Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16280 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21031/2007 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

44, presso lo studio dell’avvocato GIUSTI Luca, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO N 7 scala A, presso lo studio dell’avvocato IOANNILLI

Alfredo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO Lelio,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n,. 3213/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2006 r.g.n. 4634/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GIUSTI LUCA;

udito l’Avvocato ALFREDO IOANNILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7.4.06 la Corte d’Appello di Roma rigettava, con condanna alle spese, l’appello proposto da M.A. contro la sentenza 5.11.03 del Tribunale capitolino che ne aveva rigettato la domanda di condanna, avanzata nei confronti di S.G. e nel contraddittorio con l’INPS, al pagamento dei contributi previdenziali e del risarcimento del danno per quelli prescritti.

Statuivano i giudici del merito che non vi era prova del rapporto di lavoro domestico dedotto (dal 16.8.90 al 30.4.91) dalla ricorrente.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre la M. articolando sei motivi.

Resiste con controricorso il S., che ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato INPS non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o errata interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nella parte in cui l’impugnata sentenza non ha considerato che – come statuito da questa S.C. con sentenza 15.9.04 n. 18540 – in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1.1.96, del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l’entrata in vigore della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1.1.96, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore.

Il motivo è inammissibile per il preliminare ed assorbente rilievo che – in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) – non si conclude con il prescritto quesito di diritto.

2. Lo stesso dicasi per il secondo motivo di doglianza, con il quale l’odierna ricorrente denuncia violazione e/o errata interpretazione di legge per avere i giudici di merito trascurato l’avvenuta interruzione della prescrizione del diritto al versamento dei contributi, interruzione verificatasi dapprima con la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., poi con la notifica di un precedente ricorso per differenze retributive incardinato presso l’allora Pretura di Roma e, infine, con verbale di conciliazione che, nel chiudere il precedente giudizio, espressamente faceva salvo il diritto della M. di agire in separata sede per l’omesso od insufficiente versamento dei contributi previdenziali.

3. Con il terzo motivo di censura la ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione con cui l’impugnata sentenza da un lato ha asserito che il precedente verbale di conciliazione inter partes, datato 28.5.98, non copre i diritti derivanti da omissione contributiva per i quali la M. si era riservata di agire in separata sede e, dall’altro, ha ritenuto non provata l’esistenza d’uno stabile rapporto di lavoro subordinato.

Il motivo è infondato: non vi è alcuna contraddizione logica tra l’affermare – come ha fatto l’impugnata sentenza – che il precedente verbale di conciliazione aveva lasciato da parte la questione dei contributi versati per i quali la M. si riservava di agire in separata sede e il rilevare che in quello stesso verbale il S. aveva comunque negato la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato con l’odierna ricorrente, noto essendo che l’avvenuta conciliazione sulle pretese retributive dell’attore non comporta implicita ammissione, da parte del convenuto, della loro fondatezza.

In breve, con motivazione immune da vizi logico-giuridici i giudici d’appello hanno ritenuto che la conciliazione de qua abbia lasciato impregiudicata la questione dell’esistenza o meno d’un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., per essere stata ritenuta la mancata comparizione del difensore della ricorrente sufficiente a negare l’ammissione dei mezzi di prova da essa richiesti; inoltre – prosegue il ricorso – a fronte del potere/dovere di ammettere d’ufficio i mezzi di prova necessari, si sarebbe dovuto motivare l’omesso esercizio dei poteri istruttori.

Anche tale motivo è inammissibile per il preliminare ed assorbente rilievo che – in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) – non si conclude con il prescritto quesito di diritto.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c., per omesso versamento dei contributi nonostante che l’interesse della lavoratnce ad agire per il risarcimento sorga ancor prima degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, interesse ad ottenere una domanda di condanna in via generica, sul presupposto del mero potenziale danno da irregolarità od omissione contributiva.

Il motivo, lungi dal dedurre un vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio spendibile mediante ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in realtà prospetta una violazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 2116 c.c.: ciò significa che anche tale motivo, che andava formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è – a tacer d’altro – inammissibile in forza dell’assorbente rilievo della mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

6. Lo stesso dicasi per il sesto e ultimo motivo, con cui l’odierna ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al governo delle spese del secondo grado, che a suo avviso si sarebbero dovute compensare versandosi in un tema di controversa interpretazione.

7. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del S., spese liquidate come da dispositivo.

Non è – invece – dovuta pronunzia sulle spese nei confronti dell’intimato INPS, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del S. che liquida in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla spese nei confronti dell’INPS. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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