Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16281 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15539-2016 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11536/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA;

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 11536/44/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Campania svolgendo un unico motivo, in controversia riguardante l’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato n. 430/12 notificato ad Equitalia Sud S.p.A.. I giudici di appello, nel respingere il gravame proposto dall’Ufficio, hanno ritenuto che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 22755/2014, avesse correttamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1972, art. 48 anche al giudizio tributario in cui era parte l’Agente di Riscossione, alla quale era concesso prenotare a debito. Equitalia Sud S.p.A., benchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Ufficio ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto estensibile anche ai giudizi tributari vertenti sull’an, cioè sulla debenza della pretesa impositiva dell’Agenzia, la prenotazione a debito del contributo unificato dovuto dall’Agente per la riscossione, parte processuale in un giudizio non riferito specificamente all’attività di riscossione. Secondo l’Ufficio, dalla piana lettura del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157, si evincerebbe l’Agente per la riscossione può prenotare a debito il contributo unificato solo nell’ambito di un procedimento di riscossione coattiva. Ne conseguirebbe, pertanto, l’illegittimità della sentenza di appello, in quanto i giudici del gravame avrebbero erratamente applicato analogicamente il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, in violazione dell’art. 14 delle disposizioni della legge in generale, che vieta l’interpretazione analogica di norme eccezionali, quali quelle che attribuiscono benefici e agevolazioni fiscali.

2. Il ricorso è fondato.

La questione all’esame della Corte è se sia consentito ad Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione, prenotare a debito il contributo unificato anche nei giudizi di cognizione dinanzi al giudice tributario, nei quali sostiene la debenza della pretesa fiscale, e non solo con riferimento ad attività riconducibili al procedimento di riscossione vero e proprio.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, comma 1, stabilisce che: “Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario”.

L’art. 157 del D.P.R. n. 115 del 2002 (“Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo”) stabilisce:

1.”In applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia”.

2.”L’Ufficio presso cui pende il processo attesta, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge”.

L’art. 158 (“Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stessè) prevede:

1.”Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; (..)”

3. “Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrane, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.

Dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3, lett. q) stabilisce che: “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico (…)”.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, che si condivide, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito, e non introduce una deroga generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato stabilita dal D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8958 del 2019).

I giudizi relativi alla impugnazione di una cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, ossia riguardanti l’an della pretesa fiscale, non rientrano tra i procedimenti esecutivi volti al recupero di crediti erariali. Tuttavia, questa Corte con sentenza n. 23878 del 2020 si è fatta carico di precisare se il giudizio di cognizione innanzi al giudice tributario, nel quale Equitalia S.p.A. difende la pretesa impositiva in vista di una futura ed eventuale esecuzione, rientri tra gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva, come stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, comma 1 ossia di stabilire se l’attività svolta dal concessionario in un giudizio tributario al fine di difendere la pretesa impositiva sia occasionata o provocata dal detto procedimento. A tale riguardo, si è chiarito che: “A differenti conclusioni dovrebbe pervenirsi nel caso in cui Equitalia Sud s.p.a., in veste di ricorrente, adisse al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo opposto, invocando l’applicazione della disciplina della prenotazione a debito sulla scorta del reticolo normativo sopra indicato. In questo caso, infatti, l’attività di Equitalia s.p.a. si porrebbe agli antipodi della tipica attività del concessionario, volta all’acquisizione, anche forzosa, di entrate all’Erario. Pertanto, venuta meno la ratio sottesa alle funzioni particolari in vista del cui soddisfacimento è prevista la procedura della prenotazione a debito, Equitalia s.p.a., come qualunque contribuente, sarebbe gravata dall’obbligo del contributo unificato. Così come è chiaro che le considerazioni che precedono non potrebbero estendersi all’attività di riscossione di ruoli predisposti da soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria, quali enti previdenziali, enti locali o Camere di Commercio. E’ chiaro che, se si intendesse l’espressione procedura esecutivà contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157 come sinonimo di esecuzione forzata, sarebbe difficile estenderla ai giudizi di cognizione prodromici alla futura eventuale esecuzione. Tuttavia, il richiamo operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, comma 1, al “procedimento di riscossione coattiva” induce a ricomprendervi altresì le attività preliminari e propedeutiche all’esecuzione vera e propria. Che vi sia una differenza, quanto al contributo unificato, tra la procedura esecutiva di cui all’art. 157 ed il procedimento di riscossione coattiva di cui all’art. 48 è reso evidente dalla stessa formulazione della prima disposizione…… la particolarità è, dunque, da ritrovarsi nella circostanza che, pur essendo prevista la prenotazione a debito del contributo unificato, la effettiva annotazione è posta dalla norma direttamente a carico del concessionario, il quale recupererà tali spese unitamente al credito principale (art. 324 TUSG) per il quale si procede”(Cass. n. 23878 del 2020). Con la suddetta pronuncia, questa Corte ha chiarito che l’istituto della prenotazione a debito delle spese, in cui è parte Equitalia s.p.a,. è limitato agli atti di riscossione coattiva, escludendo possa estendersi anche ad atti di formazione della pretesa tributaria. In ogni caso, tale deroga non è estensibile in favore del concessionario, essendo tale disciplina applicabile unicamente alle Agenzie fiscali.

