Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16280 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22864-2013 proposto da:

B.V., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO PICA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO

9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MULARGIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, P.A.,

D.C.A.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n 4500/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA MULARGIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.V. e B.M. hanno proposto ricorso per cassazione contro V.A., quale erede di V.L.E., nonchè contro la s.p.a. Banca nazionale del Lavoro s.p.a.-Gruppo NMP Paribas e P.A. e D.C.A.N., avverso la sentenza del 3 settembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sugli appelli riuniti separatamente proposti il primo dalla Banca nazionale del Lavoro ed il secondo da essi ricorrenti e dal P. e dalla D.C., ha dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo confermando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Velletri nel novembre del 2004.

2. L’azione introduttiva del giudizio era stata proposta da Lino Elio Valente con ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel quale egli aveva dedotto di essere venuto a conoscenza che il Giudice dell’Esecuzione Immobiliare iscritta al n. 666/96 ed introdotta dalla Banca Nazionale del Lavoro contro i debitori P.A. e D.C.A., con decreto del 3 ottobre 2001 aveva trasferito, a seguito di aggiudicazione, a B.M. e B.V. un locale di sua proprietà. Il V. chiedeva dichiararsi la nullità del decreto di trasferimento e di tutti gli atti della procedura esecutiva concernenti detto immobile.

Per quello che si dice nell’esposizione del fatto del ricorso, nella costituzione dei qui ricorrenti che eccepivano l’inammissibilità e tardività dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e contestavano nel merito la fondatezza della prospettazione dell’opponente, nonchè nella costituzione del P. che aderiva alla prospettazione dei ricorrenti e della B. che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e nella contumacia della Banca, il Tribunale di Velletri dichiarava la nullità del decreto di trasferimento e condannava gli aggiudicatari al rilascio dell’immobile e la Banca alle spese.

3. Al ricorso ha resistito con controricorso il V., mentre non ha svolto attività difensiva le altre parti intimate.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso il Collegio rileva che l’esposizione del fatto, in aggiunta alle notizie sullo svolgimento processuale riferite sopra:

a) non indica alcunchè sulle ragioni della dedotta inammissibilità e tardività dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., prospettate dai qui ricorrenti e sule ragioni del difetto di legittimazione prospettato dalla D.C.;

b) non indica le ragioni della decisione di primo grado;

c) si limita ad indicare che contro la sentenza proponevano gravame i qui ricorrenti ed i debitori esecutati, “chiedendone l’integrale riforma per violazioni sia di rito che di merito”, ma nulla dice in ordine alle ragioni di tali richieste, sicchè nulla è dato percepire sui limiti della devoluzione del giudizio al giudice d’appello provocata dal detto gravame;

d) nulla si dice circa le difese svolte dalle altre parti e nessuna sommaria enunciazione si fa delle ragioni della decisione qui impugnata.

Tutte tali carenze, come si vedrà, incideranno sullo scrutinio dei motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 100 – 102 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” e, sulla generica premessa che i ricorrenti e la D.C. avevano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per essere i primi due aggiudicatari del bene e per non risultare la D.C. comproprietaria del bene oggetto della espropriazione, si rileva che il Tribunale prima e la Corte di Appello poi “avrebbero ritenuto tale eccezione infondata vigendo, in questo genere di giudizi, piuttosto la regola del litisconsorzio necessario fra il terzo opponente, il creditore procedente ed i debitori esecutati”, con richiamo a Cass. n. 9645 del 2000 e n. 9452 del 2011.

1.2. Il motivo non specifica le ragioni per cui la qualità di aggiudicatari dei ricorrenti li avrebbe resi non legittimati e non specifica come e perchè il non essere comproprietaria la D.C. avrebbe giustificato analoga conseguenza. Non specifica nemmeno la sede in cui le eccezioni erano state svolte e non indica il loro contenuto, nè riproducendolo direttamente nè riproducendolo indirettamente e rinviando alla sede processuale in cui l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro: in tal modo risulta palesemente violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che prescrive l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (in termini già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; adde, ex multis, Cass. n. 7061 del 2010).

Nemmeno si indicano specificamente i contenuti con cui la sentenza di primo grado avrebbe disatteso dette non meglio individuate eccezioni e i contenuti con cui il giudice d’appello ne era stato investito, sicchè, oltre a mancare l’indicazione specifica anche sotto tale profilo, nemmeno è dato comprendere in che termini l’effetto devolutivo dell’appello avesse riguardato le questioni.

1.3. Il motivo, considerando tutte le lacune segnalate, risulta anche basato su una deduzione del tutto generica, sicchè appare aspecifica anche la gradata deduzione che la sentenza di primo grado e quella di appello avrebbero evocato a torto la fattispecie del litisconsorzio necessario, giacchè, se non si sa in che precisi termini le eccezioni di cui si discorre erano state prospettate in relazione all’oggetto della domanda che era, per quello che si è appreso dall’esposizione del fatto, un’opposizione agli atti, risulta impossibile l’apprezzamento in iure che il motivo sollecita.

Il motivo è, pertanto, ulteriormente inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.” (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

1.4. Si aggiunga che nessuna spiegazione si offre del come e del perchè i ricorrenti sarebbero legittimati a dolersi che sia stata disattesa l’eccezione prospettata dalla D.C..

1.5. Si aggiunga ancora che, tenuto conto che nell’esposizione del fatto si è detto che era stata proposta un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., se poi si procedesse alla lettura della motivazione della sentenza impugnata si percepirebbe che essa ha deciso la controversia sulla base della condivisione della qualificazione dell’azione come opposizione ex art. 619 c.p.c., sicchè, in disparte la conferma del carattere marcatamene lacunoso dell’esposizione del fatto, che aveva sottaciuto la circostanza, emerge che nel motivo si doveva dire come e perchè le eccezioni di difetto di legittimazione si ponessero in relazione a detta qualificazione.

2. Con un secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 617, 619 e 620 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo, finalmente disvelando una circostanza rimasta prima ignota al lettore del ricorso, inizia con il rilievo che nella sentenza della Corte territoriale si leggerebbe che gli appellanti avevano lamentato che non si fosse ravvisata la tardività del’opposizione agli atti e segnalato l’errore commesso dal primo giudice nel qualificare l’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Si dice, poi, che la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo adducendo la possibilità del giudice di qualificare correttamente la domanda indipendentemente dall’indicazione formulata nell’atto introduttivo della domanda.

Quindi, si dichiara di ribadire che l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. era tardiva (seconda parte della pagina 5 del ricorso), ma in modo, evidentemente, del tutto privo di rilevanza, dato che l’azione è stata qualificata ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Dopo di che si dice che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto proposta un’azione di rivendicazione mai proposta dagli appellati “in evidente violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.”, ma l’assunto è totalmente assertorio e nemmeno individua la motivazione con cui a tanto la Corte territoriale sarebbe pervenuta.

Sicchè per ciò solo la censura è inammissibile, sia per assoluta genericità, sia perchè non individua la motivazione così genericamente criticata.

2.1. Di seguito si discorre della tempestività dell’opposizione di terzo adducendo che gli appellanti avevano dedotto la tardività di essa “con la conseguenza che l’opponente, a norma dell’art. 620 c.p.c. poteva far valere i propri diritti solo e soltanto sulla somma ricavata”.

Quindi, si critica la motivazione della Corte territoriale, questa volta identificata, là dove ha ritenuto che l’art. 620 c.p.c. concerna solo l’opposizione di terzo rivolta contro l’esecuzione mobiliare.

Si sostiene, poi, del tutto genericamente, che i giudici di merito, nel qualificare l’opposizione non avrebbero rispettato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato nel qualificare l’opposizione del V. “dapprima come opposizione a art. 619 c.p.c. (e non come l’opposizione proposta a art. 617 c.p.c.) per poi qualificare l’azione del V. addirittura come azione di rivendicazione svincolata da ogni termine prescrizionale e decadenziale, in aperta violazione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti”.

