Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16282 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30905-2018 proposto da:

3P SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANFREDI 8, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ANTONINO MALATESTA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10416/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

i123/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza n. 32630 del 2012 il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dell’Interno avverso la 3P Service s.r.l. relativamente a somme da questa pretese a titolo di compenso per il servizio di depositeria svolto dalla Cara s.r.l. e il cui credito era stato ceduto a 3P Service, tra l’altro anche per difetto di legittimazione attiva della 3P Service, poichè non era stata autorizzata la cessione del credito da parte del debitore ceduto, come previsto dal R.D. n. 2240 del 1923, art. 70;

l’appello proposto da 3P Service è stato rigettato dal Tribunale di Roma, con aggravio di spese, con sentenza del 23/5/2018;

secondo il Tribunale:

a) il divieto di cessione senza il consenso del debitore ceduto, previsto dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata, come l’appalto o la somministrazione, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato l’esigenza di derogare all’ordinaria disciplina di cedibilità dei crediti di cui all’art. 1260 c.c., di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che medio tempore possa essere compromessa la capacità finanziaria del soggetto obbligato verso la pubblica amministrazione;

b) tuttavia, la 3P Service non aveva fornito la prova che il rapporto di durata tra Cara s.r.l. e Ministero fosse cessato e anzi aveva ammesso il contrario nei propri scritti difensivi;

c) l’infondatezza della censura relativa al difetto di legittimazione attiva esimeva dall’esame dell’ulteriore censura svolta con l’atto di appello, alla stregua del criterio della ragion più liquida;

avverso la predetta sentenza del 23/5/2018, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione 3P Service con atto notificato il 18/10/2018, affidato a unico motivo, al quale ha resistito con controricorso notificato il 27/11/2018 il Ministero dell’Interno, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento al contrasto tra il D.P.R. n. 571 del 1982, il R.D. 2440 del 1923, artt. 69 e 70, e l’art. 213 C.d.S., comma 2 ter, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti;

in particolare, la ricorrente, premesso che la disciplina speciale in punto cedibilità vale solo per i contratti in corso e riguarda solo il caso di cessione con unico atto di una pluralità di crediti verso amministrazioni diverse, sostiene che il Tribunale ha erroneamente giudicato in corso il rapporto, indebitamente considerando unitariamente i vari rapporti negoziali intrattenuti dalla società cedente;

invece il rapporto di custodia in questione aveva avuto termine il 24/11/2004 e la cessione del credito aveva avuto luogo l’8/8/2007, mentre l’ammissione, valorizzata erroneamente dal Tribunale, atteneva in generale allo svolgimento da parte di Cara s.r.l. del servizio di depositeria di altri veicoli, diversi da quello oggetto di causa;

il motivo appare manifestamente fondato in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale quanto alla disciplina della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, il divieto di cessione senza l’adesione della debitrice ceduta di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;

di conseguenza la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all’ordinaria disciplina codicistica (Sez. 3, n. 18339 del 27/08/2014, Rv. 632615-01; Sez.1, n. 11475 del 8/5/2008, Rv. 603484/01).

La continuità del rapporto che impone il consenso della pubblica amministrazione ceduta deve comunque attenere allo stesso negozio giuridico da cui scaturisce il credito oggetto di cessione e non già ad altri rapporti, sia pur dello stesso genere, intercorsi con la P.A., come ha erroneamente ritenuto il Tribunale, attribuendo rilevanza alla circostanza che la cedente soc. Cara continuasse a svolgere servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e rimozione per conto (c.d. depositerie giudiziarie) della Prefettura di (OMISSIS) e all’ammissione in tal senso contenuta nel ricorso monitorio della 3P Service;

con il ricorso e le produzioni documentali a sostegno la 3P Service aveva dedotto che il deposito aveva avuto termine il 24/11/2004 con la demolizione del veicolo e l’alienazione, non essendo intervenuto il ritiro da parte dell’avente diritto;

la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione all’accoglimento del motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per l’esame del motivo di appello rimasto assorbito in applicazione del criterio della ragion più liquida e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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