Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16278 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 432/2018 R.G. proposto da:

Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.to e difeso dagli avv.ti Matteo Pollastrini e Riccardo

Carnevali elett.te domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Roma alla P.zza Giovine Italia n. 7, come da procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso

dagli avv.ti Lucia Bora e Arianna Paoletti dell’Avvocatura

Regionale, con cui elett.te domicilia in Roma, alla P.zza Barberini

n. 12, presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti, come da

procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260/3/2017 della CTR della Toscana,

depositata il 15/5/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 1260/3/2017, depositata il 15 maggio 2017, non notificata, la CTR della Toscana rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 891/5/2015 della CTP di Firenze, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l’anno di imposta 2009, da parte della società Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., titolare di una concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, imposta prevista dalla L. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la L.R. n. 2 del 1971;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso, con decisione confermata dalla CTR che, in presenza della titolarità da parte dello Stato dei beni oggetto di concessione, aveva ritenuto configurati tutti i presupposti di imposta di cui alla L. n. 281 del 1970, ed irrilevanti le Circolari Ministeriali richiamate a sostegno dell’inapplicabilità della tassa regionale alle concessioni aventi ad oggetto operazioni portuali;

4. avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 14 dicembre 2017, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione Toscana si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2, della L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1 e del D.L. n. 400 del 1993, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto di natura statale una concessione rilasciata su beni del demanio marittimo per competenza, e non per mera delega, dall’Autorità Portuale che ne determina e percepisce il canone con piena autonomia e discrezionalità;

2. con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2, u.c., della L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver applicato gli interessi di mora nonostante il legittimo affidamento posto dalla contribuente nelle circolari ministeriali che ritenevano l’imposta non applicabile alle concessioni dell’Autorità Portuale;

3. con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed art. 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sull’inapplicabilità delle sanzioni, data la carenza dell’elemento soggettivo e la oggettiva situazione di incertezza normativa avvalorata, oltre che da circolari ministeriali, anche dalla stessa condotta della Regione Toscana che con la L.R. finanziaria n. 77 del 2012 aveva abrogato il tributo a partire dal 2013.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo risulta infondato.

1.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe (Vedi Cass. n. 21136, 21137 e 21138 del 2016 e n. 6061 del 2017), reputa il Collegio che “In tema d’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all’art. 23 Cost., del D.L. n. 400 del 1993, art. 4, convertito in L. n. 494 del 1993, che demanda all’Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell’ammontare della base imponibile, purchè ciò non comporti l’applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, della L. n. 281 del 1970, ex art. 2, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni”.

1.2 A sostegno della legittimità dell’imposizione si osserva che la L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 ha previsto l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione.

La L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 3, ratione temporis applicabile al presente giudizio (quindi come modificata dalla L.R. Toscana n. 85 del 1995, ma senza che venga in rilievo l’ulteriore modifica di cui alla L.R. n. 77 del 2012) prevede che l’imposta è commisurata al 15% (aliquota) del canone di concessione statale.

Il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, conv, dalla L. n. 494 del 1993, prevede, alla lett. d) tra le concessioni demaniali marittime, in relazione all’oggetto, quelle per attività di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive. La successiva norma d’interpretazione autentica di cui alla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 13 ne fa, per un verso espresso riferimento, stabilendo, per altro, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 2 del citato art. 01, che le disposizioni di detto comma, che attengono esclusivamente alla durata delle concessioni, indipendentemente dalla natura, non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84.

Il succitato D.L. n. 400 del 1993, art. 3, prevede i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all’occupazione.

L’art. 7 del decreto medesimo al comma 1 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994) possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, “che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso”.

Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1, ha quindi previsto che, “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri” oltre agli altri tributi indicati dalla norma, “l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile”.

1.3 Quanto sopra conferma che, riguardo all’annualità 2009 oggetto di accertamento, il tributo in questione resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l’esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all’utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (più di recente Corte cost 28 luglio 2004, n. 286; Corte Cost. 9 maggio 2003, n. 150; Corte cosi. 21 luglio 1995, n. 343), e che, a fini del calcolo del quantum dell’imposta regionale, fissati in sede di normativa primaria, presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, resta demandato unicamente alla facoltà dell’Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l’ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge relativa, posta dall’art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (cfr. Cass. sez. unite 10 settembre 2004, n. 18262).