Questa censura, quanto alla qualificazione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. è del tutto assertoria e generica e, per tale ragione inammissibile, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005.

Lo si rileva non senza che si debba rimarcare anche che, se si passa alla motivazione della sentenza impugnata, si rileva che essa cita precedenti di questa Corte giustificativi del potere giudiziale di qualificazione dell’opposizione in materia esecutiva, che nemmeno ci si preoccupa di criticare.

Quanto alla pretesa successiva qualificazione come azione di rivendicazione, la censura è inammissibile perchè non si identifica nuovamente la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe proceduto a siffatta qualificazione.

2.2. In fine, nella parte finale l’illustrazione del motivo svolge brevi rilievi che, sempre senza indicare precisamente quale motivazione della sentenza impugnata si intenda criticare, se non con la generica deduzione che la Corte territoriale avrebbe ritenuto “erroneamente superata ogni questione di tardività dell’opposizione nonchè ogni profilo di censura relativo alle conseguenze dell’utile esperimento dell’azione di rivendicazione della proprietà del ben staggito”, sostengono che “contrariamente all’assunto contenuto in sentenza, sia l’opposizione di terzo a art. 619 c.p.c., che l’opposizione tardiva ex art. 5620 c.p.c. sono pienamente ammissibili anche nelle espropriazioni immobiliari, per cui deve ritenersi errato il richiamo alla pronuncia n. 19701/12 della S.C. alla quale ampiamente si richiama la Corte capitolina, ove si afferma che “tale istituto si attaglia alla perfezione soltanto ai beni mobili”, senza affatto valutare la portata dei richiamati articoli di legge e di limiti temporali che derivano dalla loro applicazione (cfr. Cass. 30/11.10 n. 24271; Cass. 4/4/13 n. 8205; Tribunale Bari 12/10/06 n. 2561 e numerose altre).”.

Si assume, quindi, che il termine finale dell’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. coinciderebbe con la data di vendita e che l’opposizione successiva sarebbe soggetta all’art. 620 c.p.c., di modo che il rimedio concesso a V.L.E. era solo quello concesso da detta norma.

Tali deduzioni, come evidenzia il fatto che si evoca solo una brevissima frase della sentenza di questa Corte n. 19761 del 2012, ignorano la motivazione di tale sentenza che ampiamente la sentenza impugnata ha riportato ed in particolare l’affermazione, costituente il principio di diritto da essa affermato, come sottolinea l’evidenziazione in carattere neretto nel testo, secondo cui “pienamente ammissibile è l’azione, quand’anche qualificata opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., che il terzo estraneo alla procedura esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all’aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto: atteggiandosi tale azione, benchè non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari”.

E’ sulla base della motivazione della citata sentenza, ai cui principi peraltro questa corte dovrebbe dare continuità, che la Corte territoriale ha espressamente affermato che “alla luce di siffatta ricostruzione, pertanto, non soltanto è superata ogni questione di “tardività” dell’opposizione ma, anche, ogni profilo di censura relativo alle conseguenze (reali o meno) dell’utile esperimento dell’azione (che deve ritenersi in sostanziala una vera e propria azione) di rivendicazione della proprietà del bene staggito”.

Di questa affermazione finale espressa dopo la riproduzione di ampi stralci della motivazione della sentenza del 2012 di questa Corte, il ricorso non si fa carico e tanto palesa l’inammissibilità della censura, senza che occorra, come non ha mancato di evidenziare nella sua memoria parte resistente, l’assoluta mancanza di pertinenza con la fattispecie e con il principio affermato dalla sentenza del 2012 delle sentenze evocate dai ricorrenti.

D’altro canto, che il giudice d’ufficio (vedi, ex multis, Cass. n. 21087 del 2015), fermi restando i fatti storici posti a suo fondamento ed il petitum sostanziale proposto dalla parte, possa qualificare in iure la domanda giudiziale, sebbene proposta dall’attore e qualificata secondo un paradigma inerente un’azione tipica prevista dall’ordinamento, alla stregua di un paradigma normativo diverso, corrispondente ad altra azione tipica, com’è sotteso al principio espresso dalla sentenza del 2012, non offende in alcun modo il principio della domanda, potendo semmai solo evidenziarsi che, qualora il giudice proceda alla diversa qualificazione, la sua pronuncia abbia come contenuto per un verso il rigetto dell’azione tipica proposta dalla parte per inidoneità dei fatti costitutivi della relativa domanda a giustificarla in iure e per altro verso, nel procedere alla qualificazione, la decisione, quale che essa sia sulla domanda ex officio qualificata (per l’eco di questo rilievo si veda Cass. n. 1694 del 2006).

La censura è, dunque, priva di fondamento.

3. Con un terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 948 c.c. – 100 c.p.c. e artt. 2697 e 2929 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si duole che la Corte territoriale, postasi nell’ottica della qualificazione dell’azione come rivendicazione, avrebbe violato l’art. 2697 c.c., in quanto l’opponente non aveva dato prova della proprietà del bene pignorato con titolo anteriore al pignoramento, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando l’acquisto della proprietà per usucapione.

3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che si fonda sulle successive deduzioni secondo cui sarebbe stato dimostrato che il V. aveva venduto il bene per due volte ed evoca atti di vendita riguardo ai quali non offre l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c, n. 6, astenendosi dal precisare se e dove fossero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità.

Tanto si osserva ed è dirimente prima di rilevare che gli atti in questione parrebbero quelli che gli stessi ricorrenti dichiarano successivamente di produrre ai sensi dell’art. 372 c.p.c. nell’illustrazione del successivo quinto motivo, sicchè non è necessario soffermarsi sulla ritualità o meno di tale produzione.

4. Con un quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2921 e 2929 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto applicabile, evidentemente alla loro posizione, l’art. 2921 c.c. ed inapplicabile l’art. 2929 c.c., ma ignora che queste implicazioni discendono dalla qualificazione dell’azione come rivendicazione.

Sicchè la postulazione di erroneità dell’operato della Corte territoriale è esclusa dal consolidamento di quella qualificazione e, dunque, il motivo è privo di fondamento.

5. Con il quinto motivo si denuncia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 132, 156 e 116 c.p.c. – art. 948 c.c. (sotto altro profilo)”.

Il motivo è inammissibile.

Con riferimento alla violazione delle norme denunciate la sua illustrazione si limita ad evocare solo l’art. 132 c.p.c., n. 4 sicchè quella d tutte le altre è del tutto inesistente e lo è non solo formalmente, ma anche tentando, al di là della mancanza di evocazione, di ricondurre le argomentazioni svolte a ciascuna delle altre norme.

L’art. 132, n. 4 è, poi, evocato nella supposizione di una mancanza di motivazione relativa a documenti ed alla c.t.u., riguardo ai quali viene omessa l’indicazione specifica quanto a se e dove sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità ed anzi i documenti, costituiti da atti di vendita, si dichiara di produrli ai sensi dell’art. 372 c.p.c. perchè riguarderebbero “la legittimità processuale del resistente”, ma con evidente irritualità perchè sono nient’altro che documenti fondanti il ricorso e non l’ammissibilità del medesimo.

5.1. Tanto risulta dirimente, non senza che debba osservarsi come la stessa prospettazione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 è del tutto al di fuori di quanto individuato, nell’azione di delimitazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

6. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza a favore del resistente, e si liquidano in dispositivo si sensi del D.M. n. 55 del 2014. Non è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto fra ricorrenti ed intimati.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti valla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Nulla sulla spese riguardo alle parti intimate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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