Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16280 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16280

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11016-2016 proposto da:

COMUNE DI CARPENEDOLO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A

RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ELISA BONZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1014/67/2016 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONELA DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di 4 avvisi d’accertamento emessi dal comune di Carpenedolo per gli anni dal 2008 al 2011, relativamente ad alcuni immobili tra cui un fabbricato strumentale all’attività agricola, distinto in catasto alla categoria D/7. La parte contribuente impugnava gli atti impositivi nella parte afferente al fabbricato accatastato in categoria D/7, rilevando che la ruralità del bene era stata riconosciuta mediante presentazione di apposita domanda, D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9.

La CTP accoglieva i ricorso e la CTR aderendo alle ragioni della contribuente, confermava la sentenza di primo grado.

Propone ricorso l’ente impositore locale sulla base di tre motivi, mentre la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il comune di Carpenedolo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 2011 relativo al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili strumentali e del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, comma 5 istitutivo della categoria catastale D/10, nonchè del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 convertito nella L. n. 14 del 2009, inoltre, il comune ha, altresì, invocato la disapplicazione del D.M. 26 luglio 2012, in quanto solo l’accatastamento nelle categorie A/6 (abitazioni) e D/10 (immobili strumentali), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 557 del 1993, art. 9 consente il non assoggettamento all’imposta sugli immobili e qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretende l’esenzione dell’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato assoggettato al presente tributo. Con il terzo motivo, il comune ricorrente richiama la violazione della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta in subiecta materia.

L’articolato motivo di censura è infondato, ex art. 360 bis c.p.c..

Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, non monolitico ma largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius superveniens, i seguenti disposti che hanno incidenza per l’esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; 4) dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013; le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Nel caso di specie, risulta che il caseificio sociale avesse usufruito dell’opportunità di legge, presentando in data 29 giugno 2012 la relativa domanda (corredata, dalla successiva autocertificazione) – con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, in data 3.11.2012 – per il riconoscimento del classamento di ruralità; con conseguente effetto retroattivo anche a valere per gli anni d’imposizione oggetto del presente giudizio.

Ciò è conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali “aggiornati” alla normativa sopra indicata: “In tema d’ICI, le variazioni della categoria catastale D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013” (Cass. ord. n. 24366/16, 24020715).

Infine, con riferimento al terzo motivo, la censura non merita adesione, in quanto, paventa una violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva in favore del solo imprenditore agricolo, laddove è evidente che rientri nella discrezionalità del Legislatore, disciplinare il regime delle esenzioni ICI, tenendo conto della diversa destinazione di un immobile, se avente natura rurale rispetto a quella commerciale, industriale o artigianale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Condanna il Comune di Carpenedolo, in persona del Sindaco pt, a pagare le spese di lite del presente giudizio alla parte contribuente, che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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