Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1628 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1628 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 596-2008 proposto da:
LO CONTE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLE PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato
VOCINO ANTONIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2013
2494

TORCHIA PIERINO C.F.TRCPRN38B23H2140,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39 F, presso lo studio
dell’avvocato TINELLI ALEANDRO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato IANNETTI GIOVANNI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/01/2014

nonchè contro

TORCHIA ADELINA MARIA, FANTON ELENA;
– intimati

avverso la sentenza n. 4986/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/11/2006;

udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

..
Premesso
La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 4986 del 2006 dichiarava
inammissibile, ai sensi dell’art. 331 cpc. per mancanza di integrazione del
contraddittorio, l’appello proposto da Lo Conte Luigi avverso la sentenza n.

proposta dallo stesso Luigi Lo Conte perché venisse accertato l’avvenuto
acquisto a suo favore per intervenuta usucapione della proprietà del lotto di
terreno sito in via Prato Rotondo m. 48/a Roma. La sentenza della Corte di
Appello di Roma è stata resa tra Lo Conte Luigi (appellante, difeso dall’avv.
Antonio Vocino) e Torchia Pierino e Fanton Elena (appellati difesi dall’avv.
Aleandro Tinelli presso il quale è stato notificato il presente ricorso) e Torchia

Adelina (appellata contumace)
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Lo Conte Luigi con ricorso

ii•

affidato ad un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cpc.,
in relazione all’art. 360 , primo comma n. 3 cpc.. Torchia Pierino e Fanton
Elena hanno resistito con controricorso.
Questa Corte con ordinanza del 28 aprile — 4 maggio 2009 avendo riscontrato
che il ricorso in oggetto non risultava notificato anche a Torchia Adelina
Maria, ordinava l’integrazione del contraddittorio.
All’udienza del 18 febbraio 2011 l’adempimento appena indicato non
risultava effettuato, tuttavia, questa Corte, considerato che la cancelleria aveva
rinvenuto solo l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa l’avvenuta
inclusione dell’avviso di deposito nel registro cronologico informatizzato, ma
che non vi era la prova in atti della comunicazione dell’ordinanza predetta alla

,
..

parte ricorrente, per altro non comparsa in udienza, disponeva con altra
1

13981 del 2006, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la domanda

•, ,
ordinanza interlocutoria del 18 febbraio – 13 giugno 2011, il rinnovo della
comunicazione alle parti dell’ordinanza resa il 4 maggio 2009.
Quest’ultima ordinanza veniva notificata agli avvocati Iarmetti Giovanni,
Tinelli Oleandro presso Tinelli Oleandro Roma via Oslavia, 39/F (difensore di
Torchia Pierino e di Fanton Elena, originari appellati, attuali controricorrenti)

e all’ avv. Vocino Antonio (difensore di Lo Conte Luigi, originario appellante,
attuale ricorrente) in data 20 giugno 2011.
Con certificato a firma del Funzionario Giudiziario della Corte Suprema di
Cassazione (Cinzia Di Prima)

del 22 settembre 2011 è stato attestato che

dall’esame del fascicolo e del registro informatico degli atti depositati non
risulta il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di

. .
.

..

,

Torchia Maria Adelina.
Alla udienza odierna la Cancelleria ha comunicato alla Corte che in pari data è


stato depositato atto di integrazione del contraddittorio notificato il 6 agosto
2011.
Considerato
che ai sensi dell’art. 371- bis cod. proc. civ., il deposito dell’atto di
integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza
del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione,
comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso in Cassazione,
restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell’atto integrativo
il ricorso proposto da Lo Conte Luigi n. 596 del 2006 del Registro Generale
va dichiarato improcedibile
,

e il ricorrente condannato alla rifusione nei

confronti di Torchia Pierino e Fanton Elena delle spese giudiziali del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
2

11″

(

PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €.
2700,00 di cui €. 200 per esborsi oltre accessori come per legge.

della Corte Suprema di Cassazione il 27 nove bre 2013
il Consigliere reiatore

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile

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