Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16282 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20024/2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI Salvatore

Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GI.FE. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato

NICOSIA ERNESTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VAIANI Antonio

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

4/03/10, depositata l’11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Patti Salvatore Lucio, difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per la P.U..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato in data 3 maggio 2011, la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

“Preso atto che Gi.Fe. convocava in giudizio presso il Tribunale di Prato G.A., chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto di compravendita stipulato in data 31 dicembre 1996 asserendo che lo stesso fosse affetto da simulazione relativa e dissimulando una donazione, mancasse dei requisiti richiesti per la sussistenza della donazione stessa. In subordine, chiedeva che lo stesso contratto di compravendita fosse dichiarato viziato da nullità assoluta ai sensi dell’art. 1345 cod. civ., o, in ulteriore ipotesi l’annullamento del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 cod. civ.. Si costituiva G. A., opponendosi alle domande attoree e asserendo che il bene fosse stato oggetto di una “datio in solutum” a fronte di un precedente credito da essa maturato per finanziamenti concessi per l’attività di manutenzione e ristrutturazione dell’immobile. Il Tribunale di Prato con sentenza n. 636 del 2005 respingeva la domanda principale e quelle subordinate e accoglieva la domanda proposta da G.A.. Proponeva appello Gi.Fe. chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Prato, e l’accoglimento delle domande già formulate in primo grado. Si costituiva G. A.. La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 370 del 2010 in riforma della sentenza di primo grado annullava; per vizio del consenso il contratto di compravendita del 30 dicembre 1996 relativo all’immobile sito in (OMISSIS). La Corte di appello di Firenze osservava: a) che andava esclusa la datio in salutim perchè la G. non aveva dimostrato di aver effettuato versamenti a titolo di mutuo e, non già nell’ambito delle contribuzioni comuni dei coniugi alle spese familiari; b) che appariva convincente la prospettazione del dolo considerato che in altra sede, cioè in quella di separazione personale dei coniugi G. e Gi., era stata sottolineata la spregiudicatezza e la mancanza di lealtà da parte della donna ed era stato rilevato che la cessione della casa coniugale non appariva spiegabile se non come frutto di un amaro raggiro preordinato alla separazione; c) laddove non dovesse ritenersi sussistente il vizio del consenso, non resterebbe che ritenere provata la volontà comune sulla liberalità ed affermare la nullità del negozio per difetto di forma. La cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze è stata chiesta da G.A. con ricorso affidato a tre motivi.

Gi.Fe. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo G.A. lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, precisamente la causa dei conferimenti in denaro fatto dall’attuale ricorrente, art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che la G. non avesse dimostrato di aver effettuato i versamenti a titolo di mutuo e, cioè, con animo e volontà di ripetizione e, non già nell’ambito delle contribuzioni comuni dei coniugi alle spese familiari. La Corte territoriale, secondo la ricorrente, non avrebbe tenuto conto ne dell’ammontare delle somme di che trattasi certamente eccessivo rispetto ad un normale standard di vita, nè dei numerosi documenti allegati alla comparsa di costituzione e di risposta.

1.1.- Il motivo non può essere accolto perchè la sentenza impugnata non presenta il vizio di motivazione lamentato e, al contrario, la ricorrente con la prospettazione di questa censura intende sollecitare un nuovo giudizio di merito e una nuova valutazione delle prove acquisite che non può essere chiesto al, nè compiuto dal, giudice di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente dato atto che l’pur ammettendo che tali esborsi siano avvenuti ed abbiano riguardato un bene di proprietà esclusiva del marito”, anche in questo caso, la G. non avrebbe dimostrato di non aver effettuato i versamenti in oggetto nell’ambito delle contribuzioni comuni dei coniugi alle spese familiari.

1.2.- Sicchè la decisione della Corte sul punto non presenta vizi logici e neppure un vizio giuridico, la motivazione, sia pure nella sua sinteticità, indica l’iter logico seguito dalla Corte territoriale nonchè la normativa che la Corte di merito ha ritenuto di applicare, coordinando la normativa specifica con la normativa in materia dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto circa l’annullamento per dolo del contratto art. 1439 c.c., art. 1329 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto esistente il dolo (ovvero il raggiro) enunciato e, non anche accertato nel precedente giudizio di separazione. D’altra parte, ritiene la ricorrente, avrebbe errato la Corte di merito per aver considerato raggiro la (non dimostrata) prospettazione al coniuge dell’opportunità di rendersi nullatenente per poter partecipare all’assegnazione di un immobile da parte di una cooperativa edilizia.

