Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16280 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30199-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, e per essa nella sua qualità di

procuratrice la JULIET SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 36,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE ROMANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.C.R.R., D.S.E., R.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 7, presso lo

studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO GADALETA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1525/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARI GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 14/1/2014 il Tribunale di Trani-Sezione distaccata di Andria-Ruvo di Puglia ha accolto, con vittoria di spese, le domande dei signori R.R., D.C.R.R. e D.S.E., fideiussori della Italtessile di M.R. & c. s.a.s. nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta, e ha così accertato, previo rigetto delle eccezioni, tra l’altro di decadenza e prescrizione, proposte dall’Istituto di credito, la nullità di varie clausole relative al rapporto bancario intercorso con la società debitrice principale Italtessile (in tema di misura dell’interesse ultra-legale mediante rinvio all’uso piazza, pattuizione e capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali a tasso effettivo globale medio superiore a quello di mercato, provvigione di massimo scoperto), ha rideterminato di conseguenza il saldo dovuto e ha pertanto accolto l’opposizione proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca;

l’appello interposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., subentrata alla Banca Antoniana Popolare Veneta per effetto di fusione per incorporazione del (OMISSIS), è stato rigettato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 10/9/2018 con aggravio di spese, distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore degli appellati;

avverso la predetta sentenza del 10/9/2018, notificata in pari data, ha proposto ricorso per cassazione Banca Monte dei Paschi di Siena con atto notificato l’8/10/2018, affidato a unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso notificato il 6/11/2018 i signori D.C., D.S. e R., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1832 c.c., ed assume che la Corte di appello aveva affermato erroneamente che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del debitore principale non impediva ai fideiussori di sollevare la questione di nullità delle clausole contrattuali poste a base della contabilità dell’istituto bancario, da cui risultava il saldo a debito del correntista debitore principale, mentre la ratio della disposizione era quella di far cessare lo stato di sospensione e incertezza, dannoso per il normale svolgimento del rapporto e di stabilizzare il saldo nel nuovo conto, in modo opponibile anche ai fideiussori;

la censura appare manifestamente infondata in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., comma 1, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè di muovere contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente (Sez. 6 – 1, n. 30000 del 20/11/2018, Rv. 651869 – 01; Sez. 1, n. 23421 del 17/11/2016, Rv. 642654 – 01; Sez. 1, n. 11626 del 26/05/2011, Rv. 618130 – 01);

non rileva quindi l’argomentazione svolta dalla ricorrente secondo cui nel rapporto di conto corrente la trasmissione degli estratti conto ex art. 1832 c.c., determina l’onere in capo al correntista della specifica tempestiva contestazione e fa scattare la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per il fidejussore (Sez. 3, n. 11084 del 10/11/1993; Sez. 1, n. 4871 dell’8/8/1998); la preclusione per decadenza nel caso in questione non era ravvisabile neppure in capo al debitore principale, alla luce del tenore delle contestazioni sollevate dai controricorrenti e accolte dai Giudici del merito;

ciò è sufficiente dal punto di vista logico alla confutazione della censura articolata dalla Banca Monte dei Paschi, salvo ricordare per completezza il principio fissato dall’art. 1945 c.c., – neppur contestato dalla ricorrente, che sostiene erroneamente l’operatività della preclusione per lo stesso debitore principale – secondo il quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che le spese debbano seguire la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA