Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16283 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 04/08/2016), n.16283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27993-2013 proposto da:

D.A., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELE MASCIANTONIO, MARIA DOMENICA DI GIUSEPPE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTESILVANO, in persona del Sindaco p.t. Dott.

D.M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

COMUNE MONTESILVANO, in persona del Commissario Prefettizio dott.ssa

D.R.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DI.RO.PI., D.S. (OMISSIS), CURATELA FALLIMENTO DITTA

PESCARA ASFALTI DI D.S. E DI S.D., PESCARA

ASFALTI SNC;

– intimati –

Nonchè da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DI PAOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.A. (OMISSIS), COMUNE MONTESILVANO, DI.RO.PI.,

PESCARA ASFALTI SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato DI GIUSEPPE MARIA DOMENICA;

udito l’Avvocato SAGNA ALBERTO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto per entrambi i ricorsi;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza non definitiva in data 8.9.2008 n. 583, ed in riforma della decisione di prime cure, accertava la responsabilità di Di.Ro.Pi., dipendente di Pescara Asfalti s.n.c., nonchè della predetta società e dei soci D.A. e D.S. (quest’ultimo dichiarato fallito, quale titolare della ditta individuale Pescara Asfalti, nelle more del giudizio che era stato pertanto riassunto nei confronti della curatela), nella produzione del danno subito dal Comune di Montesilvano alla struttura del mercato comunale coperto per un incendio verificatosi il (OMISSIS) a causa dei lavori di smantellamento e coibentazione del tetto affidati dall’ente locale in appalto alla ridetta società, condannando gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La sentenza definitiva in data 8.3.2013 n. 201 pronunciata dalla medesima Corte aderiva alle conclusioni del CTU che aveva determinato, redigendo apposito computo metrico estimativo, in Euro 131.008,46 il costo, rapportato alla data del sinistro (1990), delle opere necessarie alla riparazione dei danni, ritenendo non doversi applicare un coefficiente di deprezzamento per vetustà in quanto, al tempo del fatto, l’immobile risultava appena ultimato e non era ancora completamente utilizzato. La Corte territoriale in particolare riteneva superflua qualsiasi ulteriore indagine atteso che l’immobile in questione era stato successivamente completamente ristrutturato ed adibito ad usi del tutto diversi. L’importo risarcitorio era attualizzato al tempo della pubblicazione della sentenza mediante applicazione degli indici Istat sui prezzi al consumo, e sull’importo annualmente rivalutato venivano liquidati gli interessi la tasso legale dalla domanda al saldo.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da D.A. con due motivi relativi a violazione di norme di diritto cui ha resistito con controricorso il Comune di Montesilvano; D.S. ha proposto ricorso incidentale autonomo affidato a quattro motivi con i quali vengono dedotti vizi processuali, di violazione di norme di diritto e vizi motivazionali. Resiste il Comune con controricorso al ricorso incidentale.

Il Comune e D.S. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-) Esame del ricorso principale (proposto da D.A.).

Con il primo motivo il ricorrente contesta l’errore commesso dai Giudici di appello, nella sentenza non definitiva n. 583/2008, per non aver ritenuto inammissibile la domanda introduttiva di primo grado in quanto l’atto di citazione era stato notificato a società di persone (Pescara Asfalti s.n.c.) che era già estinta, in quanto a seguito della dichiarazione di fallimento, in data 28.11.1988 la società era stata cancellata dal registro delle imprese ed in data 11.5.2009 era stata disposta la chiusura della procedura fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 118, comma 1, n. 2 per intervenuta estinzione di tutti i crediti insinuati, con la conseguenza che alcuna azione risarcitoria poteva essere esercitata dal Comune nei confronti del socio della società già estinta.

Il Comune ha eccepito l’intervenuto giudicato interno sulla sentenza non definitiva, in quanto il ricorrente non aveva esercitato nei termini previsti dall’art. 361 c.p.c., comma 1 la riserva di differimento della impugnazione, e comunque non aveva proposto tempestiva impugnazione nel termine breve ex art. 325 c.p.c. essendo stata notificata la sentenza non definitiva ad D.A. in data 14.11.2008 (cfr. controricorso pag. 26).

Osserva il Collegio che i termini stabiliti dall’art. 361 c.p.c., comma 1, per proporre tempestiva riserva di appello non sono alternativi ma si “autoescludono”, nel senso che la scadenza del termine prodromico (data della udienza immediatamente successiva alla comunicazione della pubblicazione della sentenza non definitiva ex art. 133 c.p.c., commi 2 e 3; scadenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. – in caso di notifica della sentenza non definitiva – o lungo ex art. 327 c.p.c. – in mancanza di notifica della sentenza non definitiva -) consuma la facoltà processuale di differimento della impugnazione: ne segue che, se tale facoltà è stata validamente esercitata entro la scadenza del primo tra i termini indicati nella norma processuale, con dichiarazione resa alla prima udienza istruttoria fissata dopo la comunicazione, la successiva notifica della sentenza non definitiva, ad opera della parte vittoriosa, è inefficace, non facendo decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6507 del 30/11/1982; id. Sa. 1, Sentenza n. 13762 del 12/06/2007).

L’esame della eccezione pregiudiziale proposta dal Comune resistente rimane tuttavia assorbito dal preliminare rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione per difetto del requisito di autosufficienza che include, secondo la “ratio legis” della previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), anche la necessaria indicazione dei fatti che legittimano la impugnazione differita avverso la sentenza d’appello non definitiva pronunciata ai sensi dell’art. 278 c.p.c., e dunque, nel caso di specie, della specifica indicazione delle modalità, dei tempi e del luogo del processo in cui è stata ritualmente esercitata la facoltà accordata dall’ordinamento processuale (art. 361 c.p.c., comma 1), non assolvendo a tale onere la mera generica allegazione di aver “proposto rituale riserva di impugnazione” avverso la sentenza non definitiva, priva di qualsiasi ulteriore e necessario elemento specificativo: indicazione tanto più rilevante nella specie in quanto il Comune resistente ha affermato di aver notificato in data 14.11.2008, anche al socio D.A., la sentenza non definitiva, con conseguente decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. e formazione del relativo giudicato laddove non risulti tempestivamente esercitata la riserva di impugnazione.

Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.

Per mera completezza il primo motivo si palesa comunque infondato.

Diversamente da quanto esposto dal ricorrente, la dichiarazione di fallimento non determina affatto la cancellazione della società dal registro delle imprese, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere trasmessa per la iscrizione all’Ufficio del registro delle imprese (L. Fall., art. 17, comma 2, applicabile ratione temporis) e, una volta definita la procedura fallimentare con la estinzione di tutti i crediti concorsuali L. Fall., ex art. 118, comma 1, n. 2), non consegue per ciò stesso la liquidazione della società, nè la definizione anche di tutti gli altri rapporti obbligatori facenti capo alla società, ben potendo agire nei confronti dell’ente collettivo, tornato “in bonis”, gli eventuali creditori che non avevano ritenuto opportuno o potuto partecipare alla procedura concorsuale.

In ogni caso vale osservare che, alla estinzione della società, non potrebbe conseguire – come erroneamente ipotizzato dal ricorrente – il difetto di legittimazione passiva dei soci illimitatamente responsabili, chiamati a rispondere della obbligazione di risarcimento del danno che trova fondamento in illeciti riferibili ex art. 2049 alla società di persone estinta, e nella specie è incontestato che il Comune abbia agito, oltre che nei confronti di Pescara Asfalti s.n.c. anche singolarmente nei confronti di entrambi i soci illimitatamente responsabili ex art. 2291 c.c., comma 1, ai quali si trasmettono i rapporti obbligatori non esauriti facenti capo alla società estinta (nel caso di successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.).

Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, la cancellazione dal registro delle imprese sarebbe intervenuta anteriormente alla notifica dell’atto di citazione (8.1.1993): ne consegue che, in ogni caso, a tale formalità non potrebbe essere riconosciuto l’effetto dichiarativo “erga omnes” attribuito alla pubblicità di tale iscrizione dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con la modifica dell’art. 2945 c.c., comma 2 (disposta dall’art. del D.Lgs. n. 6 del 2003), che ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese la estinzione immediata delle società di capitali, norma che ha imposto di riconoscere un analogo effetto, se pure soltanto dichiarativo e non costitutivo, anche alla cancellazione dal registro delle imprese delle società commerciali di persone, dovendo presumersi il venire meno, con la cancellazione, della loro capacità e soggettività limitata, con effetto dal 1 gennaio 2004 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 – qualora la cancellazione sia stata disposta anteriormente a tale data (cfr. Corte cass. SU 22.2.2010 nn. 4060 e 4061; Corte cass. SU 12.3.2013 n. 6070). Ed infatti anteriormente alla novella di riforma del diritto societario era consolidato il principio – del quale ha fatto corretta applicazione il Giudice di appello della sentenza non definitiva – secondo cui l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (ex plurimis Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 14/05/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 7972 del 12/06/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 8842 del 01/07/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 15691 del 20/10/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 4652 del 02/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006).

Il giudizio in primo grado è stato pertanto correttamente assunto dal Comune nei confronti di Pescara Asfalti s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili in solido con la società di persone ex art. 2291 c.c., comma 1.

Con il secondo motivo il ricorrente principale impugna la sentenza definitiva d’appello n. 201/2013 per falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente recepito le conclusioni del CTU secondo cui alla stima dell’immobile danneggiato con riferimento al tempo del sinistro, non doveva applicarsi alcun deprezzamento per la vetustà del manufatto in quanto lo stesso, se pure realizzato nel 1984 ed ultimato nel 1989, nell’anno in questione non risultava ancora utilizzato per il fine per il quale era stato progettato (mercato), essendo soltanto alcuni locali occupati dal Comando dei Vigili urbani e non essendo decorso dalla ultimazione il tempo minimo (sei anni) che secondo un criterio di esperienza dava luogo ad obsolescenza dei materiali.

Il ricorrente deduce che il CTU non aveva considerato che l’appalto era stato affidato proprio per eseguire la sostituzione di una parte della copertura dell’immobile (mq. 260 rispetto all’intera estensione della copertura di mq. 1.466, 52 – cfr. ricorso pag. 10 ed 11 -) che risultava gravemente danneggiata e determinava infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti e dunque non avrebbe considerato – al fine di una riduzione dell’effettivo valore del manufatto – che essendo anche la restante parte della copertura realizzata con gli stessi materiali, sicuramente la stessa “quanto prima…. avrebbe dovuto essere rifatta per impedire infiltrazioni di acqua”.

Il motivo è inammissibile:

sia in quanto volto ad introdurre un nuovo accertamento in fatto (stato di deterioramento della rimanente copertura non interessata dai lavori di appalto) evidentemente precluso in sede di legittimità: la parte ricorrente non ha, infatti, indicato, onde assolvere all’onere di autosufficienza, che tale questione fosse stata specificamente dedotta, eventualmente attraverso note od osservazioni critiche alla c.t.u., e neppure che la prova dello stato di grave deterioramento della intera copertura dell’edificio emergesse da documenti acquisiti al giudizio e trascurati dal Giudice d’appello (la censura si fonda quindi soltanto su una mera ipotesi che l’intera superficie della copertura dell’immobile fosse ammalorata come il tratto oggetto dei lavori di appalto) sia in quanto la censura, formulata come errore di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non corrisponde alla critica che viene svolta nella esposizione del motivo interamente rivolta a denunciare un errore di fatto e che avrebbe, allora, dovuto essere dedotto attraverso il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, interpretata come controllo di motivazione limitato al “requisito “minimo costituzionale” di validità della sentenza” da Corte cass. SS.UU. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014: risulta, in conseguenza, manifestamente errato il parametro normativo del sindacato di legittimità richiesto alla Corte.

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

2-) Esame del ricorso incidentale autonomo (proposto da D.S.).

A: censure proposte nei confronti della sentenza “non definitiva” n. 583/2008 Con il primo motivo il ricorrente incidentale impugna la sentenza non definitiva n. 583/2008 – avverso la quale aveva proposto tempestiva riserva di impugnazione alla prima udienza utile in data 17.12.2008 nel giudizio di appello – deducendo vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene il ricorrente che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che una autovettura collocata nei locali sottostanti al tetto ove lavorava il D.R. era rimasta illesa (documentazione fotografica) mentre erano andate distrutte dall’incendio altre autovetture più distanti da tale luogo.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il parametro normativo del sindacato di legittimità indicato dal ricorrente incidentale deve essere riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 20102 conv. in L. n. 134 del 2012, che trova applicazione alle sentenze pubblicate dalla data dell’11.9.2012. Ed infatti il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza defmitiva, pubblicata in data 8.3.2013 successiva all’11.9.2012, che contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all’art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi del medesimo D.L., art. 54, comma 1, dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell’intera controversia, in quanto il riferimento alla “pubblicazione” contenuto nell’art. 54, comma 3 Decreto legge è funzionale all’individuazione del momento a decorrere dal quale può essere proposta l’impugnazione, mentre, per effetto della riserva, questa viene differita al momento della pubblicazione della sentenza, ragion per cui la sentenza non definitiva si intende convenzionalmente pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione sull’intera controversia (cfr., con riferimento alle modifiche delle norme processuali introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 23363 del 18/12/2012; con riferimento alle modifiche processuali introdotte dal D.Lgs. 18 giugno 2009, n. 69: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 343 del 09/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 8272 del 09/04/2014).

Tanto premesso, ed avuto riguardo pertanto ai limiti del vizio di legittimità dedotto, circoscritto al controllo della motivazione intesa come requisito minimo costituzionale individuato dall’art. 111 Cost., osserva il Collegio che, quanto al fatto decisivo asseritamente omesso dal Giudice di appello, le indagini peritali hanno espressamente considerato tra le diverse possibili cause dell’incendio anche la ipotesi di un “fenomeno di autoaccensione di una delle autovetture” che, tuttavia, è stata esclusa sia dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro, sia dalla perizia svolta nel procedimento penale su incarico affidato dal PM, sia dalla c.t.u. svolta nel giudizio di appello, essendo stati, invece, valorizzati dai Giudici di appello altri elementi indiziari gravi e convergenti (parziali ammissioni rese a s.i.t. dal Di.Ro.; idoneità del gas propano utilizzato dal lavoratore ad innescare l’incendio; luogo di insorgenza del fumo e delle fiamme nei pressi del tetto in cui stava lavorando il Di Rosa; assenza di altre persone nell’immobile diverse dal Di.Ro.) ritenuti prevalenti nel giudizio di comparazione delle prove, secondo una valutazione di merito riservata al Giudice ex art. 116 c.p.c. che – alla stregua del controllo motivazionale inteso come riscontro del vizio risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, che si traduca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, o nella “motivazione apparente”, o nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o ancora nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – rimane esente dal vizio di carenza logica dedotto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015).