2.1.- Anche questo motivo non può essere accolto per la stessa ragione di cui si è già detto e, cioè, la ricorrente con la prospettazione di questa censura solleciterebbe una nuova valutazione di merito che non può essere effettuata dal giudice di legittimità.

Piuttosto, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la sua decisione e soprattutto ha indicato i dati che ha posto a fondamento de) proprio convincimento, laddove ha affermato che “quanto sopra (cioè l’identificazione del dolo) non discende da presunzioni o illazioni bensì dalle prove testimoniali, dalla sentenza matrimoniale passata in giudicato, dalle confessioni della G., dall’oggettivo squilibrio economico e patrimoniale che l’atto ha determinato a sfavore del Gi. e a favore della G.”. La stessa Corte ha chiarito che in sede di separazione fu adeguatamente sottolineata la spregiudicatezza e la mancanza di lealtà della donna e in quella stessa sede fu rilevato che la cessione della casa coniugale non appariva spiegabile, se non come frutto di un amaro raggiro preordinato alla separazione.

2.2.- D’altra parte, va qui osservato che il dolo consiste in una condotta maliziosa posta in essere da un contraente al fine di ingannare la controparte, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore e inducendolo a concludere un contratto che, altrimenti, non avrebbe mai stipulato. L’azione dolosa può riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti del contratto, che fanno credere al soggetto che gli spettino dei diritti diversi da quelli realmente spettantegli, ma può riguardare anche i motivi, ad esempio far credere di poter trarre un utile che poi non corrisponde alla realtà.

Il raggiro può essere messo in atto con qualsiasi mezzo, e, quindi, anche con la menzogna, idonea ad ingenerare nell’altra parte una rappresentazione alterata della realtà.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto circa gli effetti dell’annullamento del contratto art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte territoriale secondo la rincorrente nell’aver escluso il diritto dell’acquirente alla restituzione del prezzo. Se si annulla un contratto non si vede come implicitamente si nega – specifica la ricorrente – che le somme versate dall’acquirente configurano pagamento di un prezzo e che, quindi, sorga un diritto alla restituzione.

3.1.- Anche questo motivo non merita di essere accolto perchè la sentenza non contiene il vizio denunciato e il Giudice di merito ha correttamente osservato i principi di diritto riferibili alla situazione in esame. La Corte ha definitivamente chiarito che dal contratto annullato non poteva estrapolarsi il riconoscimento di un credito, oltretutto, mai menzionato nell’atto. Questa esplicita affermazione, che la ricorrente non condivide senza però indicare elementi utili per verificarne l’infondatezza, identifica per se stessa una motivazione sufficiente adeguata e ponderata. Essa diviene ancora più esplicita se si legge insieme all’altra affermazione di cui alla sentenza impugnata laddove si afferma che, anche quando non dovesse ritenersi sussistente il vizio del consenso di cui si è detto, non resterebbe che ritenere provata la volontà comune sulla liberalità ed affermare la nullità del negozio per difetto di forma. Si propone il rigetto del ricorso perchè palesemente infondato”.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Letta la memoria della ricorrente.

Il Collegio condivide e conferma la relazione qui riportata salvo l’integrazione di cui si dirà.

1.- Anzitutto, il Collegio ritiene opportuno precisare che la Corte territoriale ha accolto la domanda di annullamento del contratto di compravendita per l’esistenza di un vizio del consenso, nell’ipotesi rappresentato dal dolo. La stessa Corte territoriale ha precisato che l’appello veniva accolto unicamente con riferimento al terzo motivo relativo all’annullamento del contratto di compravendita oggetto del giudizio per un vizio della volontà. Sicchè appare ragionevole ritenere che quanto è stato detto dalla Corte territoriale in ordine ad un’ipotesi di simulazione del contratto di compravendita integri gli estremi di un obiter dictum, che non necessita di essere vagliato e valutato.

