Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1628 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19999-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO n.

4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO GIULIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO ALUNNI, in sostituzione dell’Avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, per parte ricorrente, il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 26.2.2010 presso la Corte di Appello di Roma, successivamente riassunto in data 13.6.2013 innanzi la Corte di Appello di Perugia a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal primo giudice, T.M. invocava il riconoscimento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, instaurato con ricorso del 12.3.2004 e definito con decreto di perenzione del 30.3.2015, allegando per quanto oggi ancor rilevi – che in detto procedimento erano state depositate istanze di fissazione di udienza e di prelievo.

Il Ministero dell’Economia si costituiva per resistere alla domanda.

Con il decreto oggi impugnato, cron. 247/2018, la Corte di Appello di Perugia accoglieva in parte la domanda, riconoscendo l’equo indennizzo nella misura di Euro 1.700 oltre interessi e liquidando le spese in complessivi Euro 210 oltre accessori. La Corte umbra riteneva in particolare che dalla complessiva durata del processo presupposto dovesse essere detratto il periodo successivo al 16.9.2010 e determinava di conseguenza una durata irragionevole nella misura di anni tre e mesi cinque.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.M. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.

Il ricorso, chiamato originariamente all’adunanza camerale del 28.2.2019 innanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato in quella sede rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001 e del D.Lgs. n. 104 del 2010 perchè la Corte di Appello avrebbe ingiustamente escluso dal computo della durata irragionevole il periodo successivo al 16.9.2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010) anche se la dichiarazione di perenzione era avvenuta il 30.3.2015, ossia cinque anni dopo. Ad avviso del ricorrente, in tal modo si sarebbe valorizzato -ai fini del calcolo- un evento successivo in violazione del principio per cui, una volta presentata l’istanza di prelievo, il ricorrente ha manifestato il proprio interesse al ricorso, la cui successiva definizione non incide sul computo della durata complessiva.

La censura è fondata.

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 23 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. n. 104 del 2010 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 il deposito dell’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio amministrativo non è più considerabile come evento idoneo a precludere il riconoscimento alla parte dell’equo indennizzo commisurato all’irragionevole durata del processo, posto che detta istanza costituisce una mera richiesta a contenuto acceleratorio rispetto ad un interesse alla decisione del ricorso che il ricorrente aveva già ab origine manifestato.

Peraltro questa Corte, già prima della decisione della Corte costituzionale di cui anzidetto, aveva affermato il principio per cui la dichiarazione di perenzione del giudizio non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte, in quanto altrimenti si darebbe rilievo ad una circostanza sopravvenuta rispetto al superamento della durata ragionevole prevista dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15 del 02/01/2014, Rv.629391; Cass. Sez.6-2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015, Rv.635762; nonchè, in materia di giudizio innanzi la Corte dei Conti, Cass. Sez.6-2, Sentenza n. 18333 del 19/09/2016, Rv.641072).

Da quanto precede deriva che nel vigente quadro, normativo ed interpretativo, la presentazione dell’istanza di prelievo non costituisce più condizione per il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, per cui in presenza di superamento del termine ragionevole il predetto indennizzo spetta comunque alla parte, rimanendo del tutto irrilevante la modalità con cui il giudizio presupposto si è definito.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole della liquidazione delle spese operata dal giudice di merito in misura inferiore a quella prevista dalla tariffa in vigore.

La decisione impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta ed il giudizio rinviato alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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