Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16282 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6167-2017 proposto da:

M.P., quale erede del sig. M.B., V.R.,

sia in proprio che quale erede del sig. M.B.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentate e difese dall’avvocato

MARCO PICCHI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIPAR. DELLE FINANZE DIREZ. GIUST. TRIB.

PROV. GROSSETO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1416/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA,

depositata il 30/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

V.R. e M.B. impugnavano quattro atti di irrogazione di sanzioni emessi dall’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria di Grosseto per insufficiente pagamento del contributo unificato, relativi ad altrettanti ricorsi proposti avverso a n. 4 atti di accertamento di classamento e rendita catastale dell’Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di Grosseto. L’Ufficio aveva notificato gli atti impositivi in quanto i ricorrenti avevano omesso di indicare nei ricorsi, avverso i predetti atti di accertamento, la dichiarazione di valore della controversia i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, determinando così il contributo nell’importo massimo di Euro 1500,00 per ogni ricorso. I ricorrenti lamentavano l’illegittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni, deducendo di avere dichiarato nei ricorsi lo scaglione di riferimento, potendosi difendere personalmente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e di avere indicato nella nota di iscrizione a ruolo dei relativi procedimenti il valore della causa in quello di Euro 543, 64 ciascuno. La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, con sentenza n. 328/1/2014, accoglieva le impugnazioni. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 1416 del 2016, accoglieva il gravame ritenendo che la dichiarazione del valore della causa non poteva essere desunta aliunde, ma doveva risultare da una espressa dichiarazione del ricorrente. V.R. e M.P., in proprio e nella qualità di eredi di M.B., ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria di Grosseto non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3. I ricorrenti lamentano che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, caratterizzata da una motivazione lapidaria, in quanto composta di sole sei righe, risulterebbe palesemente viziata e in contrasto con la giurisprudenza nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione di valore non può ritenersi implicita, ma deve necessariamente essere oggetto di apposita specifica dichiarazione da parte del soggetto che è tenuto ad esprimerla.

I giudici del merito avrebbero totalmente omesso di considerare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto dagli stessi ritenuto, le ricorrenti, negli atti introduttivi, avevano comunque dichiarato espressamente di non avere bisogno della difesa tecnica e, quindi, di presentare i ricorsi personalmente, essendo il valore della controversia inferiore ad Euro 2.582,29. Sebbene il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, prescriva che il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, la giurisprudenza di merito si sarebbe espressa sul punto rilevando come, a tale fine, sia sufficiente, comunque, l’indicazione dello scaglione di riferimento. La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, avrebbe trascurato di considerare come, successivamente al deposito dei ricorsi introduttivi, i ricorrenti, a seguito di sollecitazioni da parte della Segreteria, avevano comunque provveduto a depositare regolare nota di iscrizione a ruolo, indicando espressamente il valore della causa. Inoltre, la giurisprudenza di merito avrebbe specificato come la presunzione, secondo la quale, a seguito di mancata indicazione del valore della lite, il contributo del valore unificato è dovuto in misura massima, sia una presunzione relativa, potendo essere superata in presenza di elementi dai quali emergerebbe comunque nel valore della lite. Nella specie, le contribuenti, avendo presentato ricorso in autotutela ed allegato le richieste di iscrizione a ruolo con espressa indicazione del valore delle liti, avrebbero correttamente adempiuto all’onere sulle stesse incombente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3.

1.1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, per i principi di seguito enunciati.

a) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, per i giudizi tributari il valore della lite deve risultare da una apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

L’introduzione del contributo unificato per i giudizi tributari ha comportato la necessità di indicare, in calce al ricorso e dopo le conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia, al fine di consentire alla segreteria di verificare la correttezza dell’ammontare versato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 15 (collegato all’art. 194) “1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica, inoltre, se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione”. Il controllo, circa l’effettiva congruità del versamento, non spetta al giudice, ma al funzionario addetto all’ufficio, il quale effettua un controllo “puramente formale”, come precisato dalla direttiva ministeriale del 12 marzo 2002 (Circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002, n. 2) “Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in via interpretativa nella circolare 26 febbraio 2002, n. 1, un controllo meramente formale di riscontro tra l’importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell’attribuire la determinazione del valore, sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore”.

Invero, in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di valore, questa Corte è univoca nel ritenerla unicamente finalizzata a permettere al personale dell’ufficio giudiziario, presso cui è incardinata la causa, di controllare che il contributo unificato sia calcolato in misura corretta (Cass. n. 4994 del 2008; Cass. n. 5714 del 2007). Inoltre, secondo l’indirizzo condiviso sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’indicazione del valore della causa riportata in calce all’atto introduttivo della lite, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, con la conseguenza che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di individuazione del giudice competente (Cass. n. 18732 del 2015; v. anche Cass. n. 26988 del 2007, Cass. n. 15714 del 2007, Cass. n. 26578 del 2007).

b) In forza di quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 (conv. in L. n. 111 del 2012), se manca la dichiarazione di cui all’art. 14, comma 3 bis il processo di presume del valore indicato al comma 6 quater, lett. f). L’art. 13, comma 6 quater, lett. f) dispone che è dovuto il contributo unificato nella misura di Euro 1500,00 come per le controversie di valore superiore a Euro 200.000,00.

