Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16277 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28556/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SO.DI.PRO. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e

difeso dagli avv.ti Marco Monti e Giuseppe Galgano, ed elett.te

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al viale

Mazzini n. 142, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2548/1/2016 della CTR della Lombardia,

depositata il 2/5/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 2548/1/2016, depositata il 2 maggio 2016, non notificata, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 16/1/2015 della CTP di Lodi, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un atto di intimazione con cui veniva comminata alla contribuente una sanzione relativa al mancato pagamento della maggiore imposta di registro liquidata con avviso precedentemente notificato ed opposto;

3. la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l’atto impugnabile e rilevando che l’avviso di liquidazione prodromico era stato già dichiarato illegittimo in precedente giudizio; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado con identica motivazione;

4. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 2 dicembre 2016, affidato a due motivi; la contribuente si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con memoria notificata il 3 ottobre 2020 la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, nonchè l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini;

2. in data 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza con cui ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

OSSERVA CHE:

1. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio. (Vedi Cass. n. 22118, n. 23173 e n. 28349 del 2017).

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione

agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Vedi Cass. n. 32125; n. 24083 e n. 8980 del 2018);

2. nella presente controversia l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. con nota del 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata e formulato a sua volta richiesta di estinzione del giudizio.

4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

4.1 Preso atto della concorde richiesta delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.

4.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.

23175/2015) e lo rende applicabile per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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