Inammissibile è invece il secondo motivo dedotto avverso la sentenza “non definitiva” n. 583/2008 per violazione dei criteri normativi che presiedono alla formazione della prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Come riportato nella esposizione del motivo la giurisprudenza di legittimità è ferma nella enunciazione del principio secondo cui “le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità” (cfr. Corte cass. 3 sez. 23.3.2005 n. 6220). Premesso che “in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, (e non già alla stregua dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (cfr. Corte cass. 3 sez. 24.2008 n. 17535), ne segue che la censura del vizio di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere formulata individuando specificamente le ragioni per cui la prova presuntiva assunta a fondamento della decisione difetti dei requisiti legali richiesti dall’art. 2729 c.c., tenendo conto che la “precisione” non attiene al momento della inferenza logica, ma è una precondizione dello schema presuntivo in quanto va riferito alla certezza storica del fatto che si assume come termine iniziale del ragionamento induttivo (la “ratio legis” è quella di evitare che la inferenza venga applicata ad ipotesi anzichè a fatti); la “concordanza” non riguarda la pluralità delle conseguenze logiche – possibili – ritraibili dal fatto noto, quanto piuttosto la valutazione di compatibilità – esclusione tra i molteplici fatti assunti come noti (fatti antinomici non possono evidentemente coesistere nel medesimo procedimento logico: tutti i fatti devono pertanto rapportarsi in modo plausibile con il fatto da dimostrare), la “gravità” o concludenza attiene poi al livello di certezza del risultato probatorio che la inferenza della presunzione è in grado di offrire (cfr. Corte cass. sez. lav. 6.8.2003 n. 11906). In relazione a tale ultimo requisito occorre precisare che il livello di certezza richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. non può evidentemente essere quello tipico dei fenomeni rilevati con metodo di verifica scientifica – della “necessità assoluta ed esclusiva” della derivazione causale: vertendosi infatti in tema di prova logica, il nesso di derivazione causale tra fatto noto e fatto ignorato non può che essere fondato su un giudizio probabilistico basato sull’ “id quod plerumque accidit” non potendo quindi escludersi altre possibili conseguenze, che tuttavia rivestono posizione meramente recessiva in quanto verificabili in casi eccezionali o addirittura statisticamente mai rilevate (ed in tal caso confinate nell’ambito delle astratte ipotesi). I requisiti di cui all’art. 2729 c.c. possono, pertanto, ritenersi raggiunti le volte in cui il ragionamento presuntivo non pervenga a plurimi risultati “inconciliabili”, tutti egualmente “probabili” (cfr. Corte cass. 5 sez. 2.3.2012 n. 3281).

Nella specie non assolve al requisito di specificità della critica formulata con il motivo in esame, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 la mera deduzione di una serie di ipotesi alternative potenzialmente idonee ad innescare un incendio (altra possibile fonte di calore; incendio dolosamente appiccato da ignoti) ma del tutto astratte dal contesto indiziario concretamente considerato dalla Corte d’appello ai fini della formazione della prova presuntiva, e peraltro puntualmente discusse dalle parti e valutate e ritenute prive di rilevanza probatoria in difetto di specifici riscontri dal Giudice di merito (essendo stati esclusi fenomeni di autocombustione dei veicoli parcheggiati, e non essendo stata accertata la presenza di altri soggetti nei locali).

B: censure proposte avverso la sentenza definitiva n. 201/2013.

Con il terzo motivo viene impugnata la statuizione della sentenza definitiva per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha pronunciato sul “quantum debeatur”, anzichè rilevare che tale questione doveva ritenersi preclusa per il giudicato interno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara in data 5.9.2005 n. 1233 per omessa impugnazione da parte del Comune, relativamente alla pronuncia sul “quantum” della statuizione del primo giudice che aveva rigettato anche nell'”an” la domanda risarcitoria proposta nei confronti di D.S..

Indipendentemente dal rilievo della incongruenza del motivo laddove il ricorrente incidentale denuncia la violazione della norma che prescrive il requisito di “specificità” del motivo di gravame, richiesto dall’art. 342 c.p.c., per far valere la preclusione del giudicato interno asseritamente formatosi sul “quantum” (ex art. 324 c.p.c.; art. 2909 c.c.), la censura si palesa manifestamente infondata avuto riguardo alle domande che sono state formulate nell’atto di appello ed alle conclusioni precisate dal Comune in grado di appello (“….condannare i convenuti-appellati al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte descritte, nella misura domandata o in quella maggiore o minore, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”), peraltro trascritte dallo stesso ricorrente incidentale (cfr. ricorso incidentale pag. 14): è appena il caso di rilevare in proposito che la richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno – tale era la domanda proposta dal Comune con l’atto di citazione in primo grado -, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un’unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull’ “an” e sul “quantum” debeatur. Ne consegue che in detta ipotesi non trova applicazione l’art. 277 c.p.c., comma 2, il quale consente, ove siano state avanzate più domande, la decisione separata di alcune di esse per le quali non sia necessaria ulteriore attività istruttoria, presupponendo la scissione del giudizio sull’ “an” da quello sul “quantum”, a norma dell’art. 278 c.p.c., comma 1, un’espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può desumersi dalla formulazione di una domanda di risarcimento di danni non determinati, ma determinabili (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012), ipotesi quest’ultima che neppure ricorre nel caso di specie, avendo il Comune, fin dall’atto introduttivo del giudizio, richiesto la condanna dei soci al risarcimento dei danni “ammontanti ad almeno Lire 450.000.000” (cfr. sentenza Corte d’appello non definitiva n. 583/2008, in motivazione nello “svolgimento del processo”, pag. 4).

