Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16277 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/06/2017),  n. 16277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Caruso,

con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza Ragusa, n. 60

(presso l’Avvocato Maria Scopelliti);

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

BARI, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Michele Langiulli;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

e nei confronti di:

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PREFETTO DI

BARI;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 5 agosto 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 5 agosto 2014, ha accolto per quanto di ragione il ricorso proposto dal dott. L.A. avverso la Delib. dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione, e ha ridotto la sanzione alla sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il L. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;

che l’Ordine della Provincia di Bari ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un motivo, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che l’Ordine della Provincia di Bari ha depositato memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che è preliminare la considerazione che con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);

che, pertanto, pronunciando sui ricorsi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione delle impugnazioni.

PQM

 

La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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