Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16281 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11472-2016 proposto da:

COMUNE DI BUCCINO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA IANNACCONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ASI (AREA SVILUPPO INDUSTRIALE), C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 9, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RESTAINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUDOVICO MAZZON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9451/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

i102/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione degli avvisi d’accertamento Ici per le annualità in contestazione (dal 2006 al 2011) emessi dal comune di Buccino a carico del Consorzio ASI di Salerno, il quale ha eccepito sia violazione formali che il diritto ad ottenere l’esenzione. Si costituiva l’ente locale impositore il quale ha evidenziato la legittimità della pretesa impositiva, in quanto il Consorzio è un ente pubblico economico che perseguendo finalità commerciali è tenuto a corrispondere l’ICI.

La CTP di Salerno, aderendo alle ragioni del Consorzio, in particolare sull’assenza di scopo di lucro, accoglieva il ricorso. Il comune dí Buccino ha proposto appello ribadendo le finalità commerciali del Consorzio di sviluppo ed il fatto di essere proprietario dei propri beni, circostanza che non consente di poter beneficiare dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). Tuttavia, secondo la CTR, poichè sussisterebbe in capo al Consorzio sia il requisito soggettivo (essere interamente partecipato da enti territoriali, essendo ininfluente la partecipazione del Banco di Napoli), che quello oggettivo (assenza di finalità lucrative, come risulta dallo statuto e dal fatto che i proventi dei beni sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali), ha confermato la sentenza di primo grado.

Propone ricorso davanti a questa Corte, l’ente locale sulla base di un motivo, mentre il consorzio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Con l’unico motivo di ricorso, il comune di Buccino ha denunciato il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 in quanto il consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno persegue finalità commerciali (nonostante la sua compagine sociale, tra cui il Banco di Napoli) ed in quanto vantando diritti reali di usufrutto o superficie sugli immobili in suo possesso, è, pertanto, soggetto passivo d’ICI, in quanto il consorzio di sviluppo industriale non è contemplato nell’elenco tassativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo di censura è fondato.

Premessa la soggettività economica del Consorzio ASI, riconosciuta dalla L. 5 ottobre 1991, n. 317 (art. 36, comma 4), dallo statuto consortile (art. 1, comma 1) e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 2008 e n. 12797 del 2016; Sez. U, n. 14293 del 2010), ne derivano sul piano fiscale quelle ricadute che sono tipiche degli enti pubblici economici (es. Sez. 5, n. 13854 del 2004). Il che, nel caso di specie, è ulteriormente corroborato dalla presenza nella compagine consortile di un istituto di credito, secondo espressa previsione statutaria (art. 1, comma 2, lett. d). Consequenzialmente v’è obiettivo e non equivoco riscontro dell’inapplicabilità della clausola di esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), riguardo all’attività esercitata dall’ente mediante beni utilizzati per la circolazione di carattere privato dietro corrispettivi di varia natura (Sez. 5, n. 8187 del 2015); a ciò si aggiunge l’ostativa presenza nella compagine di un soggetto imprenditoriale, qual è una banca, non individualmente esente ai fini della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 18, avente chiara natura d’interpretazione autentica (Sez. 5, n. 19380 del 2003). Nè può dubitarsi che per le norme derogatorie vada esclusa l’estensione al di là delle previsioni legali (Sez. U, n. 18574 del 2016). La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania sezione di Salerno, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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