Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16283 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato ANDREOLI

DARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELL’ANNO

PIERPAOLO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la decisione n. 137/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 12/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Dario ANDREOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. A.G. propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, in base ad un unico motivo, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto l’apertura, nei suoi confronti, del procedimento disciplinare n. (OMISSIS) in relazione a fatti corruttivi per i quali e’ intervenuta sentenza passata in giudicato.

Sosteneva l’avv. A., nel proprio ricorso, che il procedimento disciplinare n. (OMISSIS) riguardava i medesimi fatti oggetto di altro, risalente procedimento disciplinare, contrassegnato con il n. (OMISSIS), e ne chiedeva pertanto la cancellazione dal ruolo, in applicazione analogica dell’art. 39 c.p.c..

Tale ricorso e’ stato dichiarato inammissibile dal Consiglio Nazionale Forense sul rilievo che, in sede di ricorso avverso la delibera di apertura di procedimento disciplinare, la delibazione del Consiglio Nazionale Forense sarebbe limitata all’esame dei presupposti per l’apertura del procedimento disciplinare, escluso qualsiasi esame del merito, quale viceversa sarebbe indispensabile al fine di valutare l’identita’ delle due incolpazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50 e vizi di motivazione, censura la decisione impugnata, in quanto fondata sull’assunto che il ricorso da lui proposto comportasse l’esame del merito del procedimento disciplinare. Invoca la giurisprudenza penale formatasi in tema di divieto di bis in idem (ed in particolare SSUU penali 34655/05), secondo cui la pendenza di procedimento per lo stesso fatto integrerebbe una preclusione, ed assume che l’accertamento riguardo alla sussistenza di detta preclusione non comporta un esame di merito, in ordine alla responsabilita’ dell’imputato.

1.1.- Il mezzo e’ infondato.

Deve infatti considerarsi che esame del merito, precluso al CNF in sede di impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare, non e’ solo quello relativo alla responsabilita’ dell’incolpato — come il ricorrente mostra di ritenere — bensi’ qualsiasi accertamento relativo all’oggetto del giudizio disciplinare, al di la’ di cio’ che e’ strettamente necessario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura del procedimento disciplinare.

Correttamente, pertanto, il CNF ha ritenuto — in quella sede – precluso l’accertamento riguardo alla pretesa identita’ di oggetto dei due giudizi disciplinari.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato.

3.- Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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