2. Meritano invece accoglimento il secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente alla contestata applicazione di interessi di mora e sanzioni, da trattarsi congiuntamente per connessione.

2.1 Costituisce principio consolidato di questa Corte che “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia

conformato ad un’interpretazione erronea fornita

dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2 (c..d. statuto del contribuente).(Vedi Cass. n. 3757 del 2012; n. 10195 del 2016; n. 18618 del 2019).

La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, in tema di sanzioni tributarie costituisce, infatti, espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3,23,53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea, sicchè deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere certamente valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni. (Vedi Cass. n. 370 del 2019).

Del resto si è anche già affermato che ” In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 10, commi 1 e 2, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal citato Statuto del contribuente, art. 10, comma 2 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti” (Vedi Cass. n. 17576 del 2002 e n. 537 del 2015).

2.2 Tanto premesso, va innanzitutto ritenuto che la CTR non ha fatto corretta applicazione di questi principi nell’escludere rilevanza alle circolari ministeriali solo perchè non emesse dalla Regione Toscana che aveva introdotto il tributo in ambito regionale.

Come innanzi evidenziato, nella specie si controverte di una imposta che resta nella titolarità dello Stato, e risulta regolata da una normativa primaria, sicchè sulla stessa non potevano non incidere in funzione regolatoria le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria centrale, nè è possibile escludere a priori che interpretazioni provenienti da tali strutture, per l’autorevolezza della fonte, siano idonee ad ingenerare un legittimo affidamento nel contribuente.

2.3 Ebbene, sul punto in esame si rileva che con diverse note, rese su pareri richiesti da più Regioni, il Ministero delle Finanze si è espresso, per lungo tempo a decorrere dall’introduzione del tributo, nel senso di escludere dall’ambito applicativo dell’imposta regionale di cui alla L. n. 281 del 1970 le concessioni demaniali marittime rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità Portuali (vedi nota prot. n. 20740 del 27-5-1972; nota prot. n. 10389 del 19-4-2007; nota prot. n. 3049 del 28-2-2012).

Tale conclusione era stata avallata anche da un parere dell’Avvocatura dello Stato n. 37794 del 24 novembre 1971 e riportata nella circolare n. 365 del 27 maggio 1972 della ex Direzione generale del Demanio.

A tali atti fa poi riferimento, giungendo ad analoghe affermazioni sulla non applicazione dell’imposta, la Circolare n. 45 del 15 marzo 2012 inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio alle Autorità Portuali per fornire indicazioni in ordine alla gestione di tale questione specifica.

Il legittimo affidamento del contribuente risulta infine avvalorato da ulteriori circostanze specifiche quali l’inerzia della Regione, che si è attivata per la riscossione del tributo, istituito nel 1971, e mai spontaneamente corrisposto, solo a decorrere dal 2011, nonchè l’immediata abrogazione dello stesso, sempre con legge regionale, a decorrere dall’annualità 2012.

2.4 In presenza di note e circolari riconducibili all’Amministrazione finanziaria, richiamate in circolari del Ministero competente sulle Autorità portuali, non contrastanti ma addirittura univoche e immutate nel corso di circa 40 anni, nel senso di escludere la sussistenza del presupposto impositivo, tenuto conto del comportamento quanto meno inerte dell’ente legittimato alla riscossione nel corso dello stesso lasso di tempo, sussistono certamente i presupposti per configurare un legittimo affidamento della contribuente sulla non debenza del tributo ed escludere quindi l’applicabilità degli interessi e delle sanzioni ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, fermo restando la legittimità della pretesa impositiva.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo ed il terzo; la sentenza va pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti e decidendo nel merito, non essendo necessari sul punto ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso della contribuente va accolto limitatamente alle sanzioni e agli interessi di mora che si dichiarano non dovuti.

3.1. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite sia dei giudizi di merito che di quello di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della società contribuente limitatamente ad interessi di mora e sanzioni che dichiara non dovuti;

compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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