Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16284 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 04/08/2016), n.16284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27203-2013 proposto da:

N.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO

CATALISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABIO QUADRI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., G.F. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BENITO

SALOMONE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3799/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato SETTIMIO CATALISANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Giancarlo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007, l’arch. N.G. convenne in giudizio G.F. e F.V. per ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto della presentazione di una denuncia-querela in cui lo accusavano di truffa per aver ritenuto congrui, in accordo con l’impresa appaltatrice, i costi di ristrutturazione presentati da quest’ultima. Costi che sarebbero lievitati in corso d’opera, e valutati dall’architetto N. senza verificare l’effettiva realizzazione dei lavori. E, su parere dell’architetto, i committenti avrebbero pagato l’appaltatrice. Espose l’attore, che i G.- F. erano consapevoli della falsità delle loro asserzioni e lo avevano accusato ingiustamente, come del resto rilevato anche dal gip che aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale. Pertanto, l’attore assunse che la condotta dei convenuti aveva determinato l’insorgere di un danno fisico (stress), nonchè un danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante. Ed in ogni caso essendo ravvisabile il reato di calunnia, era comunque risarcibile il danno morale. I convenuti costituitisi chiesero il rigetto della domanda assumendo, tra l’altro, che il danno morale non era risarcibile per difetto dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, e, che gli altri danni non erano stati provati. Evidenziarono anche, che all’esito di una consulenza da loro affidata ad altri professionisti era emersa l’eccessività delle pretese dell’appaltatrice rispetto ai lavori eseguiti. In via riconvenzionale, comunque, chiesero di accertarsi la illegittimità della condotta dell’attore per aver riempito un documento di parte attrice contravvenendo al patto di bianco segno con la signora Ferrati. Il Tribunale di Monza, con la sentenza numero 1630/2009, accolse la domanda dell’attore e condannò i convenuti al pagamento in favore del N. della somma di Euro 30.000, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, e rigettò la domanda riconvenzionale.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3799 del 29 novembre 2012. La Corte ha evidenziato che se anche gli elementi che i G. – F. hanno posto a fondamento della loro querela si siano poi rilevati insufficienti per promuovere un giudizio penale, tale circostanza non integrava il dolo del reato di calunnia. Inoltre, secondo il giudice del merito, a rafforzare l’assenza di dolo, vi era anche il fatto che la lista degli episodi denunciati rendevano non solo possibile, ma anche credibile, che i G.- F. pensassero realmente di essere stati truffati. I loro sospetti, insomma, non apparivano irragionevoli essendo astrattamente condivisibili da parte di un cittadino comune che si fosse trovato coinvolto nella medesima situazione. Confermava, invece, il rigetto della domanda riconvenzionale.

3. Avverso tale decisione, l’architetto N.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resistono con controricorso, F.V. e G.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: motivazione omessa, insufficiente e/o carente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Lamenta il N. che la Corte d’Appello ha errato perchè avrebbe dovuto valutare e verificare la veridicità dei fatti narrati negli atti penali e la conoscenza della loro eventuale falsità da parte dei F.- G.. Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 29 novembre 2012. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012). L’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nel non aver ritenuto sussistere l’elemento soggettivo del reato di calunnia ritenendo la denuncia basata su semplici sospetti e non su fatti e circostanze dettagliate oltrechè per essere in assoluto contrasto con le prove acquisite in primo grado”. Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non ha preso posizione circa le prove effettuate nel corso del giudizio ed, in particolare, non ha valutato il fatto che i querelanti non si siano limitati a riportare sospetti nella denuncia-querela ma abbiano dettagliatamente elencato situazioni di fatto che sono risultate non veritiere per stessa ammissione del G., in sede di interrogatorio formale, e così come provato tramite le deposizioni testimoniali acquisite, sopra trascritte. Il motivo è inammissibile. E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Come appunto richiesto dal ricorrente.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori dì legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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