Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16281 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30389-2018 proposto da:

UNISOA ORGANISMO DI VITESTAZIONE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CORNELIO NEPOTE 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORDELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

ALTEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 126, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA GINEFRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO D’ALESSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 3/5/2018 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno del 18/9/2017 e in accoglimento dell’appello proposto da Altea s.r.l., ha condannato Unisoa – Organismo di Attestazione s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quelle di appello;

Altea aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento della somma di Euro 10.000,00 oltre accessori, a residuo saldo di una fattura emessa in relazione a un contratto di qualificazione stipulato tra le parti, eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito;

la convenuta opposta Unisoa, dopo aver inizialmente contestato l’eccezione di incompetenza territoriale, dopo il rigetto della richiesta provvisoria esecutività, aveva successivamente aderito all’eccezione;

il Tribunale aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, essendo competente quello di Nocera Inferiore, e aveva annullato il decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine per la riassunzione, a spese compensate;

avverso la predetta sentenza del 3/5/2018, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Unisoa Organismo di Attestazione s.p.a. con atto notificato il 30/10/2018, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso Altea s.r1., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

dopo la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di trattazione in camera di consiglio non partecipata, la controricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., dal momento che la legge processuale, pur ponendo precisi limiti temporali per la formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio, non prevede alcun limite per l’adesione all’eccezione, che può essere formalizzata in ogni tempo, sino alla precisazione delle conclusioni, tenuto conto della doppia valenza dell’eccezione, che costituisce, a un tempo, formulazione di una questione di rito e proposta di adesione a un foro convenzionale indicato;

la censura non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha affatto argomentato in ordine a una soglia temporale per l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto (nel caso, convenuto opposto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi “attore sostanziale”) e ha fatto leva, peraltro in piena conformità agli insegnamenti consolidati di questa Corte (Sez. 6 – 2, n. 15579 del 10/06/2019, Rv. 654344 – 01; Sez. 6 – 2, n. 14594 del 21/08/2012, Rv. 623562 – 01), sulle peculiarità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare sul duplice contenuto della pronuncia che dichiara l’incompetenza del giudice adito in sede monitoria, che comporta anche l’accoglimento in rito dell’opposizione e la caducazione per nullità del decreto con sentenza;

con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche in relazione all’art. 38 c.p.c., e sottolinea come nella fattispecie fosse mancata una decisione sulla competenza e il giudice non si fosse espresso sul merito, così mancando il presupposto per configurare la necessaria distinzione tra “parte vittoriosa” e “parte soccombente”;

anche in questo caso la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dato rilievo alle peculiarità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e ha conseguentemente evidenziato la necessità di annullamento del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale adito, visto che il ricorrente argomenta in proposito, trascurando completamente questa determinante particolarità, con i conseguenti vizi di non pertinenza e di a-specificità del motivo;

inoltre la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Sez. 3, n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586194 – 01; Sez. L, n. 12744 del 01/09/2003, Rv. 566434 – 01).

anche a prescindere dalla non sindacabilità in sede di legittimità del provvedimento del giudice di merito che esclude i presupposti per la compensazione delle spese processuali, dagli atti risulta con chiarezza che Unisoa non aveva impugnato la decisione di primo grado, se non in punto spese, e che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale da parte di Unisoa non era stata immediata, ma era intervenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni, dopo la sua richiesta di provvisoria esecutorietà e la concessione dei termini per la trattazione scritta della controversia;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che le spese debbano seguire la soccombenza, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.000,00 per compensi, 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, di cui pronuncia la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Dario D’Alessio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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