Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1628 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1628 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1080-2014 proposto da:
SIVELLI GIANCARLO SVLGCR37H20G337C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio
dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA ANTONELLO DA MESSINA 35, ROMA;
– intimato avverso la sentenza n. 5752/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

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Data pubblicazione: 23/01/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Giancarlo Sivelli, proprietario di un’unità immobiliare compresa
nel Condominio di via Antonello da Messina 35, Roma, ha
proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Roma n. 5752/2013, depositata il 24

L’intimato Condominio di via Antonello da Messina 35, Roma,
non ha svolto attività difensive.
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza resa in
primo grado dal Tribunale di Roma in data 30 agosto 2007, che
aveva solo in parte accolto l’impugnazione, svolta dal
condomino Sivelli, della deliberazione assembleare approvata il
14 luglio 2004 dall’intimato Condominio, impugnazione fondata
sull’erroneità della ripartizione di spese inerenti al pagamento
dell’ICI, all’adeguamento dell’impianto di ascensore, alla
manutenzione di alcune parti comuni, al consumo di acqua ed
al compenso dell’ex amministratore. In particolare, il giudice di
primo grado aveva annullato la delibera quanto alle spese
dell’ascensore ed alla manutenzione del cancello, dichiarato
cessata la materia del contendere circa la spese di pulizia dei
pozzetti del cortile e respinto gli altri motivi di impugnativa ex
art. 1137 c.c.
La Corte d’Appello di Roma ha affermato “di non poter decidere
sulla fondatezza o meno” del gravame avanzato dal Sivelli circa
i punti relativi alla ripartizione dei contributi condominiali per
l’ICI, alla contabilizzazione delle spese di consumo d’acqua ed
al compenso dell’amministratore uscente, in quanto (essendo,
peraltro, rimasto contumace l’appellato Condominio)
l’appellante non aveva “provveduto a depositare il proprio
fascicolo di parte di primo grado”,

e quindi non erano

esaminabili i documenti su cui poggiavano i motivi di appello
Ric. 2014 n. 01080 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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ottobre 2013.

(quali il verbale dell’assemblea 14 luglio 2004, il contratto di
assegnazione dell’alloggio cooperativo, il mutuo edilizio, il
regolamento di condominio, ecc.). Essendo l’appellante “attore
rispetto al giudizio di appello”, egli, per la Corte di Roma,
avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza dei propri motivi di

grado.
Il primo motivo del ricorso di Giancarlo Sivelli deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 74 e 77 disp. att.
c.p.c. Si evidenzia come l’attore non avesse formulato alcuna
istanza di ritiro del fascicolo di parte di primo grado nel giudizio
davanti al Tribunale, né tale ritiro risultasse annotato nel
fascicolo d’ufficio, sicché la custodia dei documenti prodotti in
primo grado spettava allo stesso Tribunale, il quale avrebbe
dovuto trasmetterlo insieme al fascicolo d’ufficio alla Corte
d’Appello.
Il secondo motivo del ricorso di Giancarlo Sivelli denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., non
essendo onere dell’appellante, all’atto della sua costituzione nel
giudizio di secondo grado, dover verificare l’allegazione del
proprio fascicolo di parte di primo grado non ritirato.
Il terzo motivo del ricorso di Giancarlo Sivelli deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
2697 c.c., non avendo la Corte d’Appello fatto buon uso del
“principio di acquisizione della prova”.
I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perché
connessi logicamente, e risultano infondati.
Secondo l’interpretazione costante offerta da questa Corte,
l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie
censure, essendo l’appello una “revisio” fondata sulla denunzia
di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza
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gravame ridepositando il proprio fascicolo di parte di primo

impugnata, individuati ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Ne consegue
che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da
lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o
ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque

all’esame del giudice di appello, senza che gli stessi possano,
peraltro, qualificarsi come “nuovi” agli effetti dell’art. 345 c.p.c.
(cfr., ad es., Cass. Sez. L, 22/01/2013, n. 1462; Cass. Sez. U,
08/02/2013, n. 3033; Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11797).
La Corte d’Appello di Roma ha così correttamente affermato di
non poter verificare la fondatezza dei motivi di gravame
avanzati da Giancarlo Sivelli, in quanto radicati sulla
documentazione da questo inserita nel fascicolo di parte di
primo grado, non riprodotto dinanzi ad essa.
Le doglianze espresse al riguardo dal ricorrente nei suoi tre
motivi sono smentite dall’orientamento giurisprudenziale che
considera come il fascicolo di parte che l’attore ed il convenuto
debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi
inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai
sensi degli artt. 165, comma 1, e 166 c.p.c. (applicabili anche
in appello a norma dell’art. 347 dello stesso codice), pur
essendo custodito, a norma dell’art. 72 disp. att. c.p.c., con il
fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.),
conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una
propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel
giudizio di secondo grado, ove, come in quello di primo grado,
la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione
in giudizio di questa. Invero, dopo la conclusione del giudizio di
primo grado, i fascicoli delle parti devono essere ritirati dalle
medesime ed è esclusa la trasmissione di ufficio di essi alla
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attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti

cancelleria al giudice di appello, per effetto dell’art. 347, ultimo
comma, c.p.c., dovendo gli stessi, piuttosto, essere depositati
a cura delle parti costituite in appello a ciò interessate (Cass.
Sez. 2, 08/01/2007, n. 78; Cass. Sez. L, 12/04/2006, n. 8528;
Cass. Sez. L, 06/07/2004, n. 12351; Cass. Sez. 2,

Il ricorso va dunque rigettato.
Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, perché l’intimato Condominio di via Antonello da
Messina 35 non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2014 n. 01080 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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29/04/1993, n. 5061).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12
dicembre 2017.
Il Presidente

At l
ano Giudizierio
*a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

23 GR 20’18

Dott. Vincenzo a zacane

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