Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16283 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.30/06/2017), n. 16283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23192-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M., M.M., GIOCHI PER RIDERE S.N.C. DI
C.M. & C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 600/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha confermato la sentenza di prime cure che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi a carico della società “Giochi per ridere s.n.c.” e dei soci C.M. e M.M., a causa della mancata osservanza del termine dilatorio di 15 giorni dalla notifica dell’invito a comparire, prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, oltre che per la ritenuta “inutiliabilità dell’accertamento induttivo, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d bis formulata dal contribuente al punto 2 del ricorso”, stante la “cessazione della società già nel 2011 (per cessione di azienda)” che aveva comportato l’assenza nella sede sociale di soci o collaboratori, i quali avevano infatti “potuto conoscere le richieste documentali dell’Ufficio solo in data 30 nov. 12 (mediante il ritiro di racc. con A/R)”, con assorbimento delle “ulteriori eccezioni sollevate dai ricorrenti”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce: con il primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, non potendosi “far discendere la nullità dell’atto impositivo dal mancato rispetto di un termine non previsto per una fa se procedimentale non obbligatoria e che non ha comportato in alcun modo la lesione del diritto di difesa della parte”; con il secondo, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per essere stato documentalmente provato che la società era “cessata solo in data 17/12/2013 e che nel settembre 2013 aveva presentato la dichiara pione dei redditi per l’anno 2012”;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo è fondato, in quanto il mancato rispetto del termine dilatorio di 15 giorni dalla notifica dell’invito a comparire, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 2, sebbene non del tutto irrilevante (v. Cass. 22126/13), non comporta l’automatica caducazione dell’accertamento (Cass. 1857/14), ma solo una più ampia possibilità di prova in giudizio per il contribuente;
5. resta assorbito il secondo motivo, in quanto attinente alle circostanze della notifica dello stesso invito a comparire, fermo restando che il riferimento all’anno 2011 da parte della C.T.R. sembrerebbe riguardare la cessazione dell’attività, piuttosto che la vera e propria cancellazione della società dal registro delle imprese, che l’amministrazione segnala essere avvenuta successivamente, in data 17/12/2013;
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017