2.- Il Collegio, altresì, osserva che per un esame più ordinato del ricorso oggetto del presente giudizio appare più utile esaminare, per primo, il secondo dei motivi e cioè la censura relativa alla violazione di norme di diritto circa l’annullamento, del contratto oggetto di giudizio, per dolo, così come riportata e illustrata nella relazione ccdd. “interlocutoria”.

3.- Tale censura non è fondata e non può essere accolta, perchè la Corte territoriale ha chiarito che l’esistenza del dolo non discendeva da presunzioni o illazioni bensì dalle prove testimoniali, dalla sentenza matrimoniale passata in giudicato, dalle confessioni della G., dall’oggettivo squilibrio economico e patrimoniale che l’atto ha determinato a sfavore del Gi. e a favore della G.. Si tratta di un insieme di elementi che la Corte ha valutato – secondo un apprezzamento di merito – ritenendoli tutti concordanti: ad affermare l’esistenza dei requisiti dell’invocato vizio della volontà: l’indebito arricchimento, l’artificio consistito nel prospettare un godimento familiare dei beni e l’incremento del patrimonio familiare, la idoneità a coartare la volontà mediante un suggerimento apparentemente ragionevole e mediante il malizioso consiglio di strumenti (separazione dei beni più trasferimento immobiliare totale) sovrabbondanti rispetto alla finalità apparentemente prospettata.

3.1.- Appare, pertanto, condivisibile, la decisione della Corte territoriale in ordine all’annullamento del contratto di compravendita, oggetto del giudizio, considerato che tale decisione è una necessaria conseguenza dell’accertamento dell’esistenza del vizio della volontà di cui si è appena detto.

4.- Questa Corte osserva, altresì, che l’annullamento del contratto comporta il ripristino dello status quo ante. E’ principio di diritto che se è intervenuta l’esecuzione del contratto annullato dovranno seguire le restituzioni alla stregua delle regole sulla ripetizione e sull’arricchimento. Le restituzioni altro non sono che l’effetto della sopravvenuta mancanza giustificativa delle prestazioni eseguite.

5.- In ragione del principio appena enunciato, questo Collegio ritiene che; vada accolto il terzo motivo del ricorso relativo alla violazione dalle norme di diritto circa gli effetti dell’annullamento del contratto, per quanto si dirà.

5.1.- A bene vedere, contrariamente a quanto lascerebbero pensare le espressioni della Corte territoriale quella secondo cui la situazione antecedente alla stipula del contratto di compravendita vedrebbe la G. assolutamente priva di un diritto restitutorio e l’altra che “dal contratto annullato non poteva estrapolarsi il riconoscimento di un credito, oltretutto mai menzionato nell’atto”, il contratto di compravendita oggetto del presente, giudizio riporta correttamente, come evidenza la stessa sentenza impugnata nella esposizione del fatto, l’indicazione del corrispettivo della compravendita, indicato in L. 95 milioni, da presumersi, in mancanza di elementi contrari, corrisposto.

5.2.- Questa Corte, pertanto, ritiene che la decisione impugnata ha mancato di disporre la restituzione di quanto l’attuale ricorrente ha corrisposto in esecuzione del contratto annullato, per ristabilire lo status quo ante, qual era prima della stipula del contratto di compravendita oggetto del giudizio. La Corte territoriale, insomma, avrebbe dovuto disporre la restituzione all’attuale ricorrente del corrispettivo della vendita nella misura indicata nel contratto pari a L. 95.milioni.

6.- Quanto fin qui evidenziato consente di ritenere assorbito il primo motivo del ricorso.

7.- Questa Corte ritiene che la questione esaminata non necessiti di ulteriori accertamenti ma che ad essa siano riferiti i principi enunciati ed esplicitate le conseguenze che l’applicazione di quei principi comportano.

In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e la sentenza della Corte di Appello di Firenze cassata e non risultando necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito e applicando il principio sopra indicato condanna Gi. al pagamento a favore della G. della somma di Euro 45.933,33 (corrispondente al corrispettivo della compravendita) oltre gli interessi dalla data della stipula del contratto di compravendita. Sussistono gli estremi, stante anche la reciproca soccombenza nel corso dei giudizi di merito e di legittimità, per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna Gi. al pagamento a favore della G. della somma di Euro 45.933,33 (corrispondente al corrispettivo della compravendita) oltre gli interessi dalla data della stipula del contratto di compravendita. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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