Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16278 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.30/06/2017),  n. 16278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2861-2013 proposto da:

S.F. (OMISSIS), P.A.C. (OMISSIS),

S.N. (OMISSIS), C.M.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DE MARCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato

TEOBALDO TASSOTTI;

– ricorrenti –

contro

T.E. (OMISSIS), CO.GA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1892/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TEOBALDO TASSOTTI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, difensore dei controricorrenti,

che ha chiesto il rigetto del ricorso o l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 29.11.2002 T.E. conveniva innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa S.N. e F., in comunione dei beni con le rispettive mogli, P.A.C. e C.M.T., esponendo che i convenuti, titolari dei terreni confinanti con l’area di sua proprietà, terreni già precedentemente di titolarità della S.N. e S.F. & c. snc, e catastalmente identificati al mapp. n. (OMISSIS), avevano eretto una recinzione tra i rispettivi fondi senza rispettare il confine: il muro era stato realizzato all’interno della proprietà dell’attore e detto muro era stato utilizzato come sostegno per costituire un terrapieno, ponendo in essere una costruzione a distanza illegale.

Ciò premesso, chiedeva accertarsi l’esatta linea di confine con l’apposizione dei termini a segno dello stesso, e condannarsi i convenuti in solido all’arretramento del terrapieno alla distanza corretta.

I convenuti, costituitisi, contestavano la fondatezza della domanda e formulavano domanda riconvenzionale, per la declaratoria d’acquisto, a titolo di usucapione, dell’area, atteso che la recinzione di cui l’attore lamentava l’illegittimità esisteva da oltre un ventennio.

Al fine di integrare il contraddittorio in relazione alla propria domanda riconvenzionale, i convenuti chiamavano in causa la comproprietaria del fondo attoreo, Co.Ga., la quale nel costituirsi aderiva alle domande proposte dal marito, T.E..

Il Tribunale di Bassano del Grappa accertava il confine tra le proprietà in questione, verificava che gli S. avevano occupato per circa 40 mq il terreno di proprietà dell’attore e condannava i convenuti in solido al rilascio, in favore dell’attore, della porzione di terreno indebitamente occupata, nonchè all’arretramento del manufatto di tre metri rispetto al confine giudizialmente accertato.

Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, ritenendo non provati i presupposti per l’acquisto a titolo di usucapione dell’area, da costoro invocato.

La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale proposto dai signori S., ritenendo inammissibile, in quanto domanda nuova, ex art. 345 c.p.c., la domanda di acquisto ex art. 938 c.c., ed, in ogni caso, non sussistenti i requisiti per l’acquisto della proprietà della porzione di area in forza dell’accessione invertita. Dichiarava irrilevante, ai fini del riposizionamento del confine, la scomposizione dell’originario fondo in subalterni, atteso che l’operazione di ristabilimento del confine, riguardante l’intero tracciato sul lato ovest, costituiva operazione materiale, ed in ogni caso tutti i titolari delle nuove particelle in cui era stato suddiviso il fondo originario erano parti in causa.

Dichiarava inammissibile la questione concernente l’applicabilità alla fattispecie in esame del principio di prevenzione, in quanto questione nuova, proposta solo in appello.

La Corte accoglieva l’appello incidentale ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava S.N. e F., P.A.C. e C.M.T. ad arretrare la recinzione sino alla distanza di 5 metri dal confine, dal momento che, in difetto di prova della data di realizzazione dell’opera, doveva applicarsi il piano regolatore vigente in Marostica dai primi anni Novanta, che imponeva per le costruzioni la distanza di 5 metri dai confini.

Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso, con otto motivi, S.N. e F., P.A.C. e C.M.T..

T.E. e Co.Ga. resistono con controricorso, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, circa la questione della esatta individuazione dei fondi separati dal confine, come giudizialmente accertato, deducendo che la Corte, senza motivazione logica, ha ritenuto ininfluente ai fini del riposizionamento del confine la circostanza che il fondo originario risultava scomposto in subalterni, comportando in tal modo l’obbligo di arretramento anche con riguardo a sette particelle che non sono confinanti con la proprietà T. – Co..

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione a operare una nuova valutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità.

La Corte, sulla base della descrizione dello stato dei luoghi e della situazione catastale, ha infatti ritenuto, con motivazione di merito adeguata, che non fosse rilevante, ai fini del riposizionamento dei confini, la scomposizione del fondo originario in subalterni, atteso che tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà sull’intero immobile erano parti in causa e, di conseguenza, non vi era alcun ostacolo all’attuazione del dictum giudiziale.

Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 112 c.p.c. deducendo che la Corte ha omesso di pronunciarsi in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c..

I ricorrenti lamentano, inoltre, la insufficiente motivazione circa il presupposto dell’effettiva incertezza oggettiva e/o soggettiva del confine e delle modalità del suo accertamento giudiziale e rilevano, infine, la possibile difformità della soluzione adottata dalla Corte territoriale, rispetto al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., atteso che solo essi ricorrenti subirebbero le conseguenze pregiudizievoli del riposizionamento del confine.

Premesso che risulta erroneamente richiamato il disposto dell’art. 360, n. 5), piuttosto che quello, pertinente in relazione al dedotto vizio di error in procedendo, dell’art. 360 c.p.c., n. 4), il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti escluso la configurabilità dell’omessa pronuncia quando, nonostante la mancanza di una specifica, espressa statuizione su una tesi difensiva o un’eccezione, la decisione adottata dal giudice risulti in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne abbia comportato il suo rigetto o assorbimento, ovvero, come nel caso di specie, il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la relativa eccezione (Cass. 15882/2007).

Il giudice non è infatti tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4), che esponga, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4), in maniera succinta gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito (Cass. n.407/06).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha implicitamente considerato il motivo di gravame relativo alla violazione, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 950 c.c., fondando la decisione su argomenti che presuppongono necessariamente il rigetto di tali censure.

Ed infatti, condannando gli appellanti all’arretramento del terrapieno artificiale e verificando gli effetti del riposizionamento del confine in relazione ai titolari dei subalterni dell’originario fondo, la Corte ha considerato esistente, seppur implicitamente, una situazione di incertezza del confine con conseguente accertamento giudiziale dello stesso.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c., oltre che dell’art. 61 del P.R.G. del Comune di Marostica (benchè non ancora in vigore all’epoca della realizzazione dell’opera) deducendo che la Corte ha erroneamente ritenuto che il terrapieno in questione fosse una costruzione, senza indicare le modalità di verifica della natura e della funzione del terrapieno e senza tener conto che il predetto terrapieno era sorretto da un muro da considerarsi di sostegno o di contenimento, stante la sua limitata funzione a servire da sostegno, e la mancanza di sua autonomia strutturale.

La Corte, inoltre, non avrebbe considerato che un terrapieno, quale quello in discussione, non è comunque soggetto alla disciplina legale sulle distanze, atteso che lo strumento urbanistico del Comune di Marostica si limita ad indicare l’altezza massima dei manufatti dalla quota del piano di campagna, senza stabilire quali distanze debbano intercorrere dai confini di proprietà.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nell’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea ai fini e alla natura del giudizio di cassazione, restando demandato al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 6 ord del 07/ 04/ 2017 n. 9097).

Nel caso di specie, la Corte, sulla base della descrizione dello stato dei luoghi da parte del Ctu, ha ritenuto, con valutazione di merito adeguata, che il muro in questione non venne realizzato per evitare cedimenti naturali del terreno in declivio, bensì per contenere un riporto artificiale di terra destinato a costituire un sopraelevato piano di campagna per esigenze di miglior utilizzo commerciale del proprio fabbricato: il terrapieno realizzato con il sostegno del muro doveva dunque qualificarsi come costruzione, soggetto alle disposizioni in materia di distanze.

Con il cado motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c. nonchè L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e art. 32, comma 11, L. n. 291 del 1971, art. 4 e L. n. 10 del 1977, art. 4, comma 8 e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori, nonostante fosse onere di questi ultimi vincere la presunzione secondo cui al momento del passaggio del mappale (OMISSIS) dal Catasto Terreni al Catasto Urbano (maggio 1987) il Comune di Marostica non era dotato di strumento urbanistico e, quindi, per le distanze doveva farsi riferimento alla disciplina del Codice Civile.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che, ai sensi degli artt. 2727 e 2729, il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento e selezione degli elementi probatori idonei a fondare il proprio convincimento, può dedurre da un fatto noto un fatto ignoto purchè tale presunzione si fondi su indizi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato, con idonea valutazione di merito, che il passaggio del mappale (OMISSIS) dal Catasto Terreni al Catasto Urbano nel maggio 1987 non costituisse circostanza idonea a far ritenere che il terrapieno artificiale fosse stato costruito in un’epoca in cui il Comune di Marostica non era dotato di strumento urbanistico: tale variazione, di natura squisitamente amministrativa, risulta infatti ininfluente, in ordine all’accertamento dell’epoca in cui fu materialmente realizzato il terrapieno artificiale e la conseguente trasformazione della recinzione originaria in muro di contenimento.

Di qui la conseguenza che, a fronte della violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni previe dal PRG del Comune di Marostica, tra l’altro invocato dagli stessi ricorrenti in ordine alla regolarità della muretta da essi realizzata, gli odierni ricorrenti avrebbero avuto l’onere di provare che il terrapieno (e non anche la recinzione necessariamente preesistente) era stato costruito in un’epoca in cui il Comune di Marostica non era dotato di strumento urbanistico; dimostrazione che, con valutazione di merito adeguatamente motivata, la Corte ha ritenuto non essere stata raggiunta.

Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., e dell’art. 873 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. deducendo che la Corte ha erroneamente interpretato l’atto di appello, ritenendo che gli appellanti avessero lamentato la violazione del principio di prevenzione.

Ad avviso dei ricorrenti, con l’atto di appello, essi avrebbero piuttosto censurato la decisione del Giudice di prime cure secondo cui il terrapieno in questione era un terrapieno artificiale, finalizzato a costituire un piano di campagna sopraelevato per le esigenze commerciali e residenziali di un fabbricato, nonostante si trattasse di un riporto di terreno volto a rendere complanare la via pubblica all’intero pianterreno di un edificio commerciale e residenziale, mentre era a carico degli attori l’onere di provare che quel riporto di terreno aveva una funzione diversa.

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, non sarebbe applicabile al caso di specie neppure l’art. 873 c.c. atteso che, al di là della recinzione e del muro di sostegno, verso la proprietà T., non vi è alcun fabbricato.

Il motivo, con cui si prospettano diverse censure, è inammissibile per alcuni profili ed infondato per altri.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione (Cass. Civ. Sez. L sent del 08/08/2006 n. 17947).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto, che gli appellanti lamentassero, tra l’altro, l’omessa considerazione, da parte del giudice di prime cure, del principio della “prevenzione”, concludendo per l’inammissibilità di tale questione in quanto tardivamente proposta: non è dunque ravvisabile il dedotto vizio di errata interpretazione della domanda.

In ogni caso, la censura risulta inammissibile per difetto di decisività.

La Corte ha infatti anche pronunciato sulla doglianza relativa alla erronea qualificazione siccome costruzione del terrapieno realizzato a ridosso della muretta di recinzione, concludendo, con valutazione adeguatamente motivata, che il muro in questione veniva realizzato per contenere un riporto artificiale di terra destinato a costituire un sopraelevato piano di campagna per esigenze di miglior utilizzo commerciale del proprio fabbricato e, che quindi, esso dovesse essere considerato come terrapieno artificiale e non anche semplice muro di contenimento o di sostegno.

Con riferimento, poi, alla non applicabilità al caso di specie dell’art. 873 c.c. in conseguenza dell’assenza di alcun fabbricato nella proprietà T.- Co. la questione è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 4787/2012).

Come questa Corte ha già affermato, infatti, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), deducendo che la Corte ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda relativa all’acquisto del diritto di proprietà ex art. 938 c.c. ritenendola domanda nuova.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha espressamente esaminato la domanda, formulata ex art. 938 c.c., volta a ottenere la declaratoria di acquisto del diritto di proprietà a titolo di accessione invertita e, nell’esercizio della funzione di interpretazione della domanda ad essa riservata, ha concluso per la sua inammissibilità, essendo stata proposta, nei suoi elementi costitutivi essenziali, per la prima volta in appello.

Neppure risulta configurabile il dedotto vizio motivazionale.

Ed invero, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, la deduzione della c.d. accessione invertita di cui all’art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell’area stessa.

Ne consegue che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all’art. 345 del codice di procedura civile (Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 22/02/11 n. 4286).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale risulta essersi conformata a tale orientamento ritenendo inammissibile la domanda ex art. 938 c.c. per tardività della stessa.

Tale domanda infatti era stata formulata non già negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, ma solo in comparsa conclusionale, e successivamente nell’atto di appello, con evidente violazione dei termini e delle preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c..

Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 deducendo che la Corte ha erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti necessari per l’accessione invertita ritenendo che la fascia di terreno occupata sia estranea alla nozione di edificio.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, e del resto come chiaramente desumibile dalla stessa formulazione letterale della norma, l’art. 938 cod. civ., si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione (Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 14/12/12 n. 23018).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti per l’accessione invertita ex art. 938 c.c., atteso che nella fattispecie in questione l’opera realizzata sul fondo altrui consisteva in un terrapieno artificiale e non in un edificio idoneo alla permanenza di cose o all’abitazione di persone.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che il giudice di appello li ha erroneamente condannati a rifondere le spese di lite per intero, così violando il diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha correttamente disposto la regolazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ponendole a carico degli odierni ricorrenti in quanto integralmente soccombenti all’esito della decisione finale della lite.

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di T.E. e Co.Ga., che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di T.E. e Co.Ga., che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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