Ne segue che il rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dal Comune nei confronti di D.S., statuito nella sentenza del Tribunale di Pescara del 5.9.2005, non contiene due distinti ed autonomi capi, sull’an e sul quantum, ma, avendo il Giudice di prime cure escluso la prova della responsabilità del convenuto, ed essendosi arrestato, pertanto, alla pronuncia sulla inesistenza dell’an della pretesa risarcitoria vantata dall’ente locale, non solo non imponeva ma non consentiva al Comune appellante di dedurre alcuno specifico di motivo di gravame diretto a contestare una inesistente ed autonoma statuizione sul “quantum”, con la conseguenza che, in relazione a tale questione non era dato ravvisare alcuna preclusione alla cognizione del Giudice di appello della sentenza definitiva.

Qualora poi il ricorrente incidentale avesse inteso censurare la mancanza del requisito di specificità dei motivi di gravame del Comune, allora il motivo va comunque incontro alla sanzione di inammissibilità: ed infatti la censura che si limita a riportare soltanto le “conclusioni” dell’atto di appello – dalle quali peraltro emerge inequivoca la pretesa azionata:

“condannare i convenuti-appellati al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte descritte, nella misura domandata o in quella maggiore o minore, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria” – non assolve al requisito di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) non essendo individuato il necessario “fatto processuale” (puntuale indicazione dei motivi di impugnazione formulati dal Comune) la cui completa descrizione da parte del ricorrente costituisce elemento essenziale ed ineludibile ai fini della verifica, che la Corte può e deve compiere mediante esame diretto degli atti del giudizio di merito, del vizio processuale denunciato, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella – cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “errores in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio” – che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 de/ 17/01/2014).

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia ancora l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile in quanto, non corrisponde al parametro normativo del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo modificato, ed è sostanzialmente rivolto a reintrodurre ex novo l’esame di fatti già considerati nei gradi di merito in quanto accertati dal CTU e valutati dalla Corte d’appello, richiedendo alla Corte di legittimità di riesaminare le risultanze istruttorie, senza neppure assolvere all’onere di autosufficienza, atteso che la mera riproduzione nel motivo di ricorso delle osservazioni critiche alla c.t.u. (concernenti, in massima parte, l’accertamento delle opere della struttura e delle quantità di esse danneggiate dall’incendio) formulate dal CTP nella relazione depositata in giudizio in data 17.11.2010, non consente neppure di individuare l’oggetto della critica stessa, ove si consideri che la consulenza tecnica disposta dal Giudice della sentenza definitiva era limitata all’aggiornamento (mediante rielaborazione del computo metrico estimativo aggiornato in base al prezziario delle opere pubbliche utilizzato dalla regione Abruzzo) dei costi delle opere, oggetto di accertamenti e rilevazioni effettuati in una precedente consulenza svolta in primo grado (cfr. sentenza definitiva, pag. 3 “l’ausiliario, giustamente non ha ritenuto di procedere a sopralluoghi – in quanto l’immobile era stato completamente ristrutturato ed adibito ad altri usi – riportandosi, sul punto, ai rilievi della c. t. u. svolta in primo grado (elaborato dello stesso ing. A. del 12.1.2004 e chiarimenti del 29.12.2004)….rivisitando in chiave critica le conclusioni estimatorie di cui alla precedente perizia….”) e che di tale precedente perizia non vengono trascritti nel ricorso incidentale gli accertamenti compiuti e le valutazioni tecniche ritenute errate od incongrue, rimanendo impedito quindi alla Corte – che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito – di effettuare il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.

Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato. I ricorrenti soccombenti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la loro impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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