ai gravissimi e reiterati precedenti disciplinari” (cinque precedenti). In particolare, e’ ricordato in sentenza che, nella precedente sentenza disciplinare del 3 aprile 2009, la decisione di non infliggere la sanzione della rimozione era stata indotta dalla dichiarata volonta’ di “offrire all’incolpato una ulteriore possibilita’ di continuare a svolgere le funzioni giurisdizionali”, possibilita’ che la vicenda attuale dimostrerebbe non essere stata colta.
In ogni caso, la tesi del ricorrente non puo’ essere condivisa.
Il dott. S., per quanto emerge in fatto dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto, ha deciso un processo penale, pronunciando sentenza, in data diversa e precedente a quella di rinvio, in assenza dell’imputato e del suo difensore; il giorno successivo, a seguito di un rilievo critico del difensore, ha dichiarato con ordinanza la nullita’ degli atti compiuti il giorno prima, fissando una successiva udienza e contestualmente chiedendo al Presidente del Tribunale l’autorizzazione ad astenersi; alla successiva udienza, preso atto del rigetto della richiesta di astensione, ha pronunziato altra sentenza, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Se dunque e’ vero che gli atti alla base dell’incolpazione ed accertati in punto di fatto sono tra loro connessi all’interno di un’unica vicenda, e’ tuttavia indiscutibile che si tratta di atti autonomi, nessuno dei quali e’ in realta’ necessitato dal precedente, costituendo frutto di autonoma volizione.
Correttamente, pertanto, la Sezione Disciplinare del CSM ha ritenuto sussistente una pluralita’ di atti abnormi e, in concorso con gli altri elementi di valutazione indicati, ha congruamente motivato la decisione di infliggere la sanzione della rimozione.
2.- Il ricorso va percio’ rigettato.
3.- Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese in difetto di Attivita’ difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010