Infatti, nei casi in cui la parte ometta di effettuare la dichiarazione di valore della controversia del ricorso, ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 si applica la presunzione legale che la causa sia da ascrivere allo scaglione di valore più elevato.

Il prelievo nella misura massima serva a garantire l’erario per una completa e tempestiva ricossione di quanto effettivamente dovuto.

Il Ministero della Giustizia con nota DAG 14.7.2005, n. 1543, ha precisato che: “come già evidenziato nella circolare di questa Direzione Generale del 29 settembre 2003, la diposizione prevista dal D.P.R. n. 155 del 2002, art. 13, comma 6, ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalle legge per tutte le causa in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 T.U., indipendentemente dal loro valore e dall’autorità giudiziaria competente nella specie”.

c)Nella vicenda in esame, l’Ufficio ha infatti notificato gli atti impositivi con la determinazione del contributo unificato nella misura massima, in ragione della mancanza della dichiarazione di valore nel ricorso. Dalla piana lettura delle norme sopra richiamate appare evidente che la dichiarazione di valore deve essere resa dal ricorrente nel ricorso, sicchè non può essere condivisa la tesi sostenuta dal contribuente secondo cui la dichiarazione di valore può essere desunta aliunde a seguito della comunicazione di volersi difendere in proprio e non da un professionista difensore abilitato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 12 (nella versione applicabile ratione temporis). I ricorrenti da ciò desumono la prova di avere adempiuto all’obbligo dichiarativo, atteso che la difesa in proprio è consentita solo nei casi in cui la controversia tributaria è di valore pari o inferiore ad Euro 2.582,28.

La tesi non ha pregio, in quanto l’indeterminatezza della attestazione “pari o inferiore” indurrebbe l’Ufficio a ricercare altrove il valore della lite, attivandosi autonomamente per attribuire il valore della controversia mediante l’esame degli atti impugnati, laddove, per espressa previsione legislativa, la dichiarazione di valore della causa deve essere effettuata dalla parte in modo specifico nelle conclusioni del ricorso, al fine di consentire l’adeguato controllo sul pagamento del contributo unificato da parte dei funzionari della Segreteria.

I ricorrenti deducono di avere comunicato in un secondo momento la dichiarazione di valore a seguito di sollecitazione della Segreteria dell’adita Commissione Tributaria, avendo presentato anche ricorso in autotutela. Ma tale circostanza di fatto sarebbe stata completamente trascurata dal giudice del merito.

In disparte l’inammissibilità della censura che avrebbe dovuto essere dedotta come vizio di motivazione dell’impugnata pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), va anche detto che la stessa difetta di specificità ed è palesemente carente di autosufficienza, non essendo stata allegata al ricorso nè la nota di iscrizione a ruolo, nè il ricorso in autotutela con le relative note di iscrizione a ruolo, nè il contenuto di tali documenti è stato riportato nell’atto di impugnazione, nè è stato specificato in quale sede processuale i documenti siano stati prodotti (Cass. n. 28184 del 2020; Cass. n. 5478 del 2018), e in quale atto difensivo o verbale di udienza queste circostanze, di cui non si fa alcuna menzione nella decisione di appello, siano state dedotte, ciò anche al fine di valutarne la specificità e la ritualità (Cass. n. 978 del 2007; Cass. S.U. n. 11730 del 2010) di tali argomentazioni difensive, che si assumono pretermesse dal giudice del merito. E’, altresì, evidente l’infondatezza della tesi difensiva, posto che, in ragione dei rilievi sopra esposti, va condivisa l’interpretazione offerta dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 1/1124/U/44 del 29.9.2003, secondo cui, seppure l’art. 14 T.U. faccia espresso riferimento alla dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo, è valida la dichiarazione di valore resa dalla parte fuori dall’atto introduttivo, purchè, oltre ad essere sottoscritta dal difensore, sia antecedente all’iscrizione a ruolo, e sia inserita nel fascicolo d’ufficio. Nella specie, la presentazione di un successivo ricorso in autotutela con allegate le richieste di iscrizione a ruolo con espressa indicazione della lite, è una dichiarazione resa successivamente, non estensibile alla controversia già pendente, tenuto conto dei chiari limiti temporali e formali imposti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis.

d)I giudici di appello, hanno fatto buon governo dei principi espressi, atteso che, con accertamento in fatto non contestato dalle ricorrenti, hanno attestato che nel ricorso introduttivo non era stato indicato specificamente il valore della lite, rilevando come lo stesso non potesse ritenersi implicito dovendo necessariamente essere oggetto di specifica dichiarazione, atteso che il valore del contributo unificato non potesse essere desunto aliunde (come espressamente stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis).

2. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello pagato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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