Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16279 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. un., 12/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D.B.B. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato LOCURCIO FRANCESCO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Francesco LO CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – S.d.B.B.E.G., giudice presso i Tribunale di Milano, è stato condannato, con sentenza in data 28 – 30 settembre 2009 della Sezione Disciplinare dei Consiglio Superiore della Magistratura, alla sanzione dell’ammonimento per avere, nella qualità di giudice coordinatore della sezione distaccata di Legnano, gravemente disatteso le disposizioni sui servizio giudiziario adottate dai presidente dei Tribunale di Milano, in particolare rifiutando di dare esecuzione a provvedimento, assunto sulla base dei rilievi formulati dal locale Consiglio giudiziario, con t quale era sfato disposto che gli affari concernenti le istanze di nomina degli amministratori di sostegno di cui alla L. n. 6 del 2004, rientranti nella competenza territoriale della sezione distaccata, fossero interamente trattati dal giudice tutelare di quell’ufficio, avendo egli stabilito, con comunicazione del 28 luglio 2007 e in difformità delle disposizioni ricevute, che tutte le istanze ex art. 104 c.p.c. e segg. pervenute o perveniende alla sezione fossero trasmesse al presidente del Tribunale per la loro riassegnazione. La medesima sentenza assolveva invece li magistrato da altra incolpazione.

La sentenza impugnata ritenne che il comportamento de S.d.B. integrasse l’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 1996, art. 2, comma 1, lett. n) sia per i contenuto e la forma (si conclude con un vero e proprio dispositivo preceduto dalla rituale formula del P.T.M.) della nota inviata ai Presidente del Tribunale, sia per i toni particolarmente animosi e oggettivamente inopportuni.

2 – Avverso la suddetta sentenza il S.d.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non hanno espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè inosservanza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n. e del R.D. n. 12 del 1941, art. 7 bis e norme collegate in relazione alla validità dei provvedimento presidenziale che si assume violato dal ricorrente e alla conseguente valenza disciplinare della condotta di cui all’incolpazione.

La censura viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto non dimostra che li tema della legittimità, valenza ed efficacia de provvedimento presidenziale (non trattato dalla sentenza impugnata) sia stato sollevato avanti alla sezione disciplinare. D’altra parte il provvedimento presidenziale era stato ritenuto pienamente legittimo in sede amministrativa dai Consiglio Superiore delle Magistratura e la sentenza impugnata ha correttamente indicato gli “strumenti di reazione” che il d.B. avrebbe potuto utilizzare a fine di contestarlo legittimamente, anzichè tenere il comportamento stigmatizzalo, che ha determinato un vero e proprio stallo delle procedure che il provvedimento era stato emanato proprio per regolare. Le sentenza impugnata ha sottolineato che il precedente provvedimento del Presidente del Tribunale, emesso in fase di prima applicazione della L. n. 6 dei 2004, istitutiva della figura dell’amministratore di sostegno, aveva ricevuto il parere contrario de consiglio giudiziario ed era stato revocato e sostituito da quello disatteso dal ricorrente.

In tale situazione, va escluso che detto provvedimento presentasse i caratteri di manifesta illiceità che avrebbero potuto consentirne (a disapplicazione, restando la facoltà dei dissenzienti di impugnarlo nelle forme consentile. Ragioni di completezza consigliano, peraltro, di rilevare che le argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano in alcun modo nè l’Inosservanza, nè l’erronea applicazione delle norme di cui sono siate ipotizzate inosservanza e falsa applicazione, mentre la motivazione della sentenza si rivela congrua, razionale e priva di contraddizioni intrinseche.

2 – Il secondo motivo ipotizza mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè inosservanza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n e del R.D. n. 12 del 1941, art. 7 bis e norme collegate in relazione a ritenuto disattendimento delle disposizioni sul servizio giudiziario da parte del ricorrente.

Il tema della richiesta di convocazione urgente presso il presidente del Tribunale è stato trattato dalla sezione disciplinare e ritenuto, con apprezzamento di fatto che non può essere censurato in sede di legittimità, inidoneo a giustificare la trasmissione a presidente dei Tribunale di tutte le istanze di nomina di amministratore di sostegno e la forma della nota, di cui è stata ritenuta particolarmente significativa la conclusione con un vero e proprio dispositivo, chiaramente contrario alle disposizioni organizzative. Al giudice di legittimità non è consentito procedere all’analisi testuale del documento, nei confronti del quale, peraltro, non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, sollecitata dal ricorrente il quale postula un suo apprezzamento diverso è più favorevole rispetto a quello espresso dalla sezione disciplinare.

3 – Il terzo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè inosservanza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. n, in relazione alla censurata diramazione del provvedimento del ricorrente a numerosi altri destinatari oltre al presidente de Tribunale. Anche questa censura Implica non consentite vantazioni di merito, il ricorrente assume che i destinatari delle comunicazioni da lui inoltrate erano tutti parti in causa del provvedimento di modifica tabellare adottato dal Presidente del Tribunale.

E’ agevole rilevare, al riguardo. In primo luogo che la motivazione della sentenza non attribuisce alla circostanza valenza decisiva ma a utilizza come “coloritura” della intrinseca inopportunità del provvedimento assunto dall’incolpato e, in secondo luogo, che i numerosi destinatari (il Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore della Repubblica, il Presidente della 9^ sezione civile, i giudici coordinatori delle altre due sezioni distaccale) erano già e conoscenza della variazione tabellare, non avevano la possibilità di modificarla, avrebbero invece già potuto, se lo avessero ritenuto necessario, utilizzare autonomamente gli “strumenti di reazione” evidenziati dalla sentenza.

L’interpretazione data da questa dalla diffusione della nota, provvedimento sostanzialmente come mezzo per pubblicizzare un contrasto che avrebbe potuto (e dovuto) rimanere confinato nell’ambito di uno scambio di note tra il magistrato e il presidente appare razionale e, quindi idonea a superare io scrutinio di legittimità.

4 – Il quarto motivo denuncia ancora mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè inosservanza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. n e art. 3 in relazione – all’esclusione della scarsa rilevanza del fatto e dunque della configurabilità in relazione allo stesso di illecito disciplinare – alla ritenuta gravita dell’addebito disciplinare di cui all’incolpazione.

Come del resto le precedenti, anche questa censura, pur se formalmente prospetta la falsa applicazione di norme di diritto, in realtà stigmatizza le valutazioni di merito espresse dalla sentenza impugnata, la quale ha indicato gli elementi considerati e le ragioni per cui ha ritenuto la gravità dell’inosservanza di una legittima disposizione organizzativa, confortata dal parere del Consiglio giudiziario del distretto.

5 Pertanto il ricorso va rigettate. Non luogo a provvedere in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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