Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16281 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25889/2009 proposto da:

MINISTERO dell’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI 569 PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO FIRENZE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA

G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCRIPELLITI

NINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1198/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione, per ragioni di giurisdizione, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti al primo giudice, sulla domanda, da parte della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., di condanna alla restituzione di somme versate per errore a titolo di IVA per conto di una contribuente sua cliente, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il Ministero ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia attribuita alle Commissioni tributarie.

1.1.- Il mezzo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione del giudice tributario possa venir meno per essere stato proposto il ricorso dal cessionario del bene o dal committente del servizio, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che esulano dalla giurisdizione e sono ad essa gradate le questioni relative alla legittimazione attiva ed alla ammissibilità della domanda (SSUU 9142/09). In applicazione dei medesimi principi, è irrilevante, ai fini della giurisdizione, che la domanda sia proposta dalla banca che ha effettuato il pagamento, trattandosi comunque di domanda di rimborso di somme versate a titolo di imposta.

Il rapporto, in definitiva, non può dirsi di natura privatistica solo perchè l’azione non è proposta direttamente dal contribuente, essendo indubbio che il versamento è stato effettuato a titolo di imposta e che la domanda di restituzione presuppone l’accertamento, nei confronti dell’erario, dell’inesistenza dell’obbligo tributario. Altresì irrilevante è l’allegazione relativa alla mancanza di delega, essendo indubbio che la banca, allorchè versa una somma a titolo di imposta, lo fa nella veste di delegata al pagamento e nella stessa veste non può che agire allorchè chieda la restituzione di quanto versato.

2.- Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

3.- Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio, tenuto conto dell’altalenante andamento dei gradi di merito.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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