Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1628 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23370-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente-

contro

ITALA 1953 SRL (d’ora in avanti, breviter, anche “ITALA” O “LA

SOCIETA'”) in persona del Dott. P.O., nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/7/2013 del 24/01/2013 della Commissione

Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta l’istanza di rimborso avanzata dalla società Itala 1953 s.r.l. relativa ad un credito IVA per l’anno 2005 non riportato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta che il contribuente aveva omesso di presentare, pur lo stesso risultando dalla contabilità e dalle liquidazioni periodiche nella dichiarazione dell’anno 2006 per l’esercizio 2005.

La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo sotto più profili l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, inoltre depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’impossibilità di pretendere il rimborso del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, ammissibile in rito, è infondato.

Il contribuente ha indicato il credito d’imposta nella contabilità e nelle liquidazioni periodiche relative all’IVA, per come acclarato dalla CTR. Ne consegue che la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento non può in alcun modo paralizzare l’istanza di rimborso. In questa direzione militano i principi espressi da questa Corte in vicenda che presenta evidenti profili di omogeneità.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, detto principio non può che valere per le ipotesi nelle quali non si faccia questione del diritto a detrazione, ma si discute del rimborso di somme erroneamente versate al fisco a titolo di IVA.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella sentenza impugnata. La censura, per altro verso, prospetta in realtà un vizio di violazione di legge all’interno del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e risulta pertanto inammissibile.

Il recente intervento chiarificatore delle S.U. giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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