Tale interpretazione è condivisibile, anche tenuto conto dei chiarimenti offerti da circolari e direttive interpretative dell’Amministrazione finanziaria. E’ utile ricordare che la direttiva n. 2/DGT del 14.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che anche gli Agenti della Riscossione sono tenuti al pagamento del contributo unificato nelle controversie dinanzi alla Commissioni Tributarie, sul presupposto che non possa trovare applicazione a tali controversie l’istituto della prenotazione a debito, con altresì riduzione al 50% del contributo unificato e delle altre spese per atti giudiziali, previsto dall’art. 157 TUSG per “la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo”, in linea con l’analoga disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 “per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva”. Ad avviso del MEF, infatti, la nozione di “procedura esecutiva” di cui all’art. 157 T.U.S.G. deve essere intesa come limitata ai soli atri della riscossione coattiva in senso stretto (devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario), nei quali non possono ricomprendersi nè la cartella di pagamento, nè il fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca, in quanto atti prodromici all’esecuzione, di natura cautelare e conservativa del patrimonio del debitore. Pertanto, solo per l’attività del concessionario afferente le procedure esecutive e di riscossione coattiva (di cognizione del giudice ordinario, presupponendosi l’esistenza di un titolo esecutivo) è prevista la prenotazione a debito.

Un’ulteriore argomentazione a favore della tesi che esclude l’applicabilità della prenotazione a debito del contributo unificato a favore di Equitalia ed è la circostanza che l’Agente della Riscossione non è una Amministrazione Pubblica.

Questa Corte, con la sentenza n. 23878 del 2020, sopra citata, valorizza anche questo specifico aspetto per escludere l’applicabilità del beneficio.

In tal senso depone il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, secondo cui il contributo unificato nel processo civile ed amministrativo è prenotato a debito (se a suo carico) solo nel processo “in cui è parte l’amministrazione pubblica” e dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. q), secondo cui: “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico (…)”. Inoltre, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, stabilisce che: “Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’ammirazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno”

Il concessionario per la riscossione non può essere equiparato all’Amministrazione dello Stato, come precisato anche del Ministero delle Finanze circolare 21 settembre 2011, n. 1/DF, al punto 7, secondo cui, in base all’art. 3, comma 1, lett. q) citAto “Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, cui è demandata la gestione dei tributi eratiali”. Il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha espressamente riconosciuto l’applicabilità dell’art. 158 TUSG alle predette Agenzie Fiscali. Nulla, invece, il legislatore ha disposto con riferimento ad Equitalia S.p.A., che, pertanto, non può essere considerata una amministrazione pubblica ammessa per legge alla prenotazione a debito ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158.

3. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatti, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.A.. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della controversia, le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal Equitalia Sud S.